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Le Commissioni territoriali: l’assetto organizzativo e la composizione

DELLE COMMISSIONI TERRITORIAL

R. MOROZZO DELLA ROCCA.

2.6 Le Commissioni territoriali: l’assetto organizzativo e la composizione

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono attualmente le autorità competenti all’esame della domanda di asilo. Esse sono insediate presso le Prefetture che assicurano il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno67. Le Commissioni territoriali sono istituite con decreto del Ministro dell’Interno, che ne definisce le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano: ad oggi sono state istituite nel numero massimo di 20 previsto dalla legge e, in base all’art. 4, co. 2 bis, del d.lgs. 25/2008, si è provveduto ad istituire 28 sezioni (su un massimo di 30 consentito dalla legge).

Il d.lgs. n. 220/201768,, intervenuto per integrare e correggere il d.lgs. 142/2015, ha introdotto importanti novità in materia di composizione della Commissione territoriale69. Infatti, prima di tale

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Cfr. CIR, Nota legale sul disegno di legge- A.S.N 840/2018: problematiche e

limiti, cit.

67

Art. 4, co. 1, d.lgs. 25/2008. 68

“Recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”.

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Oltre a modificare la composizione della Commissione, il decreto legislativo ha individuato un diverso quorum per la valida costituzione in sede decisionale. In base al nuovo art. 4, co. 4 “le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di

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modifica, fin dalla loro istituzione, avvenuta con l’art. 32, l. 189/2002, erano composte da 4 membri, ossia da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali e da un rappresentante designato dall’UNHCR.

L’art. 12 del decreto legge n. 13/2017, c.d. decreto Minniti – Orlando, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/2017, ha autorizzato il Ministero dell’interno all’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari amministrativi altamente specializzati da destinare alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, “al fine di garantire la continuità e

l’efficacia dell’attività degli uffici”70. Come emerge dalla relazione illustrativa del d.lgs. 220/2017, ciò ha costituito l’appiglio per procedere ad una revisione della composizione e delle modalità di funzionamento delle Commissioni, con l’obiettivo di “garantire,

oltre che la professionalizzazione dei componenti, anche la continuità della composizione dei collegi che nella pratica si è rivelato un aspetto di notevole criticità per la presenza di componenti non dedicati esclusivamente allo svolgimento di tali funzioni”

A seguito di tali interventi, il nuovo comma 3 dell’art 4, d.lgs. 25/2008 ha modificato la composizione dell’organo, prevedendo la

cui al comma 3” ossia alla presenza del Presidente, dell’esperto designato dall’UNHCR e di due funzionari amministrativi con compiti istruttori, uno dei quali deve essere obbligatoriamente quello che ha svolto il colloquio con il richiedente.

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Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2705 "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale".

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sostituzione del funzionario della Polizia di Stato e del rappresentante designato dall’Ente locale con “funzionari amministrativi aventi compiti istruttori”71. Resta ferma, invece, la presenza del funzionario di carriera prefettizia, al quale è confermata l’attribuzione della funzione di presidente. A completare la composizione è prevista la presenza di un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani, designato dall’UNHCR e non più dunque un mero “rappresentante designato dall’UNHCR”, come previsto nella previgente formulazione72. Come sottolineato dalla dottrina73, la modifica risulta conforme allo scopo, in quanto, sia l’esigenza di specializzazione74, sia l’esigenza di continuità nell’azione amministrativa, risultano soddisfatte attraverso l’inserimento dei nuovi funzionari amministrativi che vanno a sostituire i componenti della Commissione territoriale, che sino ad allora svolgevano tali funzioni senza una effettiva competenza specialistica e soprattutto in via non esclusiva75. Resta,

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Con l’art. 1, lett. a), del d.lgs. 220/2017, i 250 funzionari amministrativi sono assegnati alle Commissioni territoriali, in un numero non inferiore a quattro funzionari per ciascuna.

72

N. MORANDI, Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 22 dicembre

2017, n. 220 in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati e nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2018, N.3.

73

N. MORANDI, Le modifiche introdotte dal decreto legislativo 22 dicembre

2017, n. 220 in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati e nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale, cit.

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In conformità alla normativa europea, che richiede nella direttiva procedure, all’art. 4, una “formazione adeguata del personale delle autorità accertanti”.

75

Il d.lgs. 220/2015 ha modificato, parzialmente, la procedura di nomina dei componenti della Commissione territoriale. A differenza del passato, l’esperto designato dall’UNHCR ed i funzionari amministrativi non sono nominati con il medesimo decreto del Ministro dell’interno con cui si procede alla nomina del Presidente della Commissione territoriale, bensì con provvedimento del Capo

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invece, salva la previsione di cui al co. 3 dell’art 4, decreto procedure, che contempla la possibilità di integrazione della Commissione territoriale con un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale “quando in

relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, sia necessario acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla situazione dei Paesi di provenienza”.

Sempre nell’ottica di incrementare la qualità del processo decisionale delle Commissioni, si inserisce la previsione, di cui all’art. 12, co. 1 bis del d.lgs. 25/2008, come riformulato dal d.lgs. 220/2017, che prevede lo svolgimento del colloquio con il richiedente asilo alla presenza di uno dei funzionari amministrativi aventi compiti istruttori, che sottoporrà poi la proposta di deliberazione agli altri componenti.76

Le Commissioni territoriali operano sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, adottati dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo77. Tale organismo infatti detiene, non soltanto competenze dirette in materia di revoca e cessazione degli status riconosciuti ma svolge, altresì, una serie di compiti istituzionali che riguardano indirettamente la procedura innanzi alle Commissioni territoriali.

del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, previa acquisizione del parere della Commissione territoriale. 76

Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio può svolgersi innanzi all’intera Commissione ovvero può essere condotto dal Presidente.

77

La Commissione nazionale per il diritto di asilo è nominata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’Interno e degli Affari esteri. Essa è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministro dell’interno.

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Tra le varie funzioni che la Commissione nazionale è chiamata a svolgere, si segnalano quelle in materia di formazione e aggiornamento dei componenti delle Commissioni territoriali; costituzione di un centro di documentazione sulla situazione socio politica-economia dei paesi di origine dei richiedenti78. Il d.lgs. 220/2017 ha implementato il novero delle funzioni, prevedendo l’ulteriore compito di “monitoraggio della qualità delle procedure e delle attività delle Commissioni territoriali”, con l’obiettivo di garantire uniformità e omogeneità di procedure su tutto il territorio nazionale79. Infine la Commissione nazionale è chiamata ad adottare un codice di condotta per i componenti delle Commissioni, per gli interpreti e per il personale di supporto80.