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Il colloquio personale nel decreto procedure

DELLE COMMISSIONI TERRITORIAL

R. MOROZZO DELLA ROCCA.

2.8 Il colloquio personale

2.8.1 Il colloquio personale nel decreto procedure

Quanto alle modalità operative del colloquio, l’art. 13, co. 1, decreto procedure, prevede che esso si svolga in seduta non pubblica e

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EASO, un’analisi giuridica. Valutazione delle prove e della credibilità

nell’ambito del sistema europeo comune d’asilo, 2018, reperibile al sito

internet: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/EASO-Evidence- and-Credibility-Assessment-JA_IT.pdf

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La commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi di accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in relazione agli elementi già forniti dal richiedente o dei quali è in ogni caso entrata in possesso, oppure qualora il richiedente non sia in grado di sostenere il colloquio per ragioni sanitarie debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN (art. 12, co. 2, decreto procedure). Infine la commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente, proveniente da uno dei paesi individuati ai sensi dell’art. 5, co. 1 bis decreto procedure, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso, a meno che l’interessato non richieda di essere comunque ammesso al colloquio (art. 12, co. 2 bis, decreto procedure).

Il colloquio personale invece viene rinviato quando le condizioni di salute del richiedente non lo rendono possibile. Allo stesso modo il rinvio può essere richiesto e disposto per gravi motivi (art. 12, co. 3 decreto procedure).

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senza la presenza dei familiari, a meno che la Commissione non ritenga che, per un esame adeguato dalla domanda sia necessaria la loro presenza.

Anche se la decisione è collegiale, di norma, il colloquio personale avviene alla presenza di un solo componente, individuato - a seguito delle recenti modifiche - nel funzionario amministrativo avente compiti istruttori90, possibilmente dello stesso sesso del richiedente. Al colloquio possono partecipare ulteriori soggetti: il legale di fiducia del richiedente91, l’interprete92 e il personale di sostegno nel caso in cui il richiedente rientri in una delle situazioni di vulnerabilità. Conformemente alla previsione di cui all’art. 17 della direttiva 2013/32/EU il legislatore italiano ha recepito la possibilità, prevista dalla normativa dell’Unione, di effettuare la videoregistrazione del colloquio individuale durante la fase amministrativa. In base a quanto disposto dall’art. 14 del d.lgs. 25/2008 “l’audizione del

richiedente è videoregistrata con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale”93. Si tratta di una delle più rilevanti novità introdotte dal d.l. n. 13/2007, c.d. Decreto Minniti - Orlando, convertito con la l. n. 46/2017. Nella nuova disciplina sono, inoltre, previsti opportuni

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Il colloquio con il minore, ai sensi dell’art. 13, co. 3, “si svolge alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore”.

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Ai sensi dell’art. 16, decreto procedure, “il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato”. Costui, ai sensi dell’art. 13, co. 4, “è ammesso ad assistere al colloquio” al fine di prestare la propria assistenza tecnica.

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La presenza di un interprete in commissione è una garanzia fondamentale. Il richiedente ha altresì la possibilità di chiedere la nomina di un nuovo interprete.

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È data comunque la possibilità per il richiedente di avanzare istanza motivata di non avvalersi della videoregistrazione, su cui decide la Commissione con provvedimento non impugnabile. Nel caso in cui l’istanza venga accolta viene redatto un verbale del colloquio sottoscritto dal richiedente.

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mezzi di correzione o integrazione della trascrizione in moda da recepire la previsione di cui all’art. 17 Direttiva procedure secondo la quale “deve essere data la possibilità di formulare osservazioni

e/o fornire chiarimenti, oralmente e/o per iscritto, su eventuali errori di traduzione, malintesi o omissioni contenute nella relazione o nella trascrizione (…)”. È infatti prescritto che della trascrizione venga

data lettura all’interessato, con l’ausilio di un interprete, in una lingua a lui comprensibile. Si prevede inoltre il dovere del funzionario che ha condotto il colloquio di verificare, all’esito della lettura in cooperazione con il richiedente e l’interprete, la correttezza della trascrizione e di apportare le correzioni necessarie. Inoltre tutte le eventuali osservazioni del richiedente e dell’interprete devono essere riportate in calce al verbale qualora queste non siano state direttamente recepite all’atto di correzione del testo.

Infine si prevede la conservazione, per almeno tre anni, del verbale della trascrizione e della copia del file contenente la videoregistrazione in un archivio informatico del Ministero dell’Interno, in modo da garantire l’integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

Si tratta, questa, di una novità “di segno indubbiamente positivo

perché si cristallizzano con strumenti tecnici le dichiarazioni del richiedente (nella lingua originale) e tendono ad evitare o superare eventuali incomprensioni con l’interprete”94. Inoltre la nuova disciplina, nel prevedere la trasmissione del file e del verbale al Tribunale, sottolinea l’importanza della videoregistrazione del

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G. SAVIO, le nuove disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti

in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto all’immigrazione illegale: una controriforma annunciata, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, Fascicolo n. 3/2017.

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colloquio nella successiva fase giurisdizionale, ove l’udienza di comparizione e l’audizione del ricorrente non sono di norma obbligatori. In questo senso la videoregistrazione della fase amministrativa dovrebbe colmare l’assenza, nella fase giurisdizionale, dello svolgimento di un colloquio personale con il richiedente, diventando, al contempo, la prova regina della decisione giudiziaria95.

Tuttavia la nuova disciplina di cui all’art. 14 non è stata ancora applicata, a causa della mancata disponibilità da parte delle Commissioni territoriali dei sistemi di videoregistrazione e compilazione del verbale con il sistema di riconoscimento automatico96. Di conseguenza le Commissioni territoriali continuano ad operare secondo la disciplina ante riforma e dunque attraverso la redazione di un verbale nel quale deve essere riportata integralmente e fedelmente (ossia parola per parola) ogni domanda posta dal funzionario e ogni risposta del richiedente.

2.8.2 Lo svolgimento del colloquio: tecniche di conduzione