• Non ci sono risultati.

Dalla propaganda di idee razziste all’istigazione a delinquere

Nel documento I reati di espressione a mezzo di internet (pagine 122-127)

5. Un caso emblematico: la sentenza Stormfront

5.1. Dalla propaganda di idee razziste all’istigazione a delinquere

La vicenda si sviluppa attorno alla adesione di un gruppo di giovani, sostenitori di ideologie riconducibili all’estrema destra nazionalsocialista, alla sezione italiana del sito www.stormfront.org/forum/fl48148, luogo virtuale nel quale questi avevano avuto

148

Alcuni autori hanno riconosciuto il sito Stormfront come il più grande sito di diffusione dell’odio al mondo. Tra questi, solo per citarne alcuni: B. LEVIN, Cyberhate: A Legal and Historical Analysis of Extremists' Use of Computer Networks in America, N. RYAN, Thirteen Days in Into a World of Hate: A Journey Among the Extreme Right, 2004, p. 80, nel quale si legge che: <<it was Black who would launch Stormfront, the first major extremist hate site.>>; S. SAMUELS, Is the Holocaust unique?: Perspectives on Comparative Genocide, Westview Press, 6 febbraio 1997, p. 218, <<It was Holocaust denier and Ku Klux Klan leader, Don Black, who had founded Stormfront (the very first internet hate site, in 1995)>>.

occasione di conoscersi e che utilizzavano correntemente per la propaganda di materiale inneggiante al razzismo ed all’intolleranza.

Secondo la ricostruzione del giudice del Tribuna di Roma, il sito Stormfront è stato creato nel 1995 da parte di un cittadino americano, noto per essere stato leader del Ku Kux Klan, si trova sul server di un provider texano e si definisce come il primo sito a sostegno del suprematismo bianco. Questo è articolato in diverse sezioni riferite ai singoli Stati europei e del Commonwealth e permette ai frequentatori del sito di rendere pubblici in forma anonima determinati contenuti avvalendosi di nicknames che, in genere, contengono espliciti riferimenti all’ideologia sostenuta. L’obiettivo che il sito web si prefigge è quello di preservare l’identità culturale, politica e genetica della c.d. “razza bianca”, respingendo il valore dell’eguaglianza sociale e scoraggiando ogni forma unione tra questo popolo e gli altri.

Tutto questo, per quanto sia riprovevole sul piano della morale accolta dalla nostra società, denotando una totale mancanza di solidarietà nei confronti di chi è avvertito come diverso da sé, non assume rilevanza penale almeno finchè tali affermazioni, che consistono nell’elogiare un certo gruppo etnico, non si traducano in una vera e propria attività di propaganda razzista volta all’incitamento all’odio e alla violenza ai danni di quanti non appartengano al suddetto gruppo.

Sennonché, il Tribunale di Roma, non manca di sottolineare come, nella vicenda in esame, gli imputati non si siano <<limitati a professare l’identitarismo razziale>>, ma abbiano svolto una vera e propria attività di propaganda di idee discriminatorie e violente, contro coloro che sono stati da loro definiti come non appartenenti alla “razza bianca” o come traditori della stessa, in ragione della solidarietà mostrata nei confronti delle persone discriminate.

Infatti, dietro l’impiego di pseudonimi volti a celare la loro vera identità, costoro immettevano all’interno del sito web messaggi, volantini, immagini e registrazioni audio- visive <<inerenti a tematiche “identitarie”>> quali la distinzione del genere umano in “razze” e la pretesa superiorità di una di queste rispetto alle altre, il negazionismo dell’olocausto e più in generale l’ingiustificata l’avversione verso alcuni gruppi sensibili considerati nella loro globalità (immigrati, nomadi, ebrei, neri, islamici, asiatici, ma anche appartenenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, al mondo politico “di sinistra” ed alcuni giornalisti). La professione dell’identitarismo razziale, che costituisce l’oggetto principale del sito, diventava così il pretesto per divulgare contenuti di odio e di incitamento alla discriminazione nei confronti degli appartenenti ai suddetti gruppi.

A questa forma di propaganda affidata alla rete globale, si affiancava anche la promozione di contenuti di stampo razzista e xenofobo, anche al di fuori dello spazio virtuale, mediante le più classiche tecniche del volantinaggio. Ci troviamo di fronte ad attività assumono sicuramente rilevanza penale, dal momento che si pongono in contrasto con la lettera a) dell’art. 1 della legge Mancino, volta a sanzionare la propaganda di idee discriminatorie in qualsiasi modo realizzata.

L’attività discriminatoria portata avanti dagli imputati, ormai appropriatisi della sezione italiana del sito, si è scoperta ancor più minacciosa nel momento in cui si è rilevata la redazione di una sorta di lista di proscrizione, denominata “Lista delinquenti italiani”, nella quale comparivano i nominativi di persone adoperatesi per prestare soccorso agli immigrati, fosse anche per professione, e di un documento, sempre dello stesso tenore, intitolato “Lista Comunità ebraiche in Italia, Negozi, Ristoranti, Scuole” in cui era riportato un elenco dettagliato relativo ai luoghi di ritrovo di tale comunità149.

Ora, se anche è vero, come osserva il Tribunale romano che <<un mero elenco non costituisce esplicita espressione di un’idea fondata sull’odio razziale, appare arduo ipotizzare che lo stesso abbia finalità pubblicitarie per chi frequenta il sito Stormfront, rendendo quindi particolarmente inquietante l’indicazione delle scuole ebraiche>>. Infatti, se anche è possibile pensare che, nella migliore delle ipotesi, tale documento fosse finalizzato a indicare semplicemente le zone e gli esercizi da non frequentare, in quanto luoghi di ritrovo di “non bianchi”, intuibile è il rischio che tali informazioni, per di più fornite su un sito web di chiara impronta nazionalsocialista, potessero essere volte, invece, anche ad agevolare la commissione di azioni dimostrative o di vere e proprie spedizioni punitive, come si potrebbe desumere dagli inviti rivolti ai frequentatori del sito di <<agire secondo coscienza razziale>>150.

149

La notizia portata all’attenzione dell’opinione pubblica già prima della conclusione del processo è consultabile alla pagina: http://www.repubblica.it/cronaca/2011/01/12/news/ ebrei-11117326/, e alla pagina: http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/11/16/odio-razziale-e- antisemitismo-4-arresti-stormfront-org-verso-loscuramento/416097/.

150

È questo il momento nel quale si nota con maggiore forza il passaggio dalla mera attività di propaganda razzista a quella, più grave sul piano penale, di istigazione alla violenza, in quanto finalizzata a tradurre in pratica i discorsi di odio nei confronti degli appartenenti ai gruppi sensibili, incoraggiando i frequentatori del sito a compiere delle azioni concrete ai danni di tali soggetti. Gli imputati quindi, acquisito il pieno controllo della piattaforma informatica, si sono adoperati per accrescere la portata violenta del sito e ciò è avvenuto anche incoraggiando discussioni intorno a temi sensibili, condotte con modalità tali da scatenare una vera e propria ondata di commenti di odio e di incitamento alla commissione di reati.

La volontà di passare dalle parole ai fatti per non essere etichettati come <<militanti da tastiera>>, e già palesata dalla divulgazione al di fuori del cyberspazio di volantini di stampo razzista e xenofobo, è resa ancora più evidente a seguito della pubblicazione sul sito web del romanzo intitolato I diari di Turner, considerato uno dei testi fondamentali dei suprematisti bianchi, nel quale, accanto alla narrazione del tutto immaginifica di attentati terroristici e soprusi perpetrati per ragioni razziste, sono fornite informazioni su come realizzare un vero ordigno esplosivo151.

Il pericolo di emulazione che si cela nelle pagine di tale racconto è ben avvertito da parte degli imputati i quali non ne fanno oggetto di divulgazione in ragione della sola condivisione delle idee di cui il testo è portatore, ma anche, a quanto pare, proprio nella speranza di suscitare delle reazioni violente nei lettori. Tant’è che uno degli imputati afferma che terminata l’opera di traduzione <<ci sarà sicuramente gente che li leggerà (I diari di Turner) come un romanzo d’impatto e ci saranno altri che lo leggeranno in modo superficiale e pericoloso>> e che quindi potrebbero essere spinti ad emulare le azioni ivi descritte. C’è inoltre piena consapevolezza circa la rilevanza penale delle condotte di propaganda di tali contenuti, come ben dimostra il tentativo di servirsi di programmi informatici che non permettano di risalire all’identità del mittente dei materiali immessi in rete in riferimento alle pagine del romanzo.

Da ciò discende, come argomenta il Tribunale romano <<che persone offese dai reati in questione sono sicuramente gli enti esponenziali delle persone discriminate o che subiscono violenza e le persone medesime uti singuli, tutte titolari del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice>>.

Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale di Roma ha riconosciuto come gli imputati agissero in concorso tra loro mediante più azioni attuative di un medesimo disegno criminoso. Difatti, benché ogni singolo comportamento in grado di integrare la fattispecie di propaganda razzista possa in astratto essere letto isolatamente, a ben vedere nel loro insieme queste azioni sono finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo che è non più (o non è solo) quello propagandistico, bensì quello di incitare all’odio ed alla violenza i frequentatori del sito, incoraggiandoli a porre in essere condotte discriminatorie e lesive dei diritti fondamentali degli appartenenti ai gruppi presi di mira.

151

La potenziale pericolosità della divulgazione delle istruzioni per la preparazione di un ordigno esplosivo è evidenziata da parte del Tribunale di Roma che non manca di ricordare come questo stesso testo fosse stato rinvenuto in possesso dell’autore dell’attentato di Oklahoma City avvenuto nel 1995 e costato la vita a decine di innocenti.

Tale comportamento è quindi ricondotto da questo giudice nell’ambito del reato continuato di cui al 2° comma dell’art. 81 c.p.

Non si tratta più, quindi, di svolgere una mera attività di propaganda, ma di una vera e propria istigazione alla commissione di atti ispirati all’odio e alla violenza in ragione di ideali basati sui disvalori della discriminazione razziale e dell’intolleranza. Ci troviamo, insomma, innanzi a condotte sanzionate nel nostro ordinamento sulla base dell’art. 1 della legge Mancino, come successivamente modificato dal d. lgs 85/2006, che offendono beni giuridici di primaria rilevanza direttamente riconducibili al principio di uguaglianza sancito nell’art. 3 della Costituzione, tra quali non si può non ricordare quello della pari dignità di tutti gli esseri umani.

Alla luce del reato di cui all’art. 1, lettera a), della suddetta legge, tali condotte considerate nel loro insieme, forniscono un contributo causale indispensabile, ai fini della propaganda di idee fondate sull’odio e sull’intolleranza mediante l’ausilio delle nuove tecnologie (in particolare del forum Stormfront). Le potenzialità divulgative del mezzo di comunicazione utilizzato dagli imputati sono notoriamente enormi, cosa che permetteva pressoché a chiunque di venire a contatto con quei contenuti e, per loro tramite, con i gestori della sezione italiana del sito. L’importanza del ruolo ricoperto dagli imputati nella gestione del forum può essere affermato anche tenendo presente che questi potevano incidere sui contenuti immessi nello stesso, ad esempio cancellandoli qualora non fossero rispondenti all’ideologia ivi propugnata, ed arrivando persino a espellere coloro che non fossero considerati sufficientemente in linea con tali idee o che fossero sospettati di appartenere alle forze dell’ordine e di frequentare il sito in qualità di agenti provocatori.

Più grave è la fattispecie descritta alla lettera b) della legge Mancino, con la quale si sanziona chi <<in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi>>, e che viene in rilievo, nel caso in esame, in considerazione del modo in cui cambia con il tempo l’uso che gli imputati fanno del sito occupato. Invero, questo non è più impiegato esclusivamente per la realizzazione di attività propagandistica, tramite la diffusione di materiale in grado di stimolare alla emulazione, ma al precipuo scopo di istigare i fruitori del forum a commettere reati, anche gravi, proprio per i motivi cui si fa riferimento nella disposizione. Non molto c’è da dire, invece, per quanto riguarda la commissione del reato secondo le modalità del concorso di persone di cui all’art. 110 c.p., dal momento che è fuor di dubbio che gli imputati fossero parimenti responsabili della gestione della

sezione italiana del sito web ed abbiano fatto congiuntamente un uso distorto di tale strumento, servendosene con piena coscienza e volontà per la commissione di reati.

Nel documento I reati di espressione a mezzo di internet (pagine 122-127)

Outline

Documenti correlati