4. La nozione di propaganda nella legge Mancino e la sua estensibilità alla rete
4.1. L’utilizzo di internet per la commissione di reati d’odio costituisce circostanza
Sulla base di alcuni studi condotti a livello sovranazionale146 attorno al tema dei discorsi di odio, è stato sostenuto che la graduazione della pena in riferimento a questa tipologia di reati, dovrebbe essere calcolata sulla base dell’intensità delle espressioni utilizzate e degli effetti dalle stesse prodotti, nonché guardando alle finalità perseguite dal soggetto agente. In questo modo sarebbe possibile definire le risposte sanzionatorie più adeguate a fronte delle diverse tipologie di discorsi di odio, valutando con più precisione le responsabilità del trasgressore.
In quest’ottica, l’impiego delle nuove tecnologie, sembrerebbe costituire un’aggravante nella commissione del reato, dal momento che quanto maggiori sono le potenzialità divulgative del mezzo di comunicazione impiegato, tanto superiore è il rischio che i contenuti di odio così promossi incoraggino i destinatari a tenere comportamenti ispirati da ragioni discriminatorie, anche per spirito di emulazione. Inoltre, i reati di odio che sono commessi sfruttando le potenzialità divulgative delle nuove tecnologie informatiche, vedono accresciuta la loro capacità offensiva ai danni del bene giuridico della dignità che si trova esposto a nuove e più insidiose aggressioni. Infatti, tali contenuti di odio, laddove siano diffusi nella rete globale sotto forma ad esempio di filmati audio-visivi, immagini o scritti, sono in grado di umiliare con maggiore intensità la vittima dell’illecito, poiché la espongono in tutta la sua debolezza allo sguardo di una platea di utenti dalle dimensioni potenzialmente mondiali, dalla quale questa non può difendersi. In tale modo, è come se il bene giuridico della dignità fosse offeso non solo nel singolo
146 Il riferimento è a T. MCGONAGLE The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges.
momento in cui si colloca, sul piano spazio-temporale, la vicenda criminosa, ma tante volte quante i fruitori della rete prenderanno visione di quei contenuti.
Dalla stessa scelta del mezzo impiegato per promuovere la cultura dell'odio e dell'intolleranza, si può allora desumere la volontà dell'agente di garantire una visibilità più o meno elevata al contenuto incriminato e proprio su ciò potrebbe ben fondarsi la previsione di una maggiore sanzionabilità del reato nel caso in cui sia stato commesso mediante l'uso distorto delle nuove tecnologie. D'altronde non susciterebbe alcuna meraviglia l'eventuale scelta del legislatore di dare rilievo alle modalità di esecuzione di una condotta criminosa per giustificare un trattamento sanzionatorio più grave. Ciò è quanto si verifica, ad esempio, nel delitto di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p., in cui al 3° comma è stata prevista un'aggravante proprio nel l'ipotesi in cui l'offesa sia <<recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità>>, quale è appunto internet. A fronte di quanto detto è dunque possibile affermare che l'impiego di internet per la commissione dei reati di odio costituisce una circostanza aggravante degli stessi? In assenza di un intervento legislativo in questa direzione la risposta a tale quesito non può che essere negativa.
Nell'ordinamento italiano, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, la commissione di atti penalmente rilevanti per ragioni di odio etnico, razziale o religioso costituisce un'aggravante dei reati puniti con pena diversa dall'ergastolo, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge Mancino. In questo modo il legislatore ha cercato di garantire una risposta sanzionatoria più forte nei confronti di coloro che siano mossi nella realizzazione di illeciti, già tipizzati nel nostro ordinamento, da un intento discriminatorio. Tuttavia, come si desume dal tenore della disposizione, viene preso in considerazione solo il movente di odio che ha portato alla commissione del reato, senza che alcuna rilevanza sia data alle modalità di esecuzione dello stesso.
Non diverse sono le conclusioni cui si perviene guardando all'art. 1 della legge Mancino. Anche in questo caso, il legislatore si è preoccupato di sanzionare quelle condotte che integrano gli estremi della propaganda e dell'istigazione all'odio ed alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, senza attribuire alcun rilievo agli strumenti di comunicazione dei quali si sia servito l'agente. Né sono individuabili altre disposizioni nell'ordinamento che permettano di sostenere altrimenti. D'altronde tale scelta appare perfettamente in linea con quella, non dissimile, che il legislatore ha operato in riferimento alla categoria dei reati di opinione - nella quale, non a caso quale ricadono anche tali fattispecie criminose - per i quali si è previsto che il reato sia integrato
dalla divulgazione, in qualunque modo realizzata, del contenuto incriminato, e quindi senza che sia prevista nessuna aggravante in considerazione del mezzo di comunicazione impiegato a tal fine. Da ciò discende che la commissione di crimini di odio mediante l’uso distorto delle nuove tecnologie, non è presa in considerazione da parte del legislatore italiano come specifica circostanza aggravante del reato, con la conseguenza che l’attività di propaganda della cultura dell’intolleranza e della violenza è sanzionata allo stesso modo a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato.
Va infine sottolineato che, nel caso in cui i reati di odio siano commessi mediante i nuovi mezzi di comunicazione, i due valori cardine dell’eguaglianza e della dignità devono essere bilanciati con la libertà di manifestazione del pensiero, di cui all’art. 21 Cost., che trova con internet la sua massima espressione. In ragione di ciò l’autorità giudiziaria dovrà interpretare con particolare rigore gli elementi costitutivi della fattispecie penale, al fine di garantire che la libertà di espressione non subisca una compressione superiore a quanto strettamente necessario per assicurare la salvaguardia degli altri fondamentali beni giuridici che, dall’abuso di suddetto diritto, finirebbero per ricevere un gravissimo pregiudizio.