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Trasposizione nel mondo informatico di alcune fattispecie criminose contemplate

Nel documento I reati di espressione a mezzo di internet (pagine 150-153)

3. La risposta italiana al problema del cyber-terrorismo: le condotte con finalità d

3.1. Trasposizione nel mondo informatico di alcune fattispecie criminose contemplate

L’art. 270-bis c.p. richiede che l’attività terroristica sia portata avanti nell’ambito di una struttura organizzativa stabile. Sebbene nella norma codicistica non sia riportata alcuna definizione della locuzione <<associazione con finalità di terrorismo>>, guardando al modo in cui la figura criminosa è delineata nella Decisione Quadro 2002/475/GAI178, sembra che questa debba essere intesa come un'associazione costituita da almeno tre persone che si siano unite per perseguire finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico.

I giudici della Suprema Corte179, hanno affermato che il reato in questione <<è integrato in presenza di una struttura organizzata, sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura del reato di pericolo presunto, che si abbia l’inizio di materiale esecuzione del programma criminale>>. La fattispecie in esame è stata così ricondotta tra i reati di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità al primo momento della costituzione dell'organizzazione con finalità terroristiche. Il pericolo, quindi, anche se non è implicito nella condotta è però presunto de iure.

Le associazioni terroristiche che oggi ci troviamo a fronteggiare, si sono originate al di fuori dello spazio virtuale ed hanno cominciato ad avvalersi delle potenzialità comunicative del web solo in seguito alla loro costituzione. Tuttavia, non sussiste nessun dubbio circa l'applicabilità dell'art. 270-bis c.p. all'ipotesi in cui il soggetto agente si sia servito delle nuove tecnologie al fine di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare <<associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico>>. Si tratta, s'intende, di attività che possono ben essere compiute mediante internet, come dimostra l'importanza che questo ha assunto, proprio per i gruppi eversivi, quale strumento di propaganda del terrore.

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N. PIACENTE, La Decisione Quadro del Consiglio 2002/475/GAI del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo e successive modifiche, in DE MATTEIS - FERRARA Diritto penale sostanziale e processuale dell’Unione Europea, 2011. La Decisione Quadro sarà oggetto di più approfondita trattazione nel paragrafo 3 di questo stesso capitolo.

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Cass. pen., sez II, sentenza n. 24994 del 25 maggio 2006. Analogo principio è desumibile anche dalla pronuncia n. 30824, del 15 giugno 2006 della Cassazione penale, sez. I.

Inoltre, anche nel caso in cui l'associazione dovesse restare confinata nella dimensione virtuale, non dotandosi di una struttura organizzativa esterna, per la configurazione del reato, in conformità al principio di offensività, è comunque necessario che questa presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del progetto criminoso, giustificando così l'intervento repressivo. Invero, laddove la struttura associativa fosse concepita in termini generici ed evanescenti, e quindi in presenza della sola idea eversiva non accompagnata da progetti concreti ed attuali di consumazione di atti di violenza terroristica, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire il solo fatto dell'adesione ad un'ideologia astratta che, per quanto aberrante, non si accompagna a delle concrete possibilità di attuazione.

Altro problema, è quello di riuscire a dimostrare la partecipazione di un soggetto ad un'associazione terroristica, prova resa ancor più difficile nell'ipotesi in cui il collegamento tra l'affiliato ed il gruppo eversivo sia esclusivamente virtuale. Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità180, non è sufficiente, per conseguire tale prova, fare riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma è necessario dimostrare la <<stabile e solida compenetrazione all'interno del sodalizio criminoso>> e quindi che il partecipante si sia legato all'associazione da un rapporto di "disponibilità" ad assecondare, in qualunque momento, i desiderata dell'organizzazione criminale.

Le altre due disposizioni codicistiche che ci interessano per il tema trattato, sono gli art. 270-quater e 270-quinques c.p., con le quali sono puniti, rispettivamente, i reati di arruolamento e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Ci troviamo di fronte ad attività che, non di rado, sono commesse proprio mediante l'ausilio delle nuove tecnologie, dal momento che la rete globale permette ai promotori delle ideologie estremiste di superare le barriere geografiche, raggiungendo più agevolmente un pubblico di utenti dalle dimensioni globali nel quale individuare nuovi aderenti.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 270-quater c.p., si sanziona <<chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo>>. Anche in questo caso, l'attenzione del legislatore è posta sul fine perseguito dall'agente, piuttosto che sulle modalità di esecuzione del reato che ben potrà essere commesso anche a mezzo di internet. La fattispecie è, comunque, configurabile solo nell'ipotesi in

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cui tali attività non siano realizzate nel contesto di un fenomeno associativo di tipo terrorista, trovando altrimenti applicazione l'art. 270-bis c.p..

Con pena di minore gravità è sanzionato invece <<chi, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, armi da fuoco (...), di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza (...) per finalità di terrorismo>> (art. 270-quinques c.p.).

Per quanto riguarda questa disposizione sono necessarie due precisazioni. In primo luogo il legislatore ha stabilito che alla stessa pena prevista per colui che pone in essere l’attività di addestramento debba soggiacere anche la persona addestrata essendosi questa resa disponibile ad apprendere delle tecniche di morte che, sia pure potenzialmente, potrebbero essere tradotte in pratica. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a mezzo di internet e, ammesso che l'addestramento possa compiersi interamente "a distanza", vale a dire senza un contatto che non sia virtuale tra le parti, si pongono non poche difficoltà nell'individuare le persone che abbiano appreso tali tecniche di morte, potendo potenzialmente chiunque prendere visione di quei contenuti.

In secondo luogo, mentre talora la Corte di Cassazione181 ha riconosciuto come il delitto sia a duplice dolo specifico, nel senso che la condotta dell'agente, che consiste nell'addestramento o nella fornitura di istruzioni, non deve essere fine in sé stesso, ma deve essere volta alla perpetrazione di atti violenti o di sabotaggio contro servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo, talaltra, la medesima Corte, ha ritenuto sufficiente ad configurare il reato la presenza del dolo generico, <<atteso che "la finalità di terrorismo" menzionata nella disposizione de qua vale a connotare gli atti di violenza e di sabotaggio di servizi pubblici, così come è dato desumere dalla lettera della disposizione e dall'argomento sistematico desumibile dal successivo articolo (rubrica e tenore) 270- sexies c.p.>>.

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Cass. Pen., sez. V, sent. n. 29670, del 20 luglio 2011. La dottrina ha messo a confronto questa sentenza della Cassazione nella quale il reato di cui all'art. 270-quinques è ricollegato al dolo specifico, e la sent. 38220, del 12 luglio 2011, pronunciata dalla stessa nella quale la Corte segue un ragionamento diverso riconoscendo sufficiente il solo dolo generico. F. PICCICHÉ, Il problema del dolo nel reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale: due sentenze a confronto, in Riv. Dir. Pen. Cont., 2012.

Sul punto, la dottrina maggioritaria182, segue l'impostazione secondo la quale l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo specifico, in quanto nell'art. 270- quinques c.p. il legislatore descrive la figura criminosa indicando specificamente le finalità che i soggetti del reato debbono prefiggersi di raggiungere e con ciò delimita il raggio di azione della norma.

Nel documento I reati di espressione a mezzo di internet (pagine 150-153)

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