• Non ci sono risultati.

SEZIONE II: Il diritto all’esercizio delle libertà fondamentali spettante alla collettività e il diritto all’oblio: forme di tensione

I DIRITTI DIMENTICATI DAL LEGISLATORE EUROPEO: LA TUTELA DELLA MEMORIA STORICA E DEI TERZI INTERESSATI AL RICORDO.

3) Il dato: un bene giuridico/economico

I dati, che si tratti di informazioni accumulate durante le attività online della persona, di contenuti pubblicati in Rete, di opinioni manifestate all’interno di un forum, di notizie relative ad azioni e comportamenti della stessa, presentano una sicura valenza giuridica ed economica.

Da un punto di vista giuridico, il Codice Civile, nell’art. 810, definendo il bene giuridico come qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritto, gli assicura tutela, non tanto per le caratteristiche intrinseche dell’entità considerata, quanto per la possibile incidenza su di essa della qualificazione giuridica.

191

Dubbi circa la qualificazione dell’informazione quale ‘bene giuridico’ sono stati alimentati anche dall’assenza di omogeneità della normativa del settore e di una visione univoca del problema.

A giudizio di autorevole dottrina281, il fondamento normativo del riconoscimento

giuridico del bene-informazione andrebbe individuato nel rinvio ai principi dell’Ordinamento: il riconoscimento avverrebbe in via mediata, rifacendosi alle esigenze di conoscenza della collettività.

Altri, invece, in modo più formalista, ritengono che l’informazione sia un bene giuridico nei soli casi in cui il diritto positivo l’abbia riconosciuto come tale.

Nell’informazione convivono più anime: la titolarità di chi l’ha creata, la possibilità di essere messa in circolazione e il potere di disporne e di goderne in via esclusiva.

Analizzare se un’informazione sia configurabile come bene giuridico significa anche individuare il regime relativo alla sua tutela, alla sua disponibilità ed alla individuazione dei soggetti che sulla stessa possano vantare dei diritti.

L’informazione sicuramente appartiene, in via originaria, al suo creatore, a colui che le ha dato forma racchiudendola in qualsiasi supporto atto a realizzarne la comunicazione ad altri. Fino al momento in cui si realizza questa fase, l’informazione ancora non è stata creata: la semplice idea non esplicitata, ma insita solo nella mente del suo creatore, non costituisce informazione e, in quanto tale, non può ottenere alcun riconoscimento formale da parte dell’Ordinamento giuridico.

Potrà interessare il diritto, relativamente alle problematiche connesse alla sua tutela per presunte violazioni dei diritti della persona, nel momento in cui quell’informazione inizia a circolare.

Ma i dati immessi nella Rete, a differenza delle idee, che assumono la veste giuridica delle opere d’ingegno, o di altre notizie che circolano per volontà della legge (informazioni relative a persone o patrimoni che sono oggetto di pubblicazione per volontà del legislatore), sono perlopiù considerati ‘dati liberi’, ‘res nullius’, cadute in pubblico dominio, la cui circolazione è oggi per gran parte regolamentata, anche se non se ne potrà mai verificare la correttezza fino in fondo, perché i dati, una volta ingoiati dalla Rete, iniziano a vivere una nuova vita, autonoma rispetto alla volontà di chi li ha creati, anche in spregio delle previsioni legislative finalizzate a dar loro tutela.

192

L’informazione, quindi, è bene giuridico nel momento in cui, sia fuoriuscita dalla sfera personale del suo autore, ed entrata nella disponibilità delle infrastrutture telematiche, anche attraverso un atto di disposizione dell’autore stesso ed in adempimento alle esigenze di conoscenza della collettività, e richieda l’intervento del legislatore affinché sia regolamentata la sua circolazione, rielaborazione ed eventualmente anche la sua cancellazione o de-indicizzazione, verificatane l’obsolescenza.

Nel momento in cui l’informazione, infatti, abbia perso i caratteri della originalità e della novità, e la sua permanenza si riveli lesiva per la sfera privata dello stesso titolare, quest’ultimo potrà chiedere la sua cancellazione al motore di ricerca ed, eventualmente, in caso di esito negativo, alle Autorità amministrative o giudiziarie.

L’interesse del legislatore per la vita e la morte di flussi di dati personali che, fuoriusciti dalla dimensione privata, sono trasmigrati nella dimensione pubblica della Rete, è, altresì, dovuto al valore ‘patrimoniale’ del dato, sempre più suscettibile di sfruttamento economico, con o senza il consenso del titolare, che ha visto la nascita di un vero e proprio mercato parallelo.

Sempre più frequentemente l’utente cede volontariamente alcuni dati a lui relativi per usufruire gratuitamente di un servizio, quotidianamente semina tracce informatiche nel corso della navigazione in Rete, perdendo, altresì, sempre più il controllo di tutti i dati relativi alla sua persona immessi nei canali del Web da soggetti terzi, di cui spesso non ha neppure conoscenza282. Questo sterminato flusso di dati, che l’utente consapevolmente

o inconsapevolmente dona alla Rete, ha contribuito nel tempo alla costruzione di un’identità digitale, parallela a quella reale. I dati circolanti on-line sono acquisiti dalle società commerciali ai fini di profilazione, volta alla definizione dei gusti e della propensione all’acquisto del consumatore. I grandi colossi dell’informazione, incrociando i dati in loro possesso, relativi a milioni di persone, sono in grado di ottenere profili molto precisi inerenti la personalità di ciascuno, sulla base dei quali realizzano degli archivi, che utilizzano per le finalità più svariate, non ultima quella di destinarli alla vendita. Gli individui sono sempre più visti come una massa indiscriminata di informazioni da raggruppare o dividere a seconda dell’uso commerciale che si intende farne: la

282 Un aspetto di particolare rilievo, relativo al trattamento dei dati da parte di soggetti terzi, si pone in relazione alla morte del soggetto interessato. Sul punto si veda G. RESTA, La morte digitale, in Dir. Inform.,

193

commercializzazione digitale ha accelerato il processo di mercificazione degli individui.283

E’ l’oro nero’ dell’economia di Internet284!

Dati che il più delle volte è lo stesso titolare che cede, in cambio di servizi che solo apparentemente la Rete presenta come gratuiti e che, invece, hanno un prezzo, sia pure non immediatamente visibile, rappresentato dalla cessione di dati, di pezzi di privacy. Il più delle volte gli utenti non si rendono conto di quanto paghino; i gestori, invece, sanno quanto ricevono!

I dati che ciascuno immette, infatti, sono infiniti, visto che nell’ultimo decennio si è passati dalla paura di lasciare le proprie tracce sul web (tipica della prima Rete), al presenzialismo massimo, che lascia tracce ovunque, mettendo in comune anche spazi fino a ieri estremamente privati285.

Fenomeno che fa ritenere quanto mai indifferibile, da un lato la necessità di incrementare la consapevolezza negli utenti della Rete di valutare attentamente quanto si posti, che siano immagini, video, opinioni, perché tutto sarà utilizzato dalle aziende per ridefinire i confini della loro privacy, che, in forza dei loro stessi interessi economici, tenderanno ad annullare; dall’altro, l’intervento del legislatore, mirato all’ottenimento di una regolamentazione legislativa del dato digitale attenta a due sfaccettature del problema: il lato informatico, che comprende i nodi della sicurezza e delle modalità tecniche migliori per preservarlo alle generazioni future, visto che i dati potrebbero andare distrutti per l’obsolescenza degli stessi sistemi che ne consentono la vita e il lato giuridico, attento ai problemi economici connessi al valore patrimoniale dei beni.

Un simile insieme di dati è già stato definito dagli studiosi e nei progetti legislativi in corso, che si propongono di regolamentare il fenomeno, con l’espressione ‘digital assest’, essendo in presenza di veri e propri beni, provvisti di un valore patrimoniale e che, pertanto, necessitano di una nuova e specifica regolamentazione, ben diversa da quella pensata per beni materiali.

283 S. NIGER, Sorveglianza e nuovi diritti di libertà, in G. FINOCCHIARO (a cura di), Diritto dell’anonimato.

Anonimato, nome e identità personale, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di

diritto pubblico dell’economia, Vol. XLVIII, Padova, 2008.

284 G. ARENA, La tutela della riservatezza nella società dell’informazione, in AA.VV., Scritti in onore di

P. Virga, Milano, Vol. I, 1994, pag. 63; C. MANGANELLI, Progresso tecnologico e protezione dei dati

personali, in G. SANTANIELLO (a cura di), La protezione dei dati personali, Padova, 2005, pag. 309. 285 V.C.SAVIANO, Facebook: spariti i gruppi pro e contro Tartaglia, in La Repubblica, 15 dicembre 2009.

194

Negli USA almeno trenta Stati stanno adottando norme che mirano a risolvere i problemi connessi alla gestione di account, profili e dati. Anche in Europa, negli ultimi mesi, l’attenzione su questi temi è altissima!

Per dare un’idea degli interessi patrimoniali in gioco, cinque anni orsono, alcune analisi commissionate da aziende che operano nell’ambito della sicurezza informatica hanno stimato un patrimonio digitale, per un tipico utente on-line, che poteva agevolmente raggiungere la somma di trentacinquemila dollari pro capite.286

4) Opinioni discordi in merito all’immortalità o vita a tempo determinato del dato

Outline

Documenti correlati