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Il diritto alla protezione dei dati nella dialettica e interazione con i social network

SEZIONE III: Le difficoltà nel garantire il diritto alla protezione dei dati a seguito dell’affermazione delle più recenti innovazioni tecnologiche ed informatiche

1) Il diritto alla protezione dei dati nella dialettica e interazione con i social network

La crescente diffusione dei social networks, se da un lato ha moltiplicato l’interattività tra gli utenti, dall’altro ha messo a nudo gli elementi di vulnerabilità delle comunicazioni elettroniche in ordine alla tutela dei tradizionali diritti alla sicurezza e riservatezza dei dati personali.

In un contesto fluido, dinamico e illimitato, come quello della Rete, il problema non può essere risolto con la persecuzione e repressione delle condotte: la difesa più efficace della privacy passa anche attraverso l’autoresponsabilizzazione dell’utente, chiamato a gestire in maniera attenta i propri dati personali, secondo l’opinione ormai diffusa delle istituzioni preposte alla regolamentazione della Rete, tra le quali va sottolineata quella del Garante della Privacy che, in più occasioni ha messo in guardia la comunità degli utenti circa i rischi connessi all’uso dei social networks, fornendo consigli utili per un loro utilizzo consapevole.

Social networks come Facebook, Myspace, LinkedIn, Badoo.Com., Twitter danno agli utenti l’impressione di coltivare uno spazio personale (del resto era proprio questa la finalità che ha visto la nascita di Facebook - Libro delle fotografie: la creazione di una bacheca dei ricordi che favorisse la condivisione di immagini, video e opinioni, tra universitari che volevano restare in contatto anche dopo il loro ingresso nel mondo del lavoro), ma in realtà accolgono informazioni personali destinate a diventare di dominio pubblico, che difficilmente potranno essere eliminate dalla Rete.

91 Da ultimo Doc. Web n. 6692214 del 15 giugno 2017 in cui il Garante nazionale, in presenza delle indicazioni suggerite dalle Linee Guida e verificato che all’URL si giunge a seguito di una ricerca effettuata a patire dal nome dell’interessato, che il trascorrere del tempo ha reso obsoleta e non più utile alla collettività la conoscenza dell’informazione, con l’ulteriore aggravante della violazione del principio dell’esattezza dell’informazione di cui al Punto 4 delle Linee Guida, ha accolto il ricorso dell’interessato, ordinando a Google la rimozione dell’URL indicato dai risultati di ricerca, a partire dal nome dell’interessato, in tempi contingentati.

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I dati personali inseriti nei social network, entrati nel mare magnum del web, diventano ingovernabili e ingestibili; la loro circolazione non è più controllabile dal titolare degli stessi, il quale, anche se dovesse decidere di uscire dal sito, disattivando il proprio profilo, non ne potrebbe impedire né la permanenza, né la circolazione, dal momento che gli stessi potrebbero essere comunque conservati nei server e negli archivi informatici dell’azienda che offre il servizio.

Le aziende che gestiscono i social networks, d’altra parte, hanno tutto l’interesse ad accumulare dati e informazioni perché, vendendo pubblicità mirate, sartorializzate sui singoli utenti, dei quali analizzano in dettaglio il profilo, le abitudini, gli interessi, a chi ne ha bisogno, incrementano i profitti92.

Alla luce di tali considerazioni il Garante suggerisce di pubblicare con accortezza i propri dati personali, in particolare quelli che rendono la persona rintracciabile, di non accettare con disinvoltura richieste di contatti e di amicizia, di meditare a lungo prima d’inserire in Rete opinioni o informazioni che potranno riemergere a distanza di anni, grazie all’opera dei motori di ricerca, di utilizzare impostazioni orientate alla privacy e di verificare continuamente il rispetto delle condizioni d’uso da parte del fornitore del servizio93.

Una delle prime pronunce94 del Garante della Privacy nei confronti di Facebook è del

2016 e riguarda un ricorso relativo al caso della creazione di un profilo falso. L’interessato aveva già sporto denunzia, circa il falso profilo, al social e, avendo ritenuto insoddisfacente la risposta, si è visto costretto ad adire la via amministrativa, proponendo ricorso all’Autorità Garante e lamentando di essere stato vittima di minacce, insulti tentativi di estorsione e sostituzione di persona da parte di altro iscritto che, dopo aver chiesto ed ottenuto la sua ‘amicizia’, avrebbe inizialmente intrattenuto una

92 E’ il tema della pubblicità comportamentale, basato sulla raccolta di dati on-line, relativi al comportamento degli utenti su Internet ed ai loro percorsi di navigazione. Essa utilizza le informazioni relative all’attività in Rete del singolo utente, come le pagine visitate o le ricerche effettuate su un motore di ricerca, per identificare la tipologia di contenuti pubblicitari da proporgli. Questo tipo di attività è generalmente condotta attraverso i cookie, i quali tengono traccia delle attività dell’utente e associano tali informazioni ad un determinato computer o altro dispositivo. Negli Stati Uniti, le aziende hanno sottoscritto codici di autoregolamentazione nei quali si impegnano a chiedere il previo consenso degli utenti prima di utilizzare i loro dati a fini pubblicitari ed a garantire ai consumatori massima trasparenza mediante chiare comunicazioni e informative circa la raccolta e l’utilizzo dei dati. Le informazioni si predispongono ad essere utilizzate per studiare i loro gusti e le loro abitudini e sullo sfondo c’è sempre il grande tema Big Data, l’immensa mole di dati digitali che gli utenti lasciano ogni giorno in Rete, immense scie elettroniche che possono essere analizzate e utilizzate per le più diverse finalità.

93 Garantenazionale per la Protezione dei Dati Personali, Social network: attenzione gli effetti collaterali, in www.garanteprivacy.it, 2009.

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corrispondenza confidenziale, poi sfociata in tentativi di reato. Il ricorrente, recriminando che il ‘nuovo amico’, a causa del suo rifiuto di sottostare alle richieste di denaro, avrebbe creato un falso account, utilizzando i suoi dati personali e la fotografia del profilo, attraverso il quale avrebbe inviato a tutti i suoi contatti facebook fotomontaggi di fotografie e video gravemente lesivi dell’onore e del decoro, oltre che della sua immagine pubblica e privata, chiedeva la cancellazione e il blocco del falso account nonché la comunicazione dei suoi dati, da parte del social, in forma chiara, anche di quelli, presenti nel profilo ‘fake’.

L’Autorità amministrativa, nell’accogliere in pieno le lamentele del ricorrente, ha obbligato il ‘social’ ad adempiere a tutto quanto dallo stesso richiesto.

E’ un caso sintomatico dei gravi rischi nei quali il cybernauta può incorrere, in maniera del tutto inconsapevole, nell’uso delle piattaforme proposte dalla Rete. I rimedi tecnici e giuridici per tutelare la sfera più intima della persona esistono, ma non bastano perché spesso il danno è fatto! Senza considerare i patemi d’animo, nonché, talvolta, anche gli oneri economici e i tempi, non sempre contingentati, necessari per consentire all’incauto ‘navigatore’ di ottenere piena giustizia.

L’evoluzione delle tecnologie, rapidissima quanto pericolosa per i numerosi servizi creati e messi a disposizione degli utenti, che facilmente possono trasformarsi in forme di raccolta dati, controllo e profilazione degli individui, aveva reso i tempi maturi per un nuovo intervento del legislatore europeo, finalizzato alla produzione di una normativa in grado di governare le nuove tecniche informatiche, uniforme per tutti i Paesi europei e volta ad armonizzare definitivamente le legislazioni, superando le precedenti frammentazioni.

Lo sforzo del legislatore europeo si è materializzato con l’entrata in vigore del Regolamento europeo, nel maggio 2018, resosi quanto mai necessario anche per normare le numerose opportunità offerte da Internet, che ‘prendono’ dall’utente, molto più di quanto effettivamente gli diano, nonostante l’apparente gratuità dei servizi offerti.

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