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La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale…

Nel documento LA LIMITAZIONE DEL BREVETTO (pagine 38-41)

3. L’oggetto del brevetto. Da elemento del riassunto a ruolo centrale nella definizione

3.6. La debole reazione legislativa italiana rispetto al sistema convenzionale…

cercato di adeguare la legislazione interna a quella convenzionale con la riforma avvenuta nel 1979, introdotta dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, a seguito della legge delega 26 maggio 1978, n.260. In realtà l’unica modifica in relazione alle rivendicazioni si è esplicata nella riformulazione dell’art. 5 reg. inv., che dopo la riforma così disponeva: «La descrizione,…, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini

di informazione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto». Un passo in ogni

caso non indifferente, poiché mentre in precedenza le rivendicazioni erano parte integrante del riassunto, dopo il 1979 ne fuoriusivano divenendo parte conclusiva

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della descrizione, conseguendo più autonomia rispetto al passato e, come osservato da taluno56, acquisendo valore di dichiarazioni autonome.

Da notare tuttavia la mancanza del recepimento dei principi ermeneutici di cui sopra, espressi nell’identica formulazione dall’art. 8,3 Conv. Strasburgo e all’art. 69 CBE. Di tale importante omissione è possibile rinvenirne la ragione nelle sedute dei lavori preparatori della riforma del 1979. Si era infatti posto il problema se fosse opportuno modificare l’art. 28 l.i. in tema di domanda brevettuale e limitare la portata del brevetto alle sole rivendicazioni, fu però affermato che una riforma in tal senso avrebbe portato inevitabilmente ad affrontare il più vasto problema del sistema di esame, in quanto la possibilità di limitare la portata del brevetto a ciò che risultava dalle rivendicazioni avrebbe postulato un «esame preventivo nel corso del

quale, in contraddittorio fra il richiedente e l’Ufficio, si perviene ad una formulazione delle rivendicazioni capace di assumere un particolare rilievo»57. Per tali motivi la

Commissione si convinse a non riformare l’art. 28 l.i.

3.7. …e la reazione forte della dottrina e della giurisprudenza.

Bisogna premettere che, a seguito dei principi espressi in sede convenzionale, l’opinione della dottrina in relazione alla centralità delle rivendicazioni nel ruolo interpretativo del brevetto era mutata fortemente, tanto è vero che in molti criticarono il mancato recepimento di tali principi da parte del nostro legislatore, auspicando dunque ad una interpretazione che limitasse l’ambito della privativa a quanto espressamente rivendicato, e non più a quanto contenuto in tutti gli allegati della domanda.

Ne conseguiva che, nonostante le norme nazionali non prevedessero quei precetti affermati in sede convenzionale, parte degli autori sosteneva innanzitutto che questi dovessero essere comunque applicati dai giudici nell’interpretazione di un brevetto italiano, poiché la Convenzione di Strasburgo, essendo stata ratificata dall’Italia con la l.260/1978, era entrata far parte del nostro ordinamento, e dunque era applicabile

56

G.SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, Milano, GIUFFRÈ, 1990, p. 272.

57

G.FLORIDIA, I brevetti per invenzione e per modello. Codice della riforma nazionale, Milano,

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direttamente ai brevetti italiani58. In secondo luogo si affermava come in ogni caso ai principi convenzionali dovesse essere riconosciuto un valore interpretativo della disciplina nazionale. Inoltre si osservava che non pareva ritenersi corretta né vincolante per l’interprete la decisione della Commissione incaricata della revisione della l.i. di non recepire l’art 8.3 della Conv. Strasburgo a causa della mancanza dell’esame preventivo, poiché «basterebbe osservare che l’esame è fatto, quando occorre,

dall’autorità giudiziaria, e che si potrebbe ipotizzare che sia proprio quest’ultima, in caso di nullità parziale del brevetto, a formulare una o più rivendicazioni limitative, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 59 l.i.», si aggiungeva inoltre che «secondo l’art. 59 quater l.i. il titolare del brevetto può sempre limitarne l’estensione, anche dopo la concessione: e non si vede come tale limitazione possa essere disposta, se non operando sul testo delle rivendicazioni»; si concludeva così che «dall’insieme di queste norme sembra chiaro che anche in Italia, nonostante l’assenza di procedimento d’esame, il testo delle rivendicazioni non è affatto immutabile e può ben assumere quel “particolare rilievo” negato dalla Commissione»59.

Ci si era chiesti inoltre se ai brevetti italiani fosse applicabile anche il principio interpretativo sancito dal Protocollo dell’art. 69 CBE, in relazione al bilanciamento tra un’equa protezione del titolare e una ragionevole sicurezza giuridica dei terzi. Nonostante tale previsione non fosse contemplata nella Convenzione di Strasburgo, si affermò comunque che lo stesso principio potesse essere applicato anche ai brevetti nazionali, in considerazione del fatto che l’art. 8,3 Conv. Strasburgo e l’art. 69 CBE erano norme assolutamente identiche, così che non avrebbe avuto alcun senso interpretarle in modo differente per il solo fatto che una avesse ad oggetto il brevetto europeo e l’altra quello nazionale60.

Come già accennato, risultava certo che dopo la stipulazione dell’art. 8,3 Conv. Strasburgo e la ripresa nell’art. 69 CBE l’orientamento giurisprudenziale prima dominante sull’interpretazione di un brevetto italiano divenne minoritario61, e la

58 M.FRANZOSI, La determinazione dell’ambito di protezione del brevetto, in Il dir. ind., 1996, p. 21

59

Nota a App. Torino, 20 marzo 1986, cit, p. 144.

60

Nota a App. Torino, 20 marzo 1986, cit, p. 145.

61 In giurisprudenza continuarono a sostenere il vecchio orientamento dominante Trib. Torino, 3 febbraio 1995, in Foroitaliano.it, ove si affermava «Poiché la legislazione italiana non si è adeguata

alle disposizioni di cui all’art. 8 della convezione di Strasburgo e all’art. 69 Cbe, le rivendicazioni esposte in sede di domanda di brevetto non definiscono in modo vincolante l’oggetto del brevetto

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stessa inversione si registrò parallelamente in dottrina, solamente un autore infatti, appoggiandosi sul mancato recepimento della normativa convenzionale, affermava:

«la nuova normativa non ha affatto innovato quella già esistente e il contenuto del diritto di brevetto viene determinato, …, in base al titolo, alla descrizione, ai disegni e alle rivendicazioni»62.

3.8. Finalmente una presa di posizione italiana: l’emanazione del Codice di

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