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Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato

Nel documento Le impugnazioni in generale (pagine 59-62)

5. La legittimazione ad impugnare Generalità

5.5. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato

Chiaramente ispirato dall’esigenza di evitare che la parte civile possa subire gli effetti pregiudizievoli di una pronuncia di non liquet determinata da una sostanziale inefficienza del sistema senza tuttavia pregiudicare l’interesse dell’imputato a vedere dichiarata la causa di estinzione del reato190, l’art. 578

c.p.p. stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata sentenza di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

In piena aderenza alla ratio della disposizione, ossia evitare che cause estintive del reato indipendenti dalla volontà delle parti – riconducibili, cioè, ad imperfezioni nel funzionamento del sistema – possano frustrare il diritto al risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta una sentenza di condanna di primo grado, il dovere del giudice della impugnazione di definire soltanto le tematiche affrontate dalla sentenza stessa che concernano gli interessi civili non può

187 Cass. pen., Sez. III, 11 maggio 2006, n. 22924. Per una puntuale ricostruzione della problematica v., in

particolare, Algeri, L’impugnazione della parte civile, Padova, 2014, 58.

188 C. cost. (ord.), 6 febbraio 2007, n. 32. Con questa pronuncia, sottolineano Gaeta, Macchia, L’appello,

cit., 486, la Corte costituzionale «prende atto della assoluta controvertibilità del problema ermeneutico circa la conservazione o meno del potere di appello in capo alla parte civile».

189 Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614.

190 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 124. V., anche, Nuzzo, Sui poteri del giudice dell’impugnazione

in materia civile nell’ipotesi di estinzione del reato, cit., 214; Fiorio, Funzioni, caratteristiche ed ipotesi del giudizio d’appello, in Le impugnazioni penali, diretto da Gaito, Torino, 1998, 366, il quale evidenzia anche il vantaggio derivante dalla sollecita definizione della controversia civile, nonostante la sopravvenienza di una causa estintiva.

trovare applicazione allorché la causa estintiva dipenda dall’intervenuta remissione di querela da parte del soggetto danneggiato191.

Alla luce, poi, del carattere speciale della disciplina, la quale non può essere analogicamente estesa a cause estintive diverse dall’amnistia o dalla prescrizione, il giudice dell’impugnazione non può decidere ai soli effetti civili ex art. 578 c.p.p. nel caso di morte dell’imputato192 ovvero nell’ipotesi di

estinzione del reato urbanistico per effetto di sanatoria193.

È, inoltre, illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile pronunciata, in sede di appello, come effetto della declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione con la quale il giudice di secondo grado abbia riformato, su impugnazione del pubblico ministero, la sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui, nel precedente grado di giudizio, sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato194.

Come si è già avuto modo di evidenziare, tuttavia, la regola appena esposta non opera rispetto al caso in cui l’impugnazione sia stata proposta, agli effetti civili, dalla parte civile, di talché il combinato disposto delle disposizioni contenute negli artt. 576 e 578 c.p.p. delinea un sistema caratterizzato da due situazioni profondamente diversificate.

L’art. 578 c.p.p. mira, nonostante la declaratoria di prescrizione o di amnistia, a mantenere, in assenza di impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle statuizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, introducendo una deroga al principio di devoluzione e stabilendo che la pronuncia di estinzione del reato, intervenuta dopo una prima condanna, non comporta effetti automatici sui capi civili della decisione impugnata, salvo stabilire se questi effetti debbano poi essere di caducazione o di conferma.

L’art. 576 c.p.p., invece, conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento o di restituzione pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.

Affinché il disposto dell’art. 578 c.p.p. possa operare, poi, occorre che si sia in presenza di una condanna validamente pronunciata, per cui essa è da escludere nel caso in cui, assolto l’imputato in primo grado e condannato in appello,

191 Cass. pen., Sez. IV, 8 febbraio 2007, n. 12807. Qualche anno prima v., invece, Cass. pen., Sez. VI, 6

febbraio 2004, n. 13661. In dottrina v. Marandola, Le disposizioni generali, cit., 128.

192 V., in questi termini, Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2005, n. 31314; Cass. pen., Sez. VI, 5 ottobre 1999,

n. 12537. V., in dottrina, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 128; Nuzzo, Sui poteri del giudice dell’impugnazione in materia civile nell’ipotesi di estinzione del reato, cit., 214.

193 Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 1994, n. 6198.

194 V., in giurisprudenza, Cass. pen., Sez. V, 11 marzo 2005, n. 15640; Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo 2002,

quest’ultima sentenza sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, essendo pertanto illegittima la decisione del giudice di rinvio il quale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, tuttavia ritiene sussistente la responsabilità civile degli imputati, condannandoli al risarcimento dei danni195.

Allo stesso modo, poiché la decisione del giudice dell’impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone necessariamente che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, qualora la causa di estinzione del reato, invece, preesista alla sentenza predetta ed il giudice erroneamente non l’abbia dichiarata, non sussistono i requisiti di operatività dell’art. 578 c.p.p. in ragione del fatto che tale decisione, come appena visto, implica una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado196.

La stretta correlazione intercorrente tra l’accertamento della responsabilità penale e la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato implica che il giudice dell’impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni, qualora accerti l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sia pure ai soli effetti civili recupera poteri di accertamento pieni e, pertanto, è tenuto a verificare l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento dell’azione civile197.

In relazione al profilo in discorso, in particolare, la Corte di cassazione ha chiarito che il giudice, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato rispetto al quale sia intervenuta condanna, è tenuto a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, in vista di siffatta decisione, deve esaminare compiutamente e valutare attentamente i motivi dell’impugnazione proposta dall’imputato, non potendosi limitare a confermare la condanna al risarcimento del danno soltanto sulla base della pronuncia resa dal primo giudice.

Il giudice di appello, in particolare, non può in alcun modo escludere a priori la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, dal momento che laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 603 c.p.p. è, al contrario, tenuto a disporla ai fini di una più compiuta valutazione della responsabilità dell’imputato appellante, sia pure ai limitati fini della condanna ai danni198.

195 Cass. pen., Sez. III, 1 dicembre 2005, n. 7816. V., inoltre, Cass. pen., Sez. III, 1 dicembre 2004, n. 1988. 196 Il principio è stato enunciato, in adesione ad un orientamento diffuso, da Cass. pen., Sez. un., 13 luglio

1998, Citaristi. In seguito, invece, v. Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 2002, n. 33398.

197 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 129. In giurisprudenza v., nell’ambito di un orientamento

consolidato, Cass. pen., Sez. I, 27 settembre 2007, n. 40197. V., poi, Cass. pen., Sez. II, 21 giugno 2005, n. 33466; Cass. pen., Sez. VI, 8 giugno 2004, n. 31464; Cass. pen., Sez. VI, 9 marzo 2004, n. 21102; Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2004, n. 14863.

Allo stesso modo, l’approfondita valutazione che la pendenza delle questioni civilistiche impone esclude, nella particolare evenienza presa in esame dall’art. 578 c.p.p., che possa darsi prevalenza alla causa di estinzione del reato rispetto alla contraddittorietà o insufficienza della prova, ai sensi dell’art. 129, co. 2 c.p.p.199.

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