13. Gli effetti dell’impugnazione
13.2. L’effetto estensivo
Quella di effetto estensivo dell’impugnazione costituisce, è stato rimarcato, una locuzione impropria, perché «in realtà consiste, il fenomeno in esame, nell’estendersi degli effetti dell’impugnazione a soggetti processuali diversi dall’impugnante, e quindi, più che di “effetto estensivo” dovrebbe parlarsi di “estensione degli effetti”»405.
L’effetto estensivo costituisce, infatti, «il fenomeno in forza del quale la valida impugnazione proposta da una parte privata, sulla base di motivi non esclusivamente personali, esplica efficacia anche a favore di coloro che, ugualmente pregiudicati dalla sentenza resa nel giudizio a quo, non abbiano impugnato ovvero abbiano presentato un’impugnazione inammissibile»406.
«Fermo restando il principio della domanda» – dunque – «attraverso il meccanismo de quo l’apparato processuale parrebbe fruire dell’azione da altri esercitata per allargare i benefici conseguenti al sindacato del giudice ad quem all’inerte o all’impugnante la cui richiesta risulti inammissibile, onde realizzare – alle condizioni e nei limiti che si vanno ad esaminare – u fine pubblico, cioè, “istituzionale”, interno, cioè “di sistema”»407.
Inquadrata l’impugnazione in una prospettiva di giustizia obiettiva, la giustificazione del controverso408 fenomeno estensivo «non può non rinvenirsi – e con una
certa facilità – nell’intento di conseguire, nell’interesse pubblico, una migliore e più giusta realizzazione dell’ordine giuridico»409, risultato certamente meglio
garantito evitando che disarmonie di trattamento tra soggetti posti nella medesima posizione facciano insorgere un conflitto teorico tra giudicati410. 403 Cass. pen., Sez. IV, 25 ottobre 2007, n. 47158.
404 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 216.
405 Del Pozzo, Impugnazioni (Diritto processuale penale), cit., 440.
406 Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, Milano, 2013, 1. Si tratta di una definizione che si rinviene,
con la consueta puntualità, in Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 922. V., inoltre, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 319. Si concentra sul profilo relativo al diritto del non impugnante di partecipare al giudizio d’impugnazione promosso da altri, invece, la definizione di Leone, Impugnazioni (diritto processuale penale: principi generali), cit., 5.
407 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 220.
408 Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 264. 409 Tranchina, Impugnazione (diritto processuale penale), cit., 736.
410 Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 264. V., in relazione al vecchio codice,
La costruzione normativa del beneficio di cui si discute, di origini antichissime411,
risponde a premesse teoriche elaborate dalla dottrina in epoca risalente e per le quali la comunicazione di determinai effetti dell’impugnazione a soggetti diversi ed accomunati dalla partecipazione ad un processo cumulativo richiede che ricorra una duplice condizione, ossia che la comunicazione sia possibile alla luce del carattere non esclusivamente personale dei motivi e, poi, che la stessa integri e supplisca ad un’attività mancante o male esercitata della parte alla quale sia, per questa ragione, oramai precluso il diritto di impugnazione412.
Ed infatti, l’art. 587 c.p.p. delinea una disciplina del fenomeno – il quale non costituisce un immanente effetto dell’impugnazione, ma soltanto un’evenienza relativa a processi plurisoggettivi413 – che, disattendendo
possibili soluzioni estreme414, è rigidamente ancorata alle su indicate linee
teoriche e, in assenza di specifiche previsioni concernenti la relazione che si instaura tra l’astratta comunicabilità dell’effetto dell’impugnazione e la formazione del giudicato nei confronti delle parti non impugnanti – che, si fa notare per sostenere la tesi contraria a quella fatta propria dalla Corte di cassazione, la norma definisce comunque “imputati”415 – la giurisprudenza ha
chiarito che l’esecuzione di una sentenza di condanna pronunziata nell’ambito di un processo plurisoggettivo non può essere sospesa nei confronti dell’imputato non impugnante nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’art. 587 c.p.p., non essendo espressamente attribuito e non essendo altrimenti desumibile dal sistema un simile potere al giudice dell’esecuzione416.
L’estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante, era stato invero già chiarito con una presa di posizione ricca di implicazioni Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 26, la quale rinviene la giustificazione del meccanismo in un «mixtum compositum di esigenze e obiettivi che solo congiuntamente valutati consentono di cogliere l’essenza del fenomeno e della disciplina ad esso riservata»; Spangher, Impugnazioni penali, cit., 229; Marandola, Le disposizioni generali, cit., 220. Esclude che la ratio della disposizione sia da rinvenire nell’esigenza di prevenire contrasti tra giudicati, invece, Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3251.
411 Tranchina, Impugnazione (diritto processuale penale), cit., 735.
412 Del Pozzo, Impugnazioni (Diritto processuale penale), cit., 441. L’erronea proposizione dell’impugnazione
quale premessa essenziale, insieme al caso della mancata proposizione, dell’estensione era stata prospettata da Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, cit., 604.
413 Lo fa notare Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, 16, laddove enuncia la spiegazione data dai
compilatori alla modifica della rubrica dell’art. 587 c.p.p. Ma v., ancora prima, Spangher, Impugnazioni penali, cit., 229.
414 Le richiama, volendo, Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 2. 415 Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 266.
416 Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 2005, n. 23650. Contra, però, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 231.
V., inoltre, Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 266, la quale parla chiaramente di giurisprudenza apodittica, incapace di fondare normativamente i propri asserti.
dogmatiche su uno dei profili più problematici che caratterizzano il fenomeno417, opera di diritto come rimedio straordinario418 che, al verificarsi
dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato.
Pertanto, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega alcuna influenza sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante, in quanto il diverso effetto sospensivo dell’impugnazione è collegato, ex art. 588 c.p.p., alla valida proposizione di un’impugnazione ordinaria ma è precluso al rimedio straordinario di cui all’art. 587 c.p.p., né esistono casi di sospensione al di fuori di quelli eccezionali tassativamente previsti dalla legge, con la conseguenza che l’effetto estensivo dell’impugnazione, lungi dall’impedire il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l’esecuzione della sentenza, preordinato ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata disparità419.
La costruzione teorica è, come è di immediata percezione, ricca di implicazioni pratiche dal momento che proprio in ragione dell’acquisito dispiegarsi degli effetti del giudicato è stata esclusa l’operatività, in via di estensione, di una causa estintiva del reato derivante, come la prescrizione, dal decorso del tempo, fatto salvo il caso in cui essa preesista alla proposizione del ricorso da parte dell’imputato non appellante420.
La norma, dunque, statuisce innanzitutto che nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato421, l’impugnazione proposta da uno degli imputati – la 417 Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 105.
418 Esclude, invece, il carattere eccezionale di esso, Tranchina, Impugnazione (diritto processuale penale),
cit., 736, «giacché un principio diretto a perseguire il fine di una piena attuazione della giustizia non può non presentarsi come rispondente ai canoni generali dell’ordinamento processuale».
419 Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 15446. Negli stessi termini v., in precedenza, Cass. pen., Sez.
I, 2 dicembre 2003, n. 48155. Il principio enunciato affonda le proprie radici nell’autorevole precedente costituito da Cass. pen., Sez. un., 24 marzo 1995, Cacciapuoti. In senso contrario v., però, Spangher, Impugnazioni penali, cit., 229. Per una sintesi delle posizioni dottrinarie di segno contrario, tese a rinvenire nel fenomeno estensivo una condizione sospensiva della formazione del giudicato, v. Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 117; De Caro, Il sistema delle impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini, cit., 73.
420 V., da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 26 ottobre 2017, n. 3391. In precedenza v., tra le altre, Cass. pen.,
Sez. un., 20 dicembre 2012, n. 19054; Cass. pen., Sez. un., 24 marzo 1995, n. 9. V., in senso critico rispetto ad una opinio giurisprudenziale che conduce a soverchianti differenziazioni e sub-distinzioni, Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 268.
421 Il presupposto, rileva Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 34, è interpretato in termini
estensivi dalla giurisprudenza, essendo ricompresi tutti i casi in cui il giudizio sul fatto può avere un interesse comune per tutti gli imputati e una rilevanza essenziale per l’intima coerenza del giudicato.
norma non lo dice, ma si ritiene che l’impugnazione debba riguardare un’unica sentenza422 – giova anche agli altri imputati, purché – la ragione
della precisazione, si faceva notare rispetto alla corrispondente disposizione del codice abrogato, «è troppo evidente perché occorra spiegarla»423 – non
fondata su motivi esclusivamente personali, ossia su motivi diversi da quelli «che si riferiscono, anche parzialmente, a questioni sostanziali o processuali di tipo oggettivo, comuni al soggetto impugnante e agli altri coimputati»424.
Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, invece, all’attenuazione dello stato di relazione tra imputazioni si correla un irrigidimento dei presupposti operativi, di talché l’impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali425.
In via preliminare, deve essere subito chiarito che l’effetto estensivo dell’impugnazione tende semplicemente ad assicurare la par condicio degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la proposizione dell’impugnazione, nel senso che non attribuisce all’imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione nell’ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall’imputato ritualmente appellante426.
Ipotesi diversa è, invece, quella del coimputato non appellante – citato nel giudizio promosso dal coimputato diligente, nel quale sia pure comparso ed abbia rappresentato, per mezzo del suo difensore, le sue conclusioni – che intenda ricorrere per cassazione nel caso in cui il giudice di appello abbia accolto l’impugnazione proposta, omettendo però di pronunciarsi V., inoltre, Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3244; Marandola, Le disposizioni generali, cit., 222.
422 Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3243. In
giurisprudenza v., invece, Cass. pen., Sez. I, 24 maggio 2005, Manzi.
423 Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, cit., 606. Ed infatti, sempre in relazione
all’art. 203 c.p.p. abr., Tranchina, Impugnazione (diritto processuale penale), cit., 739, riteneva la precisazione superflua.
424 Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 922. Per un approfondimento delle problematiche connesse
alla categoria utilizzata dal legislatore v., per tutti, Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 44; Marandola, Le disposizioni generali, cit., 225. Che il requisito, già previsto nell’art. 203 c.p.p. abr., importasse “questioni esegetiche” era stato messo in luce da Del Pozzo, Impugnazioni (Diritto processuale penale), cit., 441. Sottolinea la necessità di guardare al petitum dell’impugnazione al fine di stabilire il carattere personale del motivo, Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3245.
425 In senso critico rispetto alla analoga limitazione contenuta nell’art. 203 c.p.p. abr., v. Tranchina,
Impugnazione (diritto processuale penale), cit., 739. Intravede invece nella previsione un’accentuazione del tratto di favor che informa l’istituto, dato che i vitia in procedendo non risultano in sé idonei a causare contrasto teorico tra giudicati, Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 266.
426 Cass. pen., Sez. II, 10 gennaio 2006, n. 2349. V., in precedenza e negli stessi termini, Cass. pen., Sez. V,
sull’effetto estensivo nei suoi confronti: in questo caso, infatti, si configura una legittimazione ad impugnare correlata al fatto che il giudice ha il dovere di pronunciarsi in ordine alla posizione dell’imputato non appellante in quanto, sussistendone i presupposti ex art. 587 c.p.p., l’estensione dell’impugnazione giova anche agli altri imputati, con la conseguenza che egli deve solo valutare se i motivi proposti dall’appellante siano personali o meno427.
Va ribadito, poi, che la struttura e la ratio della norma, dettata come già detto dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali soltanto abbia con esito favorevole proposto una valida impugnazione, non ne consente il ricorso al fine di estendere al medesimo imputato gli effetti favorevoli dell’impugnazione da lui stesso proposta avverso una sentenza per un fatto diverso, ancorché connesso a quello oggetto di una precedente sentenza428.
L’effetto estensivo dell’impugnazione ex art. 587, co. 1 c.p.p., inoltre, non si verifica nell’ipotesi di impugnazione proposta dal pubblico ministero nei confronti di uno solo degli imputati in concorso per la medesima violazione di legge atteso che, stante la natura eccezionale della disposizione, la stessa non è applicabile al di fuori dei casi espressamente previsti e concernenti esclusivamente gli effetti dell’impugnazione proposta dal coimputato429.
La giurisprudenza si è in più occasioni impegnata ad affinare il quadro dei presupposti dell’estensione sotto diversi profili e se, da un lato, ha assimilato la posizione dell’imputato che non ha proposto impugnazione a quella di colui che ha esercitato la facoltà d’impugnazione ma con esito traumatico (declaratoria di inammissibilità)430, dall’altro ha ribadito che l’effetto estensivo non opera
allorquando essa sia stata esaminata nel merito, con decisione divenuta irrevocabile, poiché in tal caso opera il principio di inviolabilità del giudicato431.
Un altro versante nel cui ambito si è assistito ad un importante protagonismo ermeneutico la Suprema Corte è quello concernente il tema dell’applicabilità della disposizione codicistica alla materia cautelare, terreno nel quale ha avuto modo di dispiegare i propri effetti la distinzione tra estensione dell’impugnazione ed estensione degli effetti della decisione432.
427 Cass. pen., Sez. V, 8 novembre 2005, n. 9007. 428 Cass. pen., Sez. I, 24 marzo 2005, n. 15288.
429 Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2004, n. 18707. Individua nella mancata previsione di un effetto estensivo
dell’impugnazione del pubblico ministero un’ipotesi di applicazione del principio del favor rei, oltre che un caso di esclusione dettato da esigenze di economia processuale, Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3242.
430 V., infatti, Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 2005, n. 23650. 431 Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 2004, n. 19901.
432 La si può rinvenire, tra gli altri, in Leone, Impugnazioni (diritto processuale penale: principi generali),
cit., 5. La differenziazione tra i due concetti è messa in rilievo, poi, da Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 923.
Difatti, la prima conseguenza della valutazione giudiziale di estensibilità dei motivi è costituita da un effetto di estensione del contraddittorio, perché l’imputato che non ha proposto l’impugnazione ha diritto di partecipare al relativo giudizio433, mentre è più problematica la configurazione di una facoltà
rivolta alla proposizione di motivi ex art. 585, co. 4 c.p.p., terreno in cui la logica della partecipazione al giudizio434 si scontra con l’esigenza di salvaguardare la
perentorietà dei termini per impugnare435.
Il primo, particolare profilo dell’effetto estensivo dell’impugnazione non è, a dire il vero, previsto dall’art. 587 c.p.p.436 ma da altre norme, ossia per il
giudizio di appello l’art. 601 c.p.p. – norma la quale prescrive che, se ricorrono alcuni dei casi previsti dall’art. 587 c.p.p., l’impugnazione deve essere notificata anche al soggetto non impugnante – per il giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione l’art. 627, co. 5 c.p.p. e, per il giudizio di revisione, l’art. 636 c.p.p., il quale a sua volta rinvia all’art. 601 c.p.p.
Manca, come è stato evidenziato dalla dottrina che si è con particolare attenzione occupata del tema437, una norma che prescriva la citazione
dell’imputato non impugnate per il giudizio di cassazione e l’omissione ha dato luogo ad esegesi diversificate, essendosi di recente ribadito il carattere non casuale dell’omissione, giustificata invece sia dalla connotazione del ricorso per cassazione quale impugnazione a critica vincolata, sia dal fatto che il giudizio di cassazione è un giudizio solo rescindente, mentre quello d’appello è di regola anche rescissorio438.
Orbene, le Sezioni unite hanno, diversi anni addietro, statuito che l’estensione dell’impugnazione disciplinata dall’art. 587 c.p.p. non è applicabile ai procedimenti incidentali de libertate e tuttavia, nell’ipotesi di procedimento che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, è sempre possibile estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento.
433 Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3245. 434 Spangher, Impugnazioni, cit., 229.
435 Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 269.
436 La norma, sottolinea Marandola, Le disposizioni generali, cit., 228, stabilisce i presupposti dell’effetto,
dovendo essere ricostruito, invece, il contenuto del vantaggio per il non impugnante.
437 Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 68.
438 Nappi, Ambito oggettivo ed estensione soggettiva dei giudizi di impugnazione, cit., 3245, per il
quale questa è la logica della differenza tra l’art. 601 c.p.p. e l’art. 627 c.p.p.: «Non si tratta certo di una logica necessitante, perché il legislatore potrebbe consentire l’estensione del contraddittorio anche nel giudizio di cassazione. Ma sembra ragionevole escludere che, con la disciplina vigente, il coimputato non ricorrente possa intervenire nel giudizio di cassazione». Ma v., in senso contrario, Marandola, Le disposizioni generali, cit., 229; Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 229.
Difatti, hanno ribadito, è necessario distinguere tra “effetto estensivo dell’impugnazione”, il quale consente anche al soggetto non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione, ed “effetto estensivo della decisione”, che rende operanti, sussistendone le condizioni, anche per il soggetto non impugnante gli effetti favorevoli della decisione stessa anche quando sia rimasto estraneo al giudizio di impugnazione439.
Lo stesso principio di diritto è stato enunciato, più tardi, in relazione alle misure cautelari reali, disponendosi che nel relativo procedimento di riesame è escluso l’effetto estensivo dell’impugnazione proposta da uno dei coimputati all’imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l’estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo, con l’ovvia conseguenza che all’annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l’annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame440.
L’art. 587, co. 3 e 4 c.p.p. disciplina una fattispecie suscettibile di determinare il dispiegarsi di effetti estensivi dell’impugnazione proposta da soggetti diversi sulla base della strettissima correlazione esistente tra le rispettive posizioni processuali441.
È previsto, difatti, che l’impugnazione proposta dall’imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, mentre quella proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all’imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.
Nessun riferimento è contenuto rispetto all’impugnazione avanzata dalla parte civile, la quale, pertanto, anche alla luce della natura degli interessi fatti
439 Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 1995, Ventura e altri. V., successivamente, Cass. pen., Sez. VI,
23 aprile 2007, n. 24695, la quale ha ribadito che l’estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non impugnanti presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l’impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l’applicabilità dell’art. 587 c.p.p. Nello stesso senso v., inoltre, Cass. pen., Sez. II, 14 dicembre 1999, n. 6273. In ambito dottrinario i tratti caratteristici della distinzione tra estensione dell’impugnazione ed estensione della sentenza sono approfonditi da Fonti, L’effetto estensivo dell’impugnazione, cit., 21.
440 Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2002, Di Donato.
441 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 229. V., altresì, Valentini, I profili generali della facoltà di
valere nel processo penale da tale figura, è ritenuta dalla dottrina insuscettibile di produrre effetti estensivi442.