5. La legittimazione ad impugnare Generalità
5.2. Il potere di sollecitazione della persona offesa e della
Sin dall’entrata in vigore del nuovo codice processuale la giurisprudenza ha chiarito che nessuna norma attribuisce alla persona offesa che non sia costituita parte civile il diritto di impugnazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione presentato da tale soggetto avverso la sentenza era destinato ad essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona priva di legittimazione119.
L’impostazione prende atto di una scelta legislativa che, coerente con la mancata attribuzione alla persona offesa del ruolo di parte processuale, prevede che la stessa – così come la parte civile e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p. – può soltanto presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale (art. 572 c.p.p.), optando per un regime intermedio di cui è
117 Critico rispetto alla previsione di una facoltà d’impugnazione del pubblico ministero a favore
dell’imputato, alla luce della natura di parte del primo, Del Pozzo, Impugnazioni (Diritto processuale penale), cit., 436.
118 Su cui v. Monaco, Avocazione delle indagini, in Dig. disc. pen., Agg. V, 63. Oltre che, ovviamente, lo
studio di Cassiani, Il potere di avocazione. Profili ordina mentali dell’ufficio del pubblico ministero, Padova, 2009, 57.
119 Cass. pen., Sez. VI, 28 maggio 1996, Broda. Negli stessi termini v., nello stesso contesto temporale,
stata denunciata, quantomeno in riferimento alla parte civile, la connotazione antinomica120.
La norma, è stato evidenziato, codifica una prassi tanto diffusa121, quanto ovvia:
«le parti rivolgono istanze di ogni tipo all’autorità giudiziaria procedente e al p.m. in particolare, e che lo faccia la parte civile, in quanto “consorte naturale” dell’accusa, risponde semplicemente alla logica delle cose»122.
Dunque, sia la persona offesa, sia la parte civile che vogliano provocare una modificazione delle statuizioni penali della sentenza senza limitarsi – ovviamente la seconda – a censurare autonomamente il capo afferente alle determinazioni di carattere civilistico, possono sollecitare la parte legittimata attraverso uno strumento che, «[s]ebbene riposi sulla valorizzazione del contributo che i soggetti, in quanto portatori di un interesse concreto per le sorti dell’accusa e del processo, sono in grado di recare – sul piano critico – alle determinazioni del P.M. circa l’impugnazione della sentenza, non si manca di sottolineare l’eccentricità della disposizione che ammette una forma peculiare di potestà “persecutoria” anche agli effetti penali, escludendo, invece, l’interesse all’impugnazione, rectius, la legittimazione al gravame, se non sono coinvolti interessi civilistici»123.
La richiesta della persona offesa costituisce una domanda che, proposta in forma scritta ex art. 367 c.p.p., instaura un vero e proprio procedimento incidentale finalizzato a sollecitare – sulla scorta delle argomentazioni esposte nella motivazione e destinate ad apparire tanto più convincenti quanto più strutturate in termini di un vero e proprio “anticipo” di impugnazione – un’iniziativa del pubblico ministero competente che «potrà riguardare sia le sentenze di proscioglimento, sia quelle di condanna e spaziare dal rito al merito, vale a dire a tutti i profili che consentono il ricorso al mezzo di impugnazione prospettato»124.
La valutazione negativa del pubblico ministero – in questo profilo si ravvisa, è stato detto, il vero dato di novità della disposizione125 – deve essere condensata
in un decreto motivato che deve essere in ogni caso notificato al richiedente, sebbene in giurisprudenza sia stato puntualizzato che avverso siffatto
120 De Roberto, Art. 572 c.p.p., in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina,
diretta da Lattanzi, Lupo, VII, Impugnazioni, Agg. 2003-2007, a cura di Carcano, De Roberto, Follieri, Nuzzo, Santalucia, Milano, 2008, 88. Sottolinea il carattere innovativo della disposizione, soprattutto, Spangher, Impugnazioni penali, cit., 223.
121 Come rileva Spangher, Impugnazioni penali, cit., 223, «il dato normativo recepisce una prassi invalsa
presso i nostri tribunali conferendogli, peraltro, una veste “istituzionale” capace di superare i limiti dell’iniziativa non destinata a trovare un formale riscontro».
122 Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 220. 123 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 92.
124 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 92. V., inoltre, De Roberto, Art. 572 c.p.p., cit., 89. 125 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 223.
provvedimento non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell’art. 572, co. 1 c.p.p., ricorso per cassazione e questo sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il decreto non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa126.
La previsione, pertanto, ha semplicemente lo scopo di responsabilizzare il pubblico ministero, «assicurando al richiedente che la sua richiesta deve essere esaminata attentamente e, se non accolta, confortata da adeguata motivazione, onde evitare che le determinazioni del P.M. possano esaurirsi in una clausola di stile»127.
Anche se, come è stato evidenziato, «[c]he l’art. 572 c.p.p. attribuisca quanto meno il diritto a che l’eventuale diniego sia motivato, è pura petizione di principio, dal momento che – non essendo impugnabile il provvedimento – la mancanza di motivazione e finanche la carenza di una risposta qualsiasi, anche immotivata, è evenienza insuscettibile di rimedio processuale»128.
In ogni caso, la mancata risposta alla richiesta ovvero il suo rigetto non precludono al pubblico ministero di proporre un eventuale appello incidentale, dandosi così vita ad un evento sì contraddittorio rispetto al precedente contegno ma che, in mancanza di un esplicito divieto, non può solo per questo ritenersi vietato129.
L’esito positivo dell’istanza si appresta a sfociare, invece, direttamente – ossia senza la mediazione di un formale provvedimento di accoglimento – nella proposizione dell’impugnazione, sebbene la parte impugnante possa proporre motivi di censura ulteriori ovvero radicalmente diversi da quelli prospettati nella richiesta, ovvero attivare un mezzo di impugnazione distinto130.
In questa evenienza, tuttavia, non sembra potersi configurare in capo all’impugnante l’obbligo compendiato dall’art. 572, co. 2 c.p.p., essendo stata comunque attivata un’iniziativa di natura corrispondente a quella sollecitata, sebbene diversa per contenuti ovvero, addirittura, diversificata sul terreno dell’impugnazione in concreto proposta.