5. La legittimazione ad impugnare Generalità
5.3. La legittimazione dell’imputato e del difensore
L’art. 571, co. 1 c.p.p., norma la quale «riflette la specifica posizione rivestita dall’imputato, quale principale e indefettibile soggetto processuale»131, 126 Cass. pen., Sez. II, 7 maggio 2003, n. 21224.
127 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 92.
128 Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 220. Per lo stesso ordine di considerazioni v.,
inoltre, De Roberto, Art. 572 c.p.p., cit., 90.
129 De Roberto, Art. 572 c.p.p., cit., 91. Come rilevato da Spangher, Impugnazioni penali, cit., 223, la
situazione non potrebbe che destare perplessità presso la difesa.
130 Pertanto, fa notare De Roberto, Art. 572 c.p.p., cit., 90, «l’epilogo procedimentale si ricollegherà all’atto
di iniziativa dell’istante solo nel caso in cui l’impugnazione venga proposta secondo i motivi indicati nella richiesta».
conferisce a siffatto soggetto il diritto di proporre impugnazione, diritto il quale può essere esercitato personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato, viene precisato, anche prima della emissione del provvedimento impugnato132.
Il co. 3 del medesimo articolo attribuisce «[u]na titolarità parallela, che non richiede, dunque alcuna procura»133 al difensore dell’imputato al momento
del deposito del provvedimento ovvero al difensore nominato a tal fine134.
I rapporti tra le due facoltà soggettivamente diversificate sono disciplinati, in generale, dal principio dell’unicità del diritto all’impugnazione il quale, operando quale criterio fondamentale del sistema delle impugnazioni135
anche in chiave attuativa del principio di ragionevole durata del processo136,
fa sì che, una volta che l’impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato o suo difensore137, e sia intervenuta una
qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l’ulteriore esercizio da parte dell’altro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato in favore dell’indagato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore138.
Difatti, la circostanza che il diritto di impugnazione sia attribuito dalla legge a più soggetti (alle parti ed ai rispettivi difensori)139 comporta che ciascuno 132 Evidenzia Spangher, Impugnazioni penali, cit., 225, che la previsione non costituisce il riconoscimento
di un diritto ad una impugnazione di carattere preventivo.
133 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 78.
134 In relazione all’ipotesi appena richiamata, la Corte di cassazione ha puntualizzato che il mandato
può essere rilasciato al difensore anche prima della pronuncia del provvedimento da impugnare, ma per essere considerato specifico deve contenere l’espresso ed esplicito conferimento, al detto difensore, del potere di impugnare. V., infatti, Cass. pen., Sez. III, 27 ottobre 1998, n. 2738. Secondo Cass. pen., Sez. V, 25 luglio 1991, Mazza, la legittimazione a proporre impugnazione da parte del difensore dell’imputato deve sussistere sin dal momento in cui viene proposta impugnazione, per cui deve escludersi che la successiva nomina comporti una regolarizzazione dell’attività processuale svolta in precedenza, per la quale, appunto, sono richiesti i particolari requisiti indicati nell’art. 571, co. 3 c.p.p.
135 Cass. pen., Sez. VI, 12 febbraio 2003, n. 15723. In dottrina v., di recente, De Amicis, Osservazioni
in margine ad una recente pronuncia delle Sezioni unite in tema di rapporti tra unicità del diritto di impugnazione e restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna, in Cass. pen., 2008, 2370.
136 Siffatto profilo è messo in risalto da Cass. pen., Sez. un., 31 gennaio 2008, H.L.V.
137 Ma v., per un’estensione del principio regolativo rispetto alla facoltà di impugnazione riservata ai
diversi difensori nominati dall’imputato, Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 1996, Atene.
138 Cass. pen., Sez. II, 19 aprile 2006, n. 19835. La tesi è stata ribadita, poco tempo dopo, da Cass. pen., Sez.
un., 31 gennaio 2008, H.L.V. Tra le precedenti v., inoltre, Cass. pen., Sez. II, 22 febbraio 2005, n. 9992; Cass. pen., Sez. V, 2 maggio 2003, n. 23415; Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 2003, n. 23410. Secondo Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2006, n. 37827, la sottoscrizione della nomina del difensore per il giudizio di impugnazione, fatta dall’imputato in calce all’atto di appello e autenticata dal difensore, vale anche come impugnazione personale dell’imputato, dato che con la sottoscrizione questi ha fatto proprio il contenuto dell’atto.
139 V., in ordine al problema dogmatico della natura giuridica del potere di impugnazione del difensore
di tali soggetti (ed anche ciascun difensore, quando l’interessato ne abbia nominato più di uno) può promuovere il giudizio d’appello o quello di cassazione, ma non che possano aver luogo più giudizi di appello o più giudizi di cassazione140.
Inoltre, quasi a volere ribadire che l’imputato è il dominus dell’impugnazione141
ed in applicazione della regola generale stabilita dall’art. 99, co. 2 c.p.p., di cui costituisce estrinsecazione142 e per la quale l’imputato può togliere effetto,
con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice, l’art. 571, co. 4 c.p.p. prevede che l’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore.
La disposizione appena richiamata, dunque, costituisce allo stesso tempo norma di tipo relazionale e, soprattutto, strumento di risoluzione di conflitti intersoggettivi connessi ad ipotesi di incompatibilità contenutistiche dei diversi atti d’impugnazione, non essendo stata riproposta la norma risolutiva prevista dall’art. 193 c.p.p. abr. e, per la quale, in caso di contraddizione tra atti d’impugnazione doveva attribuirsi rilevanza a quella proposta dall’imputato.
Pertanto, l’unica soluzione prospettabile nell’evenienza appena considerata consiste nella possibilità per l’imputato di togliere effetto, con le modalità della rinuncia, al gravame incompatibile o contraddittorio proposto dal legale143.
La l. 23 giugno 2017, n. 103 ha modificato l’art. 571, co. 1 c.p.p., modifica che si coordina con quella apportata all’art. 613, co. 1 c.p.p. e, nel complesso, entrambe accentuano il particolare rilievo che assume la figura del difensore nel giudizio di legittimità.
Viene, difatti, eliminata non solo, e semplicemente, l’ipotesi di proponibilità del ricorso in cassazione dal parte dell’imputato personalmente – ferma restando, invece, la disciplina prevista per la proposizione dell’appello, la quale delinea, come è noto, tra l’imputato ed il difensore una titolarità «diversa, autonoma e parallela»144 – ma, globalmente, la sequenza di facoltà attraverso le quali si
realizzava una peculiare forma di partecipazione personale dell’imputato alla fase del giudizio di legittimità.
impugnazioni penali: legittimazione, forme e termini, cit., 41. Per Spangher, Impugnazioni penali, cit., 224, quello del difensore costituisce «un intervento di supplenza d’un potere di cui l’imputato ha la titolarità».
140 Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 1993, Coppola. 141 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 77. 142 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 224. 143 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 224.
144 Mele, Art. 591 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, VI,
Considerate le conseguenze irrimediabili che gli eventuali errori procedurali possono determinare a fronte di fondamentali esigenze difensive, il giudizio in cassazione come strutturato dal legislatore della nuova codificazione non poteva prescindere da una forte articolazione di garanzie tendenti ad evitare il rischio di una patologica maturazione dell’irrevocabilità delle decisioni.
Le istanze di garanzia dei diritti delle parti sono state, nell’impostazione originaria, in qualche modo integrate tra loro nella ricerca di un equilibrio che tenesse conto, anche, degli elementi di funzionalità propri della fase processuale dinanzi all’organo di nomofilachia.
Così, sfruttando le implicazioni connesse all’unicità dell’atto di impugnazione (art. 581 c.p.p.), l’art. 613, co. 1 c.p.p. consentiva che l’atto di ricorso, i motivi nuovi (art. 585, co. 4 c.p.p.) e le memorie (artt. 611, co. 1 e 121, co. 1 c.p.p.) potessero essere presentati o personalmente dalle parti, oppure dai rispettivi difensori.
La previsione dell’art. 613 c.p.p., aveva in più occasioni chiarito la Corte di cassazione in un’ottica evidentemente limitativa dell’accesso al giudizio di legittimità rispetto alle parti diverse da quelle necessarie, deve essere considerata come ricognitiva della facoltà di proposizione personale dell’impugnazione, che la norma di cui all’art. 571, co. 1 c.p.p. riconosce al solo imputato145.
Ed invero una simile disposizione, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non poteva valere – si puntualizzava – nei confronti di soggetti processuali diversi dall’imputato, che non risultano in essa contemplati, tra cui la persona offesa146.
In coerenza con i principi predetti, si era affermato che la persona offesa dal reato non avesse il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applicava la regola dettata dall’art. 613, co. 1 c.p.p., secondo cui l’atto di ricorso deve essere sottoscritto – a pena di inammissibilità – da difensori iscritti nell’apposito albo147.
Allo stesso modo, era stato considerato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile che non si fosse avvalsa di un difensore abilitato148. 145 Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna.
146 Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna.
147 V., volendo citare solamente le più recenti, Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 2003, Sansonetti; Cass. pen.,
Sez. VI, 20 gennaio 2003, Norese; Cass. pen., Sez. II, 8 maggio 2001, Acampora; Cass. pen., Sez. VI, 9 maggio 2000, Frigotto; Cass. pen., Sez. VI, 2 maggio 2000, Ignoti; Cass. pen., Sez. VI, 13 aprile 2000, p.o. in proc. Egger. Ciò vale anche quando la stessa persona offesa abbia il titolo di difensore abilitato. Così, in particolare, Cass. pen., Sez. VI, 13 febbraio 2009, p.o. in proc. Barogi. In dottrina v., per tutti, Spangher, Nota a Cass. pen., Sez. II, 10 ottobre 1995, Pezzotta, in Cass. pen., 1996, 2605.
148 Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2004, Mafai e altri; Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2001, p.g. in c.
Nell’adottare la soluzione restrittiva il legislatore ha, evidentemente, considerato il livello elevatissimo di tecnicismo che connota il ricorso – ed il giudizio – in cassazione, perfezionando il quadro degli strumenti attuativi dell’esigenza di una peculiare qualificazione culturale e tecnica che aveva determinato la soluzione in favore della concentrazione delle funzioni difensive in capo a professionisti iscritti ad un apposito albo speciale.
Come si diceva, il regime viene differenziato anche sul punto specifico dall’atto introduttivo e dagli scritti interni al giudizio di appello, in relazione ai quali viene conservata la facoltà di predisposizione personale da parte dell’imputato.
Abilitato alla proposizione dell’impugnazione è anche il procuratore speciale dell’imputato, al quale deve essere conferita una procura ad acta ai sensi dell’art. 122 c.p.p. che, ovviamente, deve essere tenuta distinta dal mandato defensionale anche allorché abbia come destinatario il difensore149.
L’espressa previsione della facoltà di nominare il procuratore anche prima della emissione del provvedimento impugnato (art. 571, co. 1 c.p.p.) rende indiscutibile la legittimità di una designazione di carattere preventivo.
Un’ipotesi particolare di rappresentanza legale è prevista dall’art. 571, co. 2 c.p.p. rispetto al tutore dell’imputato soggetto alla tutela ed al curatore speciale dell’imputato incapace di intendere o di volere che non ha, però, tutore.
L’impugnazione proposta da siffatte figure è ricondotta alla sfera giuridica del rappresentato, il quale, per rendere effettive esigenze di protezione cagionate dalla sua peculiare condizione, non può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore senza il consenso del tutore o del curatore speciale. Per quel che riguarda la figura del difensore150, la giurisprudenza ha affrontato
il particolare problema concernente la legittimazione all’impugnazione da parte del sostituto processuale del difensore di fiducia o di quello designato d’ufficio, tema la trattazione del quale implica la considerazione attenta della relazione che intercorre tra le due figure151.
Le Sezioni unite hanno chiarito che, poiché il nuovo codice processuale ha realizzato la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch’essa si caratterizza per l’immutabilità del difensore fino all’eventuale dispensa dall’incarico o all’avvenuta nomina fiduciaria, il diritto
149 «Come si comprende» – fa notare Marandola, Le disposizioni generali, cit., 76 – «la differenziazione
appare determinante non appena si ponga mente al fatto che essa incide sul versante dell’ammissibilità o meno al gravame proposto dal legale, ogniqualvolta la legge consente al solo imputato la sua presentazione».
150 Rispetto alla qualificazione da attribuire al relativo potere di impugnazione v., in particolare, Spangher,
Impugnazioni penali, cit., 224; Marandola, Le disposizioni generali, cit., 82.
151 Zacché, Sostituto del difensore e titolarità del diritto d’impugnazione, in Dir. pen. e processo, 2000,
di impugnazione riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell’art. 571, co. 3 c.p.p. compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero, che va considerato titolare dell’ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento impugnabile, pur se, in costanza di una delle situazioni previste dall’art. 97, co. 4 c.p.p., egli sia stato momentaneamente sostituito152.
Tuttavia, per l’esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e per l’impossibilità di pretendere dal difensore “sostituito” comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell’impedimento, può ritenersi utilmente proposta l’impugnazione da parte del difensore “sostituto” che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l’iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore “sostituito”153.
Tale intervento, che di per sé costituisce un’innegabile forma di garanzia per l’imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce tuttavia effetti vincolanti per il difensore titolare dell’ufficio, al quale va coerentemente riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre l’impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece154.
In ogni caso, è stato ribadito che nell’ipotesi di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e di impugnazione successivamente proposta dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, l’impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, risultando interrotto, all’atto della presentazione della dichiarazione d’impugnazione, il rapporto che legava il difensore all’imputato in vita155.
La morte del reo, infatti, produce la perdita della personalità giuridica dello stesso, per cui il processo penale si esaurisce – essendosi, con tale evento, estinto il reato e conseguentemente l’azione penale – e cessa la funzione di assistenza e di rappresentanza del difensore, il quale non ha qualità di parte, né di soggetto, né di sostituto processuale (che è colui che agisce in nome proprio per un diritto altrui), ma esercita solo funzioni di assistenza e di rappresentanza156.
152 Cass. pen., Sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti.
153 Cass. pen., Sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti. In senso conforme v., successivamente, Cass. pen.,
Sez. I, 3 luglio 1998, n. 4012. V. per la precisazione che il sostituto cassazionista sia legittimato a proporre ricorso per cassazione anche se manca di siffatta qualificazione il collega sostituito, Cass. pen., Sez. un., 28 aprile 2016, n. 40518.
154 Cass. pen., Sez. un., 11 novembre 1994, Nicoletti. In senso diverso v., invece, Marandola, Le disposizioni
generali, cit., 79, la quale ritiene che il difensore possa proporre motivi nuovi ma non una autonoma impugnazione.
155 Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 1999, n. 3552. V., più di recente, Cass. pen., Sez. V, 19 novembre 2003,
n. 10310, la quale esclude che possa disporsi la condanna alle spese del procedimento.