La presentazione dell’atto determina l’instaurarsi di una sequenza di adempimenti burocratici che, nel complesso, sono finalizzati a realizzare un compiuto rapporto di tipo comunicativo con il giudice competente alla trattazione del giudizio di impugnazione e con le altre parti, realizzando un quadro cognitivo che consente al primo di deliberare la decisione e alle seconde «un corretto esercizio dei diritti difensivi e l’esplicazione di un contraddittorio quanto più efficace possibile, predisponendo immediatamente le tesi da opporre all’impugnante, valutando adeguatamente le eventuali iniziative processuali che l’impugnazione avanzata da una parte consente alle altre di espletare»337.
Ai sensi dell’art. 590 c.p.p., difatti, al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione e gli atti del procedimento e, a tale fine, l’art. 164, co. 2 disp. att. c.p.p. onera le parti del deposito, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e di cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale338.
336 Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2000, n. 2110. 337 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 180.
338 Essendo indispensabili al fine di completare gli adempimenti comunicativi prescritti dalla legge,
l’art. 164, co. 3 disp. att. c.p.p. stabilisce che se non sono depositate le copie, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione.
A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione339.
L’art. 584 c.p.p. – norma diretta a perseguire finalità polivalenti giustificate dalla semplificazione e dalla funzionalità della procedura340 e che si ritiene,
in dottrina, applicabile anche al giudizio di revisione ed all’ipotesi di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto341, ma non alla materia
cautelare, non essendo previsto in questo settore l’appello incidentale ed essendo gli adempimenti prescritti incompatibile con i tempi ristretti della procedura342 – stabilisce, invece, che a cura della cancelleria del giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione deve essere comunicato al pubblico ministero presso il medesimo giudice e notificato alle parti private senza ritardo e, al fine di consentire il concreto dispiegarsi di siffatto adempimento l’art. 164 disp. att. c.p.p. prevede che le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione medesima.
La funzione della notificazione, di carattere informativo e processualmente correlata all’esplicazione di importanti iniziative difensive – innanzitutto, la proposizione di un eventuale appello incidentale – e, dunque, funzionale all’instaurarsi di un contraddittorio completo e consapevole, rende necessario che l’atto di impugnazione che ne forma oggetto sia completo e, quindi, comprensivo anche dei motivi, di talché la notificazione della sola dichiarazione di appello non è sufficiente ad assolvere alla prescrizione di cui all’art. 584 c.p.p.343.
Ovviamente, l’identificazione delle parti – la norma, si fa notare, non distingue le parti a seconda della ricorrenza di un effettivo e giuridicamente tutelato interesse alla conoscenza dell’atto344 – destinatarie della notifica, costituente
in questa fase adempimento rimesso al personale di cancelleria, è reso difficoltoso dal fatto che quest’ultimo ignora il contenuto dell’atto di talché, non potendosi pretendere l’esplicazione di un qualsivoglia potere di tipo selettivo ancorché alla luce di parametri predeterminati dalla giurisprudenza
339 Siffatto meccanismo, sottolineano Gaeta, Macchia, L’appello, cit., 582, è funzionale alla realizzazione di
un “contraddittorio consapevole” in vista della trattazione dell’impugnazione.
340 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 227.
341 V., rispetto al primo mezzo d’impugnazione, Spangher, Revisione, in Dig. disc. pen., XII, 137; rispetto al
secondo, invece, Gialuz, Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005, 342.
342 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 183. In giurisprudenza v., nei medesimi termini, Cass. pen.,
Sez. I, 12 novembre 1997, Annunziata; Cass. pen., Sez. VI, 16 maggio 1997, Timpanelli; Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 1997, Marcellusi; Cass. pen., Sez. VI, 29 aprile 1996, De Marco; Cass. pen., Sez. VI, 6 maggio 1994, Fazzina.
343 Cass. pen., Sez. I, 28 dicembre 1993, Scaglione. 344 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 181.
in ragione del contenuto medesimo345, appare conveniente effettuare una
notifica generalizzata, fatto salvo il potere del giudice a quem di selezionare le parti legittimate a partecipare al processo in sede di notificazione della citazione346.
La giurisprudenza347 ha, comunque, evidenziato che l’omissione della
notificazione prevista dall’art. 584 c.p.p. – norma la quale non prevede che la notificazione medesima debba essere effettuata anche nei confronti dei difensori348 – non determina l’inammissibilità dell’impugnazione né
costituisce causa di nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell’impugnazione incidentale delle parti legittimate e rende necessaria l’integrazione dell’attività omessa, salvo che risulti altrimenti, in capo al destinatario di essa, la conoscenza dell’atto di impugnazione349.
Pertanto, quando la parte può proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell’atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle prescritte notificazioni350.
Ai sensi dell’art. 166 disp. att. c.p.p. poi, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato deve essere anche a questi comunicato in modo da consentirgli di proporre, qualora lo ritenga, appello incidentale.
L’art. 165 disp. att. c.p.p. soggiunge che prima della notificazione l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con l’indicazione di chi l’ha proposta e della data della proposizione.
345 La Corte di cassazione, infatti, ha statuito che l’art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte, che non abbia
proposto nei termini l’impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, per contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata da altra rispetto a lei contendente. Ne deriva che l’impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati. V., sul punto specifico, Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre 2002, n. 4006; Cass. pen., Sez. III, 31 agosto 1994, Bertino.
346 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 181.
347 E la dottrina, nel cui ambito v., per tutti, Spangher, Impugnazioni penali, cit., 228.
348 In senso favorevole v., però, Cass. pen., Sez. III, 8 ottobre 2004, n. 44903, la quale precisa che il termine
per proporre appello incidentale, a norma dell’art. 595 c.p.p., decorre solo in presenza di entrambe le notificazioni. In senso diverso v., soprattutto, Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2003, Innocenti. In precedenza v., negli stessi termini e tra le altre, Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 1997, n. 745, la quale ha ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
349 V., in questi termini, Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2003, Innocenti. Successivamente v., in senso
adesivo, Cass. pen., Sez. II, 11 aprile 2007, n.16891; Cass. pen., Sez. V, 4 giugno 2004, n. 31408; Cass. pen., Sez. I, 24 ottobre 2003, n. 48900; Cass. pen., Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 26712; Cass. pen., Sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026; Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 1997, n. 745. Difatti – rileva Valentini, I profili generali della facoltà di impugnare, cit., 248 – la notificazione costituisce adempimento di cancelleria, sulla quale la parte non può esercitare alcuna influenza.
350 Così, infatti, Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2003, n. 21032; Cass. pen., Sez. IV, 28 marzo 1996, n. 7173.
Inoltre, al fine di consentire una prima verifica di ammissibilità351, la medesima
disposizione precisa che le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione devono contenere le indicazioni sopra richiamate.