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Le disposizioni generali relative ai provvedimenti impugnabili

Nel documento Le impugnazioni in generale (pagine 103-105)

Il principio di tassatività in senso oggettivo declinato dall’art. 568 c.p.p. costituisce la premessa concettuale della disciplina dell’impugnazione delle ordinanze dibattimentali380, per le quali l’art. 586, co. 1 c.p.p. delinea un

regime generale – esso, infatti, opera quando non è diversamente stabilito dalla legge – in forza del quale l’impugnazione medesima può essere proposta, a pena di inammissibilità e senza necessità di formulare espresse riserve da inserire nel verbale di udienza381, soltanto con l’impugnazione

contro la sentenza.

L’art. 586, co. 3 c.p.p. individua la più rilevante ipotesi di deroga alla regola generale dell’impugnabilità differita, stabilendo che contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente dell’impugnazione contro la sentenza: «da un lato, la particolare materia che non sembra indurre ad eccessive dilazioni e dall’altro, la possibilità di mezzi d’impugnazione “autonomi” suscettibili di incanalarsi verso specifiche competenze funzionali ben giustificano la riferita eccezione»382.

376 Cass. pen., Sez. un., 11 luglio 2001, Chirico. 377 Cass. pen., Sez. I, 13 gennaio 2005, n. 3305. 378 Tonini, Manuale di procedura penale, cit., 923. 379 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 204.

380 Come sottolineato da Cass. pen. (Ord.), Sez. V, 8 marzo 2005, n. 25006.

381 Essa, prevista nell’originaria versione dell’art. 200 c.p.p. abr., venne soppressa dalla l. 18 giugno 1955,

n. 517.

382 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 228. V., poi, Cass. pen., Sez. I, 12 gennaio 2005, n. 2877, per la quale

Il sistema di impugnazione differita delle ordinanze dibattimentali consente di realizzare obiettivi di economia processuale e, nel contempo, consegue risultati di unificazione soggettiva ed oggettiva del contesto decisorio, ferma rimanendo – da qui, pertanto, la previsione di possibili deroghe al sistema medesimo – l’attenzione verso le questioni che possono essere definite con immediatezza o che richiedono una verifica sollecita383.

Infatti, ai sensi dell’art. 586, co. 2 c.p.p. l’impugnazione dell’ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

L’esigenza di coordinare la regola generale con le ipotesi in cui, non essendo destinatario di specifiche censure il contenuto della sentenza, avverso la stessa non vengono proposti motivi di doglianza, il legislatore ha previsto che l’impugnazione sia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l’ordinanza.

La giurisprudenza ha chiarito che nell’ipotesi di impugnazione di ordinanze dibattimentali, effettuabile mediante impugnazione della sentenza, deve ritenersi l’ammissibilità dell’impugnazione medesima anche qualora la relativa dichiarazione abbia per oggetto la sola sentenza, mentre i motivi siano relativi alla sola ordinanza384.

Un percorso particolare e variamente strutturato è delineato rispetto all’impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza, alla luce del fatto che la magistratura di sorveglianza ha una competenza generale ed istituzionalizzata in relazione a siffatta tipologia di misure siccome organo specializzato alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale.

Infatti, l’art. 579 c.p.p. stabilisce che contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l’impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

Un percorso differenziato è previsto, invece, qualora l’impugnazione sia proposta contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza, stabilendosi in termini generali385 che, in questa evenienza,

l’impugnazione è proposta a norma dell’art. 680, co. 2 c.p.p., dunque dinanzi al tribunale di sorveglianza.

Ovviamente, la previsione non è operativa rispetto al caso di applicazione in via provvisoria di misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 312 c.p.p., trattandosi di per la quale l’art. 586 c.p.p. consente l’impugnazione solo congiuntamente alla sentenza, è proponibile autonomo ricorso per cassazione allorché essa si configuri come abnorme.

383 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 228. 384 Cass. pen., Sez. un., 12 ottobre 1993, Balestriere.

385 Cass. pen., Sez. V, 21 settembre 2006, n. 2656, infatti, estende il sistema differenziato anche alle

sentenze del giudice di pace. Il carattere generale della disciplina è sottolineato, in dottrina, da Marandola, Le disposizioni generali, cit., 144.

provvedimento afferente a misure che l’art. 313 c.p.p. equipara alla custodia cautelare in carcere e, quindi, impugnabile in via autonoma attraverso gli strumenti di controllo predisposti per i provvedimenti cautelari.

L’attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone, dunque, che l’impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l’impugnazione riguarda anche altri capi penali della sentenza, ovvero altri punti della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito386.

La Corte di cassazione ha precisato, però, che la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza stabilita dal combinato disposto degli artt. 579, co. 2 e 680, co. 2 c.p.p. per il caso di impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardino misure di sicurezza viene meno in favore di quella della corte d’appello quando vi sia stata impugnazione sui capi penali della stessa sentenza anche ad iniziativa di una parte processuale diversa da quella che intende contestare le suddette disposizioni, convertendosi in tale caso in appello il ricorso per cassazione che erroneamente sia stato proposto relativamente alle sole misure di sicurezza387.

L’art. 579, co. 3 c.p.p. sottrae al regime differenziato il caso in cui il gravame afferisca alla sola disposizione che riguarda la confisca, ripristinandosi in questa evenienza l’impugnabilità con gli stessi mezzi previsti per i capi penali in ragione della peculiarità delle questioni che la misura patrimoniale pone in causa, comunque estranee alla normale attribuzione della magistratura di sorveglianza388.

In giurisprudenza è stato precisato che la locuzione “disposizione che riguarda la confisca”, contenuta nell’art. 579, co. 3 c.p.p., si riferisce non soltanto alle statuizioni accessorie della sentenza penale che decidono positivamente sulla confisca, ma anche a quelle che la negano389.

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