L’art. 585, co. 4 c.p.p., derogando al principio di unicità dell’atto d’impugnazione281,
consente al soggetto impugnate di presentare presso la cancelleria del giudice dell’impugnazione motivi nuovi fino a quindici giorni prima dell’udienza, precisando tuttavia che essi subiscono l’effetto invalidante scaturente dalla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione principale282.
Sul piano procedurale, va detto che la Corte di cassazione ha puntualizzato che l’inosservanza dell’obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione comporta l’inammissibilità degli stessi, a norma dell’art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p.
338; Gaeta, Macchia, L’appello, cit., 519. V., inoltre, Della Monica, L’appello, in Procedura penale. Teoria e pratica del processo, diretto da Spangher, Marandola, Garuti, Kalb, IV, Impugnazioni. Esecuzione penale. Rapporti giurisdizionali con autorità straniere, Milanofiori Assago, 2015, 122.
280 V., da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 22 febbraio 2017, n. 8825. Un approfondito esame degli orientamenti
giurisprudenziali sul tema può rinvenirsi in Lorenzetto, Art. 597 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di Giarda, Spangher, II, Milanofori Assago, 2017, 3178.
281 Conti, Art. 585 c.p.p., in Atti processuali penali. Patologie, sanzioni, rimedi, diretto da Spangher,
Milanofiori Assago, 2013, 3128.
Difatti, alla specifica disposizione contenuta nell’art. 585 c.p.p. non si può derogare mediante l’applicazione analogica delle modalità di presentazione previste dall’art. 582, co. 2 c.p.p. o di spedizione ex art. 583, co. 1 c.p.p., giacché queste norme, di stretta interpretazione, sono riferite al solo atto di impugnazione ed improntate ad una ratio diversa da quella di cui all’art. 585, co. 4 c.p.p. il quale, in virtù della funzione integrativa dei motivi nuovi, esige che di essi il giudice abbia immediata conoscenza283.
La norma, merita di essere rilevato sin da subito, ha favorito la formazione di un indirizzo giurisprudenziale proteso a consentire al titolare del diritto di impugnazione di frazionare le proprie censure proponendo, nel rispetto dei termini di legge, distinte impugnazioni, anche nei confronti di parti diverse. Si tratta, infatti, di una modalità di esercizio del diritto di impugnazione che, pur se non espressamente prevista, non è neppure vietata dal codice di rito, mentre sarebbe intrinsecamente contraddittorio consentire la presentazione di motivi nuovi – sia pure nell’ambito delle censure già proposte con i motivi principali – oltre il termine previsto per l’impugnazione e vietare che, nel rispetto dei termini, la parte legittimata possa integrare i motivi già proposti con altri atti di impugnazione284.
Nell’ambito di un principio generale di frazionabilità temporale del potere di censura avverso la sentenza penale285, la facoltà di proporre nuovi argomenti
di critica ai sensi dell’art. 585, co. 4 c.p.p. si correla, però, strettamente al fatto che, comunque, un’impugnazione sia stata proposta nei termini ordinari, essendo questa una premessa di fondo il cui contenuto e la cui direzione concorrono allo stesso tempo a delimitare il perimetro della ulteriore iniziativa. Il legislatore, a dire il vero, non si è occupato del profilo concernente l’ambito estensivo del potere di cui si discute, di talché è stato demandato alla giurisprudenza il compito di affrontare le delicatissime questioni che la tematica pone sul tappeto.
Nonostante l’autorevolezza della posizione dottrinaria secondo la quale «[l]a circostanza che la norma fa riferimento ai motivi nuovi e non ai motivi aggiunti […] indurrebbe ad escludere la possibilità di una prospettazione diversa e integrativa dei motivi già depositati […] ed a privilegiare, invece, la soluzione relativa ai punti ed ai capi non censurati con i motivi iniziali»286 ed a fronte 283 Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 1995, Piliarvu. V., in senso adesivo rispetto alle conclusioni enunciate dalla
Corte di cassazione, Marandola, Brevi considerazioni in tema di motivi nuovi, in Cass. pen., 1996, 1872. Ma v., altresì, id., Le disposizioni generali, cit., 166.
284 Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675. 285 Marandola, Le disposizioni generali, cit., 164.
286 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 227. Ma v., anche, id., Appunti per un ripensamento del giudizio
di appello, in Dir. pen. e processo, 1996, 623, ove si analizzano diversi elementi di carattere sistematico e storico per addivenire ad una conclusione nel senso dell’estensione dei motivi nuovi a punti diversi all’interno del medesimo capo.
dell’enunciazione di un’impostazione intermedia per cui «[s]e […] per un verso si tratta di evitare che attraverso i motivi nuovi il thema decidendum si allarghi e per un altro verso si tratta di dare un senso al concetto di novità dei motivi, rispetto al loro mero sviluppo argomentativo, non dovrebbe escludersi che l’art. 585 comma 4 c.p.p. possa riguardare – all’interno del capo impugnato – anche punti diversi da quelli originariamente gravati»287, le Sezioni unite della
Corte di cassazione, aderendo invece ad un’impostazione restrittiva diffusa in dottrina288 e più volte ribadita dalle singole sezioni289, ha chiarito che
l’impugnazione relativa ai motivi nuovi che non siano collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l’atto di gravame deve ritenersi inammissibile290.
Difatti, ha evidenziato la Corte, ai sensi dell’art. 167 disp. att. c.p.p., nel caso di presentazione di motivi nuovi devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’art. 581, co. 1 lett. a) c.p.p. ai quali i motivi si devono necessariamente riferire291.
La facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi, è stato dunque specificato, trova il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali, i motivi aggiunti, devono rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate ma sempre collegabili ai capi e ai punti già dedotti292.
287 Marandola, Brevi considerazioni in tema di motivi nuovi, cit., 1873, per la quale, difatti, i motivi
nuovi incontrerebbero il limite costituito dai capi e non dai punti oggetto dell’impugnazione: «Invero, consentendo il gravame – con i motivi di cui al comma 4 dell’art. 585 c.p.p. – sui capi non impugnati, si permetterebbe al soggetto impugnante di far venir meno – proprio in relazione al capo non impugnato – la irrevocabilità della sentenza già maturata per effetto del mancato rispetto dei termini indicati nello stesso art. 585 c.p.p.».
288 V., tra i sostenitori dell’impostazione limitativa dell’ambito estensivo dei motivi nuovi, Valentini, Le
disposizioni sulle impugnazioni in generale, cit., 244.
289 V., infatti, Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 1997, n. 3792, secondo la quale i motivi nuovi, per il combinato
disposto degli artt. 585, co. 4 e 581 c.p.p., se da una parte non possono investire i punti della decisione impugnata diversi da quelli indicati nell’originario atto di impugnazione, in quanto costituirebbero in tal modo delle vere e proprie nuove richieste, dall’altra essi ben possono introdurre diversi argomenti ed anche nuovi elementi di fatto, acquisiti o acquisendi se del caso mediante rinnovazione del dibattimento, a sostegno delle richieste originarie.
290 Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 1998, Bono.
291 Il principio stabilito dalle Sezioni unite è stato recepito dalla successiva giurisprudenza. V., tra le altre,
Cass. pen., Sez. VI, 4 gennaio 2012, n. 73; Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2005, n. 45725; Cass. pen., Sez. V, 25 maggio 2006, n. 21201; Cass. pen., Sez. I, 9 maggio 2005, n. 33662. In senso critico rispetto all’approdo ermeneutico delle Sezioni unite, v. Filippi, I «motivi nuovi» secondo le Sezioni unite della Cassazione, in Cass. pen., 1999, 71, secondo il quale «sia il dato normativo espresso dall’art. 585 c.p.p., sia quello sistematico inducono a ritenere che i motivi “nuovi” possono avere ad oggetto, nell’ambito del capo impugnato, punti della decisione anche diversi da quelli investiti con l’atto di impugnazione. Questa interpretazione, d’altra parte, comporta un’accentuazione del ruolo dialettico delle parti e potenzia il diritto di difesa, in linea con il carattere tendenzialmente accusatorio proprio del processo introdotto dal codice del 1988».
Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi – vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata già censurati nel ricorso – e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in violazione del termine previsto per la presentazione dell’impugnazione293.