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Il ricorso per saltum

Nel documento Le impugnazioni in generale (pagine 34-36)

Introdotto al fine di rendere più celere la fuoriuscita del processo dal sistema delle impugnazioni86, la previsione del ricorso immediato per cassazione

conferisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado87 81 Compie questo sforzo ricostruttivo, tra gli altri, Bargis, Il “ritocco” all’art. 580 c.p.p. e le sue poliformi

ricadute, cit., 267. V., anche, Spangher, La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare, in Dir. e giust., 2006, 16, 40.

82 Cass. pen., Sez. un., 18 giugno 1993, Rabiti.

83 Bargis, Il “ritocco” all’art. 580 c.p.p. e le sue poliformi ricadute, cit., 238.

84 Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 9270. Nello stesso senso v., poco dopo, Cass. pen., Sez. IV, 11

luglio 2007, n. 39618. Ma v. anche, in precedenza, Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2002, n. 42810.

85 V., in questi termini, Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2002, n. 42810; Cass. pen., Sez. I, 1 aprile 2003,

n. 25322.

86 Spangher, Impugnazioni penali, cit., 222.

87 Cass. pen., Sez. un., 26 febbraio 1991, Bruno, ha precisato che stante il principio di tassatività delle

impugnazioni posto dall’art. 568, co. 1 c.p.p., non può ritenersi che il ricorso immediato per cassazione sia consentito, in alternativa all’appello, nei confronti di qualunque provvedimento appellabile: esso, in via generale, è previsto per le sentenze dall’art. 569 c.p.p. ed è inoltre previsto, in alcuni casi particolari, dagli artt. 311, co. 2 e 325, co. 2 c.p.p. V., inoltre, Cass. pen. (Ord.), Sez. III, 15 marzo 1991, n. 1592. V., di recente, Cass. pen., Sez. IV (Ord.), 21 giugno 2018, n. 34872, la quale ha escluso che possa proporsi ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dopo l’entrata in

la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione e, per questa via, «concretizza un ulteriore modo di estrinsecazione del potere dispositivo delle parti, le quali non soltanto scelgono le forme del processo, ma influenza[no] anche l’esercizio della giurisdizione»88.

Le medesime ragioni hanno determinato il legislatore ad escludere l’applicabilità dell’istituto ai casi di ricorso previsti dall’art. 606, co. 1 lett. d) ed e) c.p.p., ipotesi in cui, al fine di sanare l’errore riguardante la scelta dell’atto verso il quale si è rivolta l’estrinsecazione del potere della parte89, il ricorso

eventualmente proposto si converte in appello.

Infatti, il ricorso immediato per cassazione è un mezzo di gravame che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l’ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, di talché esso è ammissibile unicamente per vizi di pura legittimità che non presuppongono, nemmeno implicitamente, questioni di merito90, in caso contrario realizzandosi

il risultato antieconomico di rendere indispensabile una pronuncia di annullamento della Suprema Corte91.

In ogni caso, l’itinerario valutativo si presenta abbastanza complesso poiché, qualora l’impugnazione proposta sia non già quella ordinaria ma quella eccezionale del ricorso per saltum, la Corte di Cassazione deve dapprima interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, deve privilegiare il tipo ordinario di gravame.

Allorché, pertanto, nell’atto di impugnazione non solo vi sia una formale denuncia di difetto e manifesta illogicità della motivazione ma lo stesso contenuto delle censure – che letteralmente deducono anche una violazione di legge – a prescindere da siffatta formale qualificazione le riveli come sostanzialmente, tutte, dirette avverso la valutazione delle prove in ordine ad una questione di mero fatto, il ricorso appare sostanzialmente proposto ai sensi dell’art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. e deve essere convertito in appello92.

L’art. 569, co. 2 c.p.p. recupera la finalità di economia processuale tipica della preferenza per la trattazione unitaria dei processi di impugnazione e, coerentemente con siffatto scopo ed al fine di evitare una disarticolazione vigore della l. 23 giugno 2017, n. 103. In senso conforme v., poco prima, Cass. pen., Sez. IV, 9 maggio 2018, n. 27526.

88 Vergine, La conservazione dell’atto processuale penale, cit., 114. 89 Vergine, La conservazione dell’atto processuale penale, cit., 113. 90 Cass. pen., Sez. V, 11 febbraio 1999, n. 4243.

91 Evidenzia Spangher, Impugnazioni penali, cit., 222, come in queste situazioni «si è ritenuto opportuno

privilegiare il giudizio di secondo grado per la sua accentuata connotazione di giudizio di merito». V., altresì, Cenci, La conversione dei mezzi di impugnazione, cit., 277.

92 Cass. pen., Sez. II, 26 novembre 2002, n. 5786. Negli stessi termini v., in precedenza, Cass. pen., Sez. IV,

dei giudizi, stabilisce che se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell’art. 580 c.p.p., di talché il ricorso per cassazione si converte in appello, con conseguente neutralizzazione della scelta effettuata dal ricorrente per saltum93.

Essendo indifferente la tipologia di giudizio di gravame che consegue alle soluzioni unificanti tipizzate nell’istituto della conversione ma con il chiaro intento di favorire l’accelerazione del processo94, il legislatore ha previsto che

l’istituto disciplinato dall’art. 580 c.p.p. non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano (tutte) di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In questo caso – ossia allorquando sia intervenuta la dichiarazione di rinuncia di tutte le parti appellanti, rimanendo altrimenti la previsione non operativa95

l’appello si converte in ricorso e – considerata la evidente regressione degli spazi di critica che consegue al passaggio dall’uno all’altro mezzo – le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l’atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado – evenienza ricorrendo la quale la pronuncia della Corte di cassazione determina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado – la Corte, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per saltum, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello96.

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