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La spedizione dell’impugnazione

Nel documento Le impugnazioni in generale (pagine 88-91)

9. La proposizione dell’impugnazione Modalità di presentazione

9.1. La spedizione dell’impugnazione

Ispirato al principio del favor impugnationis, l’art. 583 c.p.p. prevede una modalità di proposizione dell’impugnazione che prescinde dalla realizzazione di un contatto diretto tra la parte impugnante ed uno dei luoghi indicati dagli artt. 582 e 163-ter disp. att. c.p.p.

La norma, difatti, stabilisce che le parti – non riferendosi esplicitamente alle parti private, la forma della spedizione è pienamente utilizzabile anche dai componenti l’ufficio del pubblico ministero317 – e i difensori possono proporre

l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Esteso dalla giurisprudenza l’ambito di applicazione della norma alla materia delle impugnazioni avverso le misure cautelari318, essa delinea modalità

tassative ed inderogabili, di talché, con un approccio al problema che parte della dottrina ha definito arcaico319, è stato ritenuto inammissibile l’atto di

impugnazione proposto dal pubblico ministero a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non rientra tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale stabilisce soltanto la possibilità di spedizione

314 Cass. pen., Sez. V, 1 luglio 1992, Ferrara.

315 Cass. pen., Sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 16883, la quale sottolinea proprio l’essenziale unitarietà

funzionale dell’ufficio della corte di assise di appello rispetto a quella distrettuale di appartenenza. Sulla base di una valutazione di assenza di distinzioni processualmente rilevanti tra la cancelleria del giudice per le indagini preliminari e quella del tribunale, costituenti un unico ufficio, v. le analoghe conclusioni rassegnate da Cass. pen., Sez. I, 7 giugno 1995, n. 9267.

316 V., di recente, Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2000, n. 2737. 317 V., fra le tante, Cass. pen., Sez. I, 4 aprile 2006, n. 16776. 318 Cass. pen., Sez. un., 20 dicembre 2007, I.T.

dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto320.

In linea con le finalità di garanzia perseguite dalla norma, la giurisprudenza ha, però, ritenuto valida la spedizione dell’atto d’impugnazione effettuata, anziché con raccomandata, come espressamente previsto dall’art. 583 c.p.p., con lettera assicurata, in ragione del fatto che tale mezzo è potenzialmente ancora più idoneo dell’altro al conseguimento dello scopo voluto dalla legge321.

Inoltre, costituisce dato pacificamente acquisito quello secondo cui l’ammissibilità dell’impugnazione spedita a mezzo di raccomandata non è posta in discussione dalla circostanza che non sia stato utilizzato per la trasmissione il servizio di Poste Italiane spa.322.

Utilizzabile, come già detto, da tutte le parti, il ricorso alla spedizione dell’impugnazione grava la parte privata che intende avvalersi di siffatto mezzo di un adempimento formale indispensabile ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, ossia l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto da parte di un notaio, di altra persona autorizzata ovvero dal difensore (art. 583, co. 3 c.p.p.)323.

L’adempimento è imposto alla luce della natura di dichiarazione di volontà dell’atto, ex sé produttiva di importanti e immediati effetti processuali, per cui l’ordinamento pretende che fin dal momento in cui esso viene posto in essere ne sia certa la riferibilità ad uno dei soggetti legittimati324.

Il riferimento alle parti private consente senza difficoltà alcuna di escludere dall’ambito applicativo della norma sia il difensore che il pubblico ministero e, tale proposito, anche in questo caso, così come in relazione al disposto dell’art. 582, co. 2 c.p.p., la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui subordina l’efficacia

320 Cass. pen., Sez. I, 4 aprile 2006, n. 16776. Nello stesso senso v., sempre di recente, Cass. pen., Sez. IV,

18 maggio 2005, n. 31302; Cass. pen., Sez. II, 28 aprile 2004, n. 25967; Cass. pen., Sez. II, 9 aprile 2001, n. 11751; Cass. pen., Sez. I, 16 novembre 1999, n. 6285. Ma, per un’apertura rispetto alla proposizione della richiesta di riesame a mezzo telefax da parte dell’indagato in stato di custodia cautelare in carcere, Cass. pen., Sez. II, 17 aprile 2000, n. 2110.

321 Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2004, n. 43167. L’orientamento è stato ribadito, di recente, da Cass.

pen., Sez. VI, 28 marzo 2017, n. 15544.

322 Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2013, Padovano.

323 Trattandosi ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte privata, l’autenticazione deve

provenire da un difensore iscritto all’albo speciale di cui all’art. 613 c.p.p. V., in questo senso e per tutte, Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Adragna. In precedenza v., invece, Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 1996, n. 6011. Sull’inapplicabilità della disposizione rispetto all’analfabeta che appone il crocesegno autenticato dal difensore, v. Cass. pen., Sez. I, 20 giugno 2013, n. 27162; Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 1998, n. 5573.

dell’atto di impugnazione spedito per telegramma o per raccomandata da una parte privata all’autenticazione della sottoscrizione, sul rilievo della lesione che ne deriverebbe al diritto di difesa nonché, in secondo luogo, dell’offesa arrecata al principio disparità di trattamento processuale tra pubblico ministero e parti private.

Infatti, ha statuito la Corte, la necessità di autenticare la sottoscrizione di un’impugnazione di parte privata spedita a mezzo del servizio postale è giustificata dalle maggiori cautele richieste per accertare la provenienza di un atto non presentato direttamente in cancelleria, le quali, da un lato, non pregiudicano irragionevolmente il diritto di difesa, risolvendosi in una modalità alternativa di esercizio dello stesso diritto; dall’altro, sebbene configurino una disciplina differenziata rispetto a quella stabilita per il pubblico ministero, non vulnerano i principi costituzionali dal momento che il principio di parità di trattamento tra accusa e difesa – all’epoca non ancora esplicitamente inserito in Costituzione – non impedisce la configurazione dicasi disparità di disciplina ragionevoli, posto che anche la par condicio tra accusa e difesa tipica del rito accusatorio non può prescindere dalla diversità funzionale e organizzatoria tra parti private e pubblico ministero325.

Al fine di evitare che possano ricadere sulla parte impugnante eventuali ritardi legati ad inefficienze del servizio di spedizione, l’art. 583, co. 2 c.p.p. precisa che l’impugnazione inviata mediante spedizione si considera proposta nella data di invio della raccomandata o del telegramma326, essendo onere del

pubblico ufficiale addetto, invece, allegare agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e apporre su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

La giurisprudenza ha, tuttavia, puntualizzato che l’omessa apposizione da parte del pubblico ufficiale addetto della propria sottoscrizione, in violazione del disposto dell’art. 583, co. 1 c.p.p., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, dal momento che l’art. 591, co. 1 lett. c) c.p.p. deve essere interpretato nel senso che essa fa riferimento a quegli adempimenti che costituiscono oneri delle parti e che sono imprescindibili per l’identificazione degli elementi essenziali e costitutivi dell’atto di impugnazione, mentre l’apposizione su questo, da parte del pubblico ufficiale legittimato a riceverlo, della data e della firma non solo non rientra tra le attività costituenti oneri delle parti – sulle quali, quindi, non possono riversarsi gli effetti negativi delle omissioni del pubblico ufficiale – ma non è neanche rivolta all’effetto di attestare requisiti attinenti

325 Cass. pen., Sez. III, 29 aprile 1997, n. 6305.

326 Ma v., rispetto all’ipotesi di spedizione alla cancelleria di un giudice incompetente e pervenuta oltre

il termine nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, Cass. pen., Sez. II, 13 febbraio 2017, n. 6839; Cass. pen., Sez. fer., 11 settembre 2008, n. 35125.

alla tempestività o regolarità dell’impugnazione, la quale si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma327.

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