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Demanio marittimo

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LE POLITICHE REGIONALI NELLE MATERIE DI INTERESSE COMUNITARIO

VII) ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

VII.7 Demanio marittimo

La Regione Emilia Romagna ha adottato, in data 23 luglio 2009, la legge regionale n. 8 che inseriva nel corpo della legge regionale n. 9 del 2002 l’art. 8 bis che attribuiva ai concessionari la facoltà di richiedere una proroga della durata della concessione, fino ad un massimo di 20 anni, proroga condizionata alla presentazione di un piano di investimenti mirati alla riqualificazione dei servizi offerti sull’arenile demaniale marittimo. Il legislatore regionale ha ritenuto opportuno adeguare la legislazione regionale alla legge 27 dicembre 2006, n.296 (cd. Legge finanziaria 2007) che ha aggiunto un ulteriore comma, il 4 bis, all’art. 3 del decreto legge 5 ottobre 1993 n, 400, convertito con modificazioni nella legge 494 del 1993 dal seguente tenore: “ Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni” . Con tale norma, il Parlamento aveva inteso risolvere i problemi, più volte segnalati dalle associazioni di categoria degli operatori di spiaggia, relativi all’insufficienza del periodo esaennale per l’accesso al credito bancario e per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tuttavia, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 127 della Costituzione nei confronti della Regione Emilia Romagna per la dichiarazione di incostituzionalità della Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 8 nella parte in cui, all’art. 1, comma 2, si prevede che i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n.

400, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere entro il 31 dicembre 2009 la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 253, della Legge n. 296 del 2006 ed in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur riconoscendo che la norma suddetta si colloca nel solco di una normativa preesistente che attiene alla disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, dubitava della legittimità costituzionale della stessa per l’asserita violazione dell’art. 117 comma 1 della Costituzione in relazione agli artt. 43 e 81 del Trattato dell’Unione Europea. La norma regionale, a giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe introdotto un diritto d’insistenza in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendone il rinnovo automatico. Tale automatismo determinerebbe una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento. Non sarebbero previste né procedure di gara e neppure forme idonee di pubblicità afferenti la procedura di rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al titolare della concessione scaduta.

La posizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri muoveva altresì dalla procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908 aperta dalla Commissione UE in relazione all’art. 37 comma 2 del Codice della Navigazione nella parte in cui, per il rilascio di nuove concessioni, è data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze;

la Commissione ritiene che, prevedendo un diritto di preferenza a favore del concessionario uscente nelle procedure di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 43 del Trattato UE.

La Corte costituzionale, con sent. n. 180 del 2010, ha ritenuto la questione fondata ed ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma.

Il giudice di legittimità con sentenza 180 del 2010 ha ritenuto che la norma regionale impugnata violasse l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. La norma regionale, a giudizio della Corte, prevedeva un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo avrebbe determinato una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Il Giudice delle Leggi, pertanto, ha cassato la norma regionale ritenendo che essa, impedendo l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato e ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, determinasse, dunque, un’ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, invadendo una competenza spettante allo Stato e violando il principio di parità di trattamento (detto anche “di non discriminazione”), che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi.

La norma introdotta con la novella regionale del 2009, quindi ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale.

Nelle more del procedimento, tuttavia, il Governo ha approvato il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, poi convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25; in particolare, l’art. 1 comma 18, prevede che “nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità' di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.

131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, che e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino a tale data, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e'soppresso”.

In altri termini il Governo ha impugnato una norma regionale che prevedeva una proroga la cui durata era quantomeno parametrata ad un piano di investimento e valorizzazione dell’arenile e, contestualmente, con il citato decreto n. 194 del 2009, ne ha introdotta un’altra che concede una proroga automatica.

A complicare il quadro regolamentare è da ultimo intervenuta la Circolare “interpretativa” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per i porti prot. N.M_TRA/PORTI 6105 a tenore della quale “ entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto ex lege sino al 31 dicembre 2015, i soggetti interessati potranno, con richieste motivate, richiedere una diversa durata delle concessioni superiore ad anni 6 e comunque non superiore a vent’anni, in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni”. Si prevede addirittura che anche qualora

“siano già effettuati investimenti alla data di entrata in vigore della legge 25/2010”, potranno essere valutate istanze dirette ad ottenere una durata della concessione fino a 20 anni.

Alla luce del decreto mille proroghe, quindi, la Regione, in sede di conferenza Stato-regioni contribuirà, con gli altri attori istituzionali, alla elaborazione di una disciplina organica della durata delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative che, superato il cd. diritto di insistenza, assicuri la libertà della concorrenza e della libertà di stabilimento nonché la primautè del diritto comunitario.

VII.8 Commercio

La politica commerciale dell'Unione Europea ha posto in essere un piano di azione finalizzato, da un lato, a promuovere e migliorare la competitività europea e, dall’altro, ad affrontare le sfide mondiali (in primis quella della globalizzazione).

Sotto questo aspetto la Regione Emilia-Romagna adotta, nella propria legislazione in materia di commercio, tutte le misure idonee a garantire i diritti alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libertà di circolazione dei servizi. In questo senso vanno letti anche gli interventi normativi finalizzati alla semplificazione e alla previsione di una durata certa dei procedimenti amministrativi.

La Regione Emilia-Romagna intende inoltre farsi promotrice di misure per la valorizzazione e la qualificazione della rete distributiva commerciale, che si declinano nella salvaguardia della rete commerciale e, particolarmente, delle attività commerciali di minori dimensioni in quanto queste svolgono funzioni di coesione sociale oltre che di valorizzazione del territorio urbano. In questo ambito sono compresi gli interventi per l’efficientamento energetico e per il potenziamento dei sistemi di sicurezza delle varie tipologie di esercizi commerciali.

Rispetto al tema della difesa dei consumatori, la Regione propone di dare un peso maggiore alla dimensione regionale delle politiche per lo sviluppo del consumerismo; esse possono rappresentare uno strumento fondamentale per accrescere il livello di tutela dei consumatori, anche attraverso il rafforzamento delle associazioni di tutela dei consumatori che operano a livello locale.

Attraverso le proprie rilevazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative della rete di distribuzione al dettaglio, la Regione ne monitora l'evoluzione ed eventualmente interviene per garantire il servizio ai cittadini anche nelle zone interessate da episodi di desertificazione commerciale.

VII.9 Sportelli unici per le attività produttive, semplificazione amministrativa, smart

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