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La protezione civile nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione e negli atti della Commissione europea

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LE POLITICHE REGIONALI NELLE MATERIE DI INTERESSE COMUNITARIO

V) PROTEZIONE CIVILE

V.1 La protezione civile nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione e negli atti della Commissione europea

Le politiche di cooperazione comunitaria nel campo della protezione civile si propongono di migliorare la protezione dei cittadini, delle loro proprietà, dell’ambiente e del patrimonio culturale in caso di disastri naturali o industriali che avvengono sia nei Paesi membri che all’esterno dell’UE.

Il ruolo internazionale che i Paesi dell’Unione giocano nel fornire assistenza umanitaria in caso di disastri naturali e di altre emergenze sta crescendo nel tempo. Lo testimonia la gestione di attività connesse sia a disastri passati, sia a quelli più recenti, quali lo tsunami del 2004, gli uragani negli Stati Uniti nel 2005, il terremoto in Cina nel 2008, il terremoto di Haiti nel 2010.

Le Istituzioni e gli Stati membri dell’Unione europea hanno migliorato le loro capacità di cooperazione per fornire l’assistenza in maniera più efficiente possibile in caso di evento calamitoso, riscuotendo la fiducia dei Paesi assistiti. In tutti questi casi, le responsabilità nazionali non vengono incise, ma sono facilitate e assistite attraverso un’azione di ausilio ai singoli Stati membri.

I governi dell’Unione hanno concordato formalmente per la prima volta di coordinare le strategie di protezione civile in una riunione ministeriale che si è svolta a Roma nel 1985 sotto la guida dell’allora Ministro delegato per la Protezione Civile Giuseppe Zamberletti.

Dal 1985 al 1994 sono state gettate le basi per la realizzazione di alcuni strumenti operativi intesi a migliorare la preparazione delle squadre di protezione civile rendendone omogenei gli interventi.

Durante l’estate del 1999 e la primavera del 2000, il susseguirsi di una serie di disastri ha sollecitato nella maggior parte dei Paesi membri la necessità di pianificare provvedimenti urgenti per rendere più efficaci gli interventi della Protezione Civile a livello comunitario.

Il Trattato di Nizza del 26 febbraio 2001, ratificato dagli allora 15 stati membri dell'Unione europea, ed entrato in vigore il 1º febbraio 2003 stabilisce che le attività della Comunità includono

“misure nel campo della protezione civile”.

Nell’ottobre del 2001 i governi dell’UE hanno concordato di istituire un nuovo “meccanismo”

per agevolare la cooperazione negli interventi di protezione civile.

Il 23 ottobre 2001 è stata adottata la decisione del Consiglio n. 2001/792/Euratom, che istituisce un Meccanismo Comunitario che tende ad agevolare strategie comuni per gli interventi di protezione civile. Il nuovo strumento è entrato in vigore il 1 gennaio 2002.

Tra il 2003 e il 2005, a seguito del terremoto in Iran e dello tsunami nel sud est asiatico, la capacità di reazione del Meccanismo ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare e sviluppare ulteriormente.

La materia della Protezione civile è ora disciplinata nel TFUE:

- l’articolo 6 TFUE attribuisce all’Unione europea competenze per supportare, coordinare o compiere azioni complementari nel campo della protezione civile;

- l’articolo 196 TFUE prevede che l'Unione incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione è diretta a: a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile.

In questa materia il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, e stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui sopra. E’ invece esclusa qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Di grande importanza al fine di comprendere a pieno l’approccio europeo sul tema è il Programma di Stoccolma (pubblicato il 30 novembre 2009) in materia di sicurezza e giustizia. Il punto 4.6 si occupa in particolare della gestione completa ed efficace delle catastrofi da parte dell’UE, rafforzando le capacità dell’UE di prevenzione, preparazione e risposta a tutti i tipi di catastrofi sia nel territorio dell’Unione sia nei Paesi extra UE.

La gestione delle catastrofi da parte dell’UE si fonda su due principi essenziali: responsabilità degli Stati membri di fornire ai propri cittadini la protezione necessaria in funzione dei rischi e delle minacce esistenti e solidarietà tra Stati membri, che si prestano assistenza reciproca prima, durante e dopo la catastrofe, qualora l’evento vada al di là delle capacità nazionali o colpisca più Stati membri.

E’ prevista l’elaborazione di linee guida sui metodi di mappatura, sulle valutazioni e sulle analisi dei rischi, sia naturali che industriali, che l’UE potrebbe trovarsi ad affrontare in futuro. E’

prevista inoltre l’effettuazione di sforzi costanti per rafforzare il meccanismo UE di protezione civile e migliorarne gli strumenti, tra cui la disponibilità alla interoperabilità, nonché il sostegno al coordinamento degli interventi, anche al di fuori del territorio dell’UE, qualora si verifichino emergenze gravi che coinvolgono cittadini dell’UE all’estero.

La Commissione Europea supporta le azioni intraprese dai diversi stati, con particolare riguardo alla prevenzione dei disastri, alla preparazione dei funzionari responsabili e all’intervento al verificarsi di una calamità.

Gli atti fondamentali della legislazione europea in materia di protezione civile sono:

- la decisione del Consiglio 2007/779/CE Euratom che stabilisce un meccanismo comunitario di Protezione Civile;

- la decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (2007/162/CE, Euratom).

A seguito dell’adozione di questi due atti fondamentali nella legislazione della protezione civile sono state emesse due decisioni della Commissione, ognuna delle quali ha uno specifico proposito:

- 2007/606/CE, Euratom: “Decisione della Commissione dell’ 8 agosto 2007 che istituisce le prevede le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile”, che prevede disposizioni relative alle modalità per il finanziamento dei costi di trasporto in caso di emergenza grave;

- 2008/73/CE, Euratom: “Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007 , recante modifica della decisione 2004/277/CE, Euratom per quanto concerne le modalità di applicazione della decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile”, che definisce le principali caratteristiche, ossia compiti, capacità, componenti e tempi di approntamento, dei moduli di protezione civile al fine di assicurare un livello adeguato di autonomia e interoperabilità tra i diversi Stati membri.

Nel 2007 è stata altresì emanata una direttiva sulla valutazione e gestione delle alluvioni (2007/60/EC) del Consiglio e del Parlamento Europeo, recepita dallo Stato Italiano.

E’ possibile altresì richiamare altre fonti non legislative che contengono proposte o osservazioni che hanno una rilevanza sul piano della protezione civile, tra cui la Comunicazione COM 2008/130 recante in oggetto ”Il potenziamento delle capacità di reazione dell’UE alle catastrofi” concernente un approccio integrato che copra tutte le fasi di gestione di una situazione di emergenza (prevenzione, preparazione, soccorso e messa in sicurezza) e la Comunicazione SEC(2007)1721, recante in oggetto “Il rafforzamento dei sistemi di allerta preventiva in Europa” .

Nel 2009 sono state adottate dalla Commissione europea due comunicazioni:

- la Comunicazione COM (2009)82 recante in oggetto “Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali ed antropiche”;

- la Comunicazione COM(2009)84 recante in oggetto “Strategia dell’UE per sostenere i paesi in via di sviluppo nella riduzione del rischio di catastrofi”, che rappresentano un primo tentativo di introdurre un approccio più strategico, in particolare alla luce dell’aumento dei rischi indotti dal cambiamento climatico.

A livello internazionale la Commissione sta cercando di incrementare il livello di coerenza tra le diverse modalità di gestione della protezione civile delle singole Nazioni, in un contesto di cooperazione non solo tra gli Stati membri, ma anche con le nazioni candidate, ed in vista di un allargamento ai partners dell’area mediterranea, lavorando su fattori quali la prevenzione nell’ambito delle politiche ambientali e la lotta ai cambiamenti climatici.

E’ da segnalare anche l’istituzione, su proposta della Commissione europea, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea con Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell’11 novembre 2002, il cui obiettivo è consentire alla Comunità di affrontare situazioni di emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel Regolamento medesimo. Il FSUE può intervenire principalmente qualora si verifichi sul territorio di uno Stato membro una catastrofe naturale grave, con serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni o di uno o più Stati. Ai sensi del Regolamento è considerata grave una catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni stimati a oltre 3 miliardi di euro, a prezzi 2002, o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo dello Stato interessato.

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