LE POLITICHE REGIONALI NELLE MATERIE DI INTERESSE COMUNITARIO
VII) ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO
VII.10 Sistema fieristico
A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 2002 ed alla conseguente procedura di infrazione nei confronti della legge regionale n. 12/2000, le cui restrizioni sono state giudicate contrarie al principio della libera prestazione dei servizi e con la libertà di stabilimento, la Regione Emilia Romagna ha adottato due deliberazioni (la n. 2361 e la n. 2419 del 2004) finalizzate a chiarire in via interpretativa le norme della legge regionale 12/2000 e ad evidenziare come le disposizioni contenute in questa legge, se correttamente interpretate, risultassero già compatibili con i principi affermati dalla Corte di Giustizia e quindi, tali da garantire che la normativa regionale, nella parte in cui prevede e disciplina le autorizzazioni, il calendario, i termini e la commissione consultiva, fosse applicata in senso conforme.
Tali indirizzi interpretativi sono stati formalmente recepiti con la legge regionale n. 16 del 27 luglio 2005 di modifica della legge sul sistema fieristico, le cui disposizioni pur così emendate, sono state progressivamente e più recentemente espressamente superate dall’evoluzione del diritto comunitario che, nel settore della prestazione dei servizi, ha inteso semplificare le procedure amministrative, eliminare l'eccesso di burocrazia e soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare tali attività.
Questi obiettivi sono stati perseguiti principalmente con l’emanazione della direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la quale si propone, quale fine principale, l’eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri. Per raggiungere tale obiettivo, la direttiva impone la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizi. La direttiva, ha indicato, altresì, quale principale strumento per perseguire tale obiettivo, la necessità di limitare l’obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio - sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con istituti semplificati – dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita o immediata- e di prevedere requisiti per l’accesso all’attività, solo nei casi in cui tale autorizzazione e tali requisiti siano giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell’ambiente, in conformità e nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.
La legge regionale sull’ordinamento fieristico non sembra oggi pienamente in linea con gli obiettivi di semplificazione procedimentale ed agli obblighi di adeguamento alla citata direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno. Il quadro normativo che deriva dalla legge regionale prevede termini – sia pure ordinatori – per la presentazione della domanda, un regime di autorizzazione integrato da un meccanismo di formazione del silenzio assenso, qualora l’Amministrazione non provveda entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’iscrizione della manifestazione fieristica nel calendario fieristico regionale (anche se con finalità meramente promozionali), sanzioni amministrative nei confronti di chi organizza o promuove manifestazioni fieristiche non autorizzate.
A tutt’oggi, la legge regionale sull’ordinamento fieristico non è stata oggetto di riforma.
Neppure in fase di attuazione della direttiva 2006/123/CE (con legge regionale n. 4 del 2010) il legislatore regionale ha inteso apportarvi modifiche, in quanto ha ritenuto di mantenere un regime di autorizzazione, sia pure finalizzato soltanto all’accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità del centro espositivo relativamente alla sicurezza ed alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture e del rispetto, nello svolgimento della manifestazione stessa, di tutte le normative igienico- sanitarie, di sicurezza ambientale e di sicurezza sul lavoro previste dalle leggi in vigore.
Pertanto la necessità di adeguamento del quadro normativo regionale alla legislazione dell’Unione Europea sembra ora richiedere un intervento sulla legge in materia di ordinamento fieristico al fine di recepire in modo più puntuale, nei punti supra evidenziati, le indicazioni della direttiva 2006/123/CE.
VII.11 Energia
La Regione Emilia-Romagna ha partecipato in sede di Conferenza Stato/regioni e Conferenza Unificata alla elaborazione dei principali provvedimenti di competenza nazionale in materia di energia e dei criteri generali per la loro attuazione a livello territoriale, anche in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, della legge n. 99/2009, del D.lgs. n. 115/2008 e delle direttive 2002/91/CE, 2006/32/CE e 2009/28/CE, riguardanti in particolare le nuove linee guida per le fonti rinnovabili, il nuovo Conto Energia, i criteri per la determinazione degli ambiti per la distribuzione del gas naturale, il riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici. Per quanto riguarda il settore elettrico è stata svolta, in collaborazione con gli altri Servizi regionali coinvolti, la valutazione del Piano di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di TERNA con riferimento agli interventi localizzati nel territorio regionale. Sul fronte interno si è provveduto a completare l’attuazione della prima annualità del Piano Triennale degli interventi approvato con il Piano Energetico Regionale collaborando nella valutazione delle proposte e dei progetti presentati per accedere ai contributi a favore della razionalizzazione energetica degli insediamenti produttivi
(Asse 3, D.G.R. n. 1098/2007) e nelle successive fasi di controllo e verifica degli interventi realizzati. Si è inoltre avviato, con delibera di Giunta 30 marzo 2009, n. 417, il programma regionale per la incentivazione di programmi e progetti degli Enti locali volti a dotare gli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili, a realizzare piattaforme fotovoltaiche, reti di teleriscaldamento e a promuovere l’efficienza energetica, dando attuazione così alla seconda annualità del Piano Triennale del PER.
Si è continuato in attuazione alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n.
156, recante “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” al completamento del sistema regionale di certificazione energetica degli edifici, in particolare per la implementazione di una procedura di calcolo automatizzata per la determinazione del rendimento energetico degli edifici conforme alle norme tecniche UNI-TS 11300 ed agli standard prestazionali di cui alla D.A.L. n. 156/08 e per disporre di un supporto tecnico specialistico per la sua messa a disposizione dei cittadini e dei professionisti nel sito Energia della Regione.
Si è promossa la diffusione dei risultati dei progetti europei di cooperazione che vedono il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, implementando i risultati dei progetti stessi sul sito web e garantendo la partecipazione attiva nelle manifestazioni di carattere espositivo e fieristico e a convegni e seminari sul territorio regionale. Dal punto di vista degli aspetti di protezione fisica dei lavoratori e della popolazione si sono definite le attività connesse nell’ambito del Piano per la Gestione dell’Emergenza, d’intesa con la Prefettura. E’ proseguita l’attività volta al rafforzare l’efficacia dell’azione della Regione attraverso l’integrazione delle politiche attuate dalle diverse Direzioni Generali con riferimento allo sviluppo di politiche energetiche sostenibili e al perseguimento degli obiettivi di Kyoto.