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La costituzione portoghese, promulgata dal Presidente della Repubblica il 2 Aprile 1976, consacra un regime semipresidenziale, organizzato secondo le regole della democrazia rappresentativa.

196 G. TRIMOLDI, Startup ecosystems in the world: Lisbona, in

https://www.startupbusiness.it, 20 Aprile 2016.

197 A. SCARCELLA, Tra le startup di Lisbona, la nuova capitale tech. Dove si

scommette sul futuro, in https://www.corriere.it, s.d.

198 Web Summit 2019 a Lisbona in Portogallo, in https://www.algarveok.eu/web-

summit-2019-lisbona-portogallo.

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I padri costituenti, riunitosi in assemblea nel 1975, a seguito della caduta del regime dittatoriale fascista di Salazar, “perseguirono

l'obiettivo di costruire un paese più libero, più giusto e più ispirato alla fratellanza”.200 La carta costituzionale portoghese si apre,

infatti, con una sezione dedicata ai diritti fondamentali. Da un punto di vista comparato, questa scelta ci consente di rilevare una certa affinità con la Costituzione tedesca e quella italiana, frutto anche esse di una reazione al fascismo. Tuttavia, si discostava da queste ultime, avvicinandosi più al costituzionalismo dell'est, per la sua connotazione anticapitalista, prevedendo la nazionalizzazione delle imprese nei settori fondamentali dell'economia.201

L’evoluzione storico-culturale ha condotto ad una sempre più crescente liberalizzazione dell'economia nazionale. L'episodio culminante si è avuto nel 1989 con l'abrogazione di norme costituzionali di ispirazione socialista, accompagnata da un'analoga revisione del diritto del lavoro e dalla privatizzazione di gran parte delle terre nazionalizzate nel 1975.202 In particolare, l’art. 293 detta i principi in materia di riprivatizzazione dei beni nazionalizzati dopo

il 25 aprile 1975, la quale ha seguito il meccanismo del concorso

pubblico, offerta in borsa valori o sottoscrizione pubblica;203 mentre

200 Così recita il Preambolo della Costituzione Portoghese.

201 G. SANTORO, Capitolo tre La costituzione Diritti dei detenuti in Portogallo

e in Italia. Esperienze a confronto portoghese in Rivista online L'altro diritto,

http://www.adir.unifi.it, Università di Firenze, Pacini Giuridica Editore, 2006.

202 Cfr. con la sezione Portogallo: Lo Stato in Enciclopedia De Agostini online Il

Sapere, http://www.sapere.it.

203 Articolo 293. – (Riprivatizzazione dei beni nazionalizzati dopo il 25 aprile

1974) 1. Una legge-quadro, approvata a maggioranza assoluta dei Deputati in effettività di funzioni, disciplina la riprivatizzazione della titolarità o del diritto di sfruttamento dei mezzi di produzione e di altri beni nazionalizzati dopo il 25 aprile 1974, rispettando i seguenti principi fondamentali: a) La riprivatizzazione della titolarità o del diritto di sfruttamento dei mezzi di produzione o di altri beni nazionalizzati dopo il 25 aprile 1974, sarà realizzata, di regola e preferibilmente, tramite concorso pubblico, offerta in borsa valori o sottoscrizione pubblica; b) Le entrate derivate dalla riprivatizzazione saranno utilizzate soltanto per l’ammortamento del debito pubblico e del settore imprenditoriale dello Stato, per

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l’art. 61, comma 1, incoraggia e tutela l'iniziativa economica privata lasciando comunque uno spazio al pubblico intervento che, attraverso lo strumento legislativo, ne stabilisce i limiti nell’

interesse generale.204

Nell’analisi condotta, di notevole rilevanza appare anche la parte II della Costituzione dal titolo “Organizzazione economica”. In particolare, gli artt. 80 e ss. definiscono il sistema economico ad

“economia mista” e offrono un elenco dettagliato dei compiti

prioritari che lo Stato assume in essa.205

il servizio sul debito derivante dalle nazionalizzazioni o per nuovi investimenti di capitale nel settore produttivo; c) I lavoratori delle imprese oggetto di riprivatizzazione conserveranno nel processo di riprivatizzazione della rispettiva impresa tutti i diritti e gli obblighi di cui sono titolari; d) I lavoratori delle imprese oggetto di riprivatizzazione acquisiranno il diritto di prelazione per la sottoscrizione [«subscrição preferencial»] di una percentuale del rispettivo capitale sociale; e) Si procederà alla valutazione preventiva dei mezzi di produzione e di altri beni da riprivatizzare mediante più organismi indipendenti. 2. Le piccole e medie imprese indirettamente nazionalizzate, collocate al di fuori dei settori di base dell’economia, potranno essere riprivatizzate nei termini stabiliti dalla legge.

204 Articolo 61. – (Iniziativa privata, cooperative e autogestione) 1. L’iniziativa

economica privata si esercita liberamente entro i confini definiti dalla Costituzione e dalla legge e tenendo conto dell’interesse generale.

205 Articolo 81. – (Compiti prioritari dello Stato) Spetta prioritariamente allo Stato

in ambito economico e sociale: a) Promuovere l’incremento del benessere sociale ed economico e della qualità di vita delle persone, in special modo di quelle meno favorite, nel quadro di una strategia di sviluppo sostenibile; b) Promuovere la giustizia sociale, assicurare l’uguaglianza di opportunità e operare le necessarie correzioni alle disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezza e del reddito, specialmente attraverso la politica fiscale; c) Garantire la piena utilizzazione delle forze produttive, in particolare mirando all’efficienza del settore pubblico; d) Promuovere la coesione economica e sociale di tutto il territorio nazionale, orientando lo sviluppo nel senso di una crescita equilibrata di tutti i settori e le regioni ed eliminando progressivamente le differenze economiche e sociali tra le aree urbane e quelle rurali, tra il litorale e l’interno; e) Promuovere la correzione delle diseguaglianze derivanti dall’insularità delle regioni autonome e incentivare la loro progressiva integrazione all’interno di spazi economici più vasti, in ambito nazionale o internazionale; f) Assicurare il funzionamento efficiente dei mercati, in modo da garantire l’equilibrata concorrenza tra le imprese, contrastare le forme di organizzazione monopolistica e reprimere gli abusi di posizione dominante e le altre pratiche lesive dell’interesse generale; g) Sviluppare le relazioni economiche con tutti i popoli, salvaguardando sempre l’indipendenza nazionale e gli interessi dei portoghesi e dell’economia del Paese; h) Eliminare i latifondi e riordinare la piccola proprietà terriera; i) Garantire la difesa degli interessi e dei diritti dei

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Infine, con riferimento al nostro oggetto di studio, è necessario esaminare gli artt. 86 e 100, la cui lettura congiunta ci consente di individuare le basi giuridiche per l’attività di sostegno realizzata dai pubblici poteri a favore dell’imprenditoria innovativa. Nell’art. 86 si individua il fondamento costituzionale dell’attività di supporto dello

stato a favore dell'attività di impresa e, in particolare, delle piccole e medie imprese, mentre l’art. 100, nel definire gli obiettivi della

politica industriale, ci consente di comprendere la particolare attenzione rivolta alle startup innovative. “Sono obiettivi della

politica industriale: a) L’aumento della produzione industriale in un quadro di modernizzazione e di assestamento degli interessi sociali ed economici e di integrazione internazionale dell’economia portoghese; b) Il rafforzamento dell’innovazione industriale e tecnologica; c) L’incremento della competitività e della produttività delle imprese industriali; d) Il sostegno alle piccole e medie imprese e, in generale, alle iniziative e alle imprese che creano impiego e che promuovono l’esportazione o la sostituzione di importazioni; e) Il sostegno alla proiezione internazionale delle imprese portoghesi”.

consumatori; j) Creare gli strumenti giuridici e tecnici necessari alla pianificazione democratica dello sviluppo economico e sociale; l) Assicurare una politica scientifica e tecnologica favorevole allo sviluppo del Paese; m) Adottare una politica nazionale dell’energia, con la salvaguardia delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico, promovendo, in questo ambito, la cooperazione internazionale; n) Adottare una politica nazionale dell’acqua, con approvvigionamento, pianificazione e gestione razionale delle risorse idriche.

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2. La nozione di startup nell’ordinamento giuridico