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Semplificazione degli oneri amministrativi di inizio attività

4. Interventi pubblici a favore delle startup

4.1 Semplificazione degli oneri amministrativi di inizio attività

In primis, il legislatore si è preoccupato di semplificare la procedura amministrativa di avvio dell’attività d’impresa e di ridurre i connessi oneri. Sia le startup che gli incubatori certificati, al fine di usufruire delle agevolazioni, devono effettuare la loro iscrizione in un’apposita sezione speciale del registro delle imprese, che è stata istituita dal D.L. 179/2012 presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 25, comma 8), compilando e presentando una domanda in formato elettronico, contenente le informazioni elencate ai commi 12 e 13 dell’art. 25 D.L. 179/2012.123 Al comma 8 del successivo art. 26, rubricato “Deroga

come previsto dalla raccomandazione 361/2003 della Commissione europea), che rispettano i seguenti requisiti... Anche in questo caso possiamo distinguere

quest’ultimi in cumulativi e alternativi o innovativi. Con riferimento alla forma costitutiva, la sede e le azioni si richiama quanto già detto per le startup. Ad essi si aggiungono poi: lett. b) dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e

dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili e lett. d.) non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati. Con riferimento al secondo tipo di

requisiti, occorre segnalare che in questo caso sarà necessario il possesso di almeno due di essi. Quest’ultimi indicati alla lett. e) richiamano in parte quelli già descritti in tema di startup. Delle differenze si riscontrano nella percentuale di volume di spesa in ricerca e sviluppo, la quale deve essere almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione e nella proporzione di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che lo sta svolgendo rispetto alla forza lavoro complessiva che sale a 1/5. (Cfr. A. SACRESTANO, Dalle "start-up innovative" alle "Pmi innovative", Corr. Trib., p. 3.).

123 Per completezza espositiva, riportiamo qui l’art 25, comma 12 e 13.

Art 25, comma 12: La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione

speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione

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al diritto societario e riduzione degli oneri per l’avvio”, si prevede

l’esonero del pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese e del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio.124 Con riferimento all’esonero dal versamento dei diritti di segreteria, UNIONCAMERE, sulla base di una esplicita richiesta da parte del MISE, ha chiarito che l’esonero deve essere interpretato “nella sua più ampia accezione possibile”. In coerenza con tale indirizzo, la circolare 16/E sulle agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati, emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, ha chiarito relativamente alla norma citata, che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo può essere interpretato “in senso

dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo; e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità; (208) f) elenco delle società partecipate; g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Art 25, comma 13: L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla

sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione: a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; c) oggetto sociale; d) breve descrizione dell'attività svolta; e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività; f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili; g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

124 Cfr. G. MOLINARO, op. cit., p. 4; E. PUCCI E L. SCAPPINI, op. cit., p. 3.

Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le PMI, La policy nazionale a sostegno delle startup

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generale”, relativo cioè a tutti gli atti posti in essere dalle startup

innovative, successivi all'iscrizione nel registro delle imprese. 125 Ulteriore semplificazione è stata introdotta dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016, il quale prevede la possibilità per le startup innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo gratuitamente mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale (Art.4, comma 10 bis), con un evidente risparmio rispetto alla procedura

standard con atto pubblico. Per chi lo desidera, tuttavia, è sempre

possibile costituire una s.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro. Il venir meno dei requisiti per la qualifica di startup innovativa e di incubatore certificato, al quale è equiparato il mancato deposito della dichiarazione che attesta il mantenimento del possesso dei predetti requisiti, determina la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese e la decadenza dei benefici suddetti. In merito alla dichiarazione relativa al mantenimento dei requisiti è necessario specificare che la recente L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha ridotto i due adempimenti semestrali di attualizzazione delle notizie autocertificate per l’iscrizione nella sezione speciale, previste dal comma 14 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, in uno solo. Ha, inoltre, stabilito che l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni previste ai commi 12 e 13 debba avvenire mediante la piattaforma startup.registroimprese.it che funzionerà secondo un

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“modello di vetrina e visibilità competitiva”.126 Si introduce una disciplina pubblicitaria definita “market oriented”.127