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La tutela dei diritti fondamentali mediante il diritto penale: la valorizzazione del ruolo della vittima nella giurisprudenza della Cedu e gli obblighi convenzionali d

L’INCIDENZA DELLA PRESCRIZIONE SULLA PIENA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA VITTIMA DEL REATO

2. La tutela dei diritti fondamentali mediante il diritto penale: la valorizzazione del ruolo della vittima nella giurisprudenza della Cedu e gli obblighi convenzionali d

tutela penale

A partire dalle fondamentali sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 200711,  alla  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  e  ai  principi  elaborati  dalla  

giurisprudenza   di   Strasburgo   è   stato   conferito,   anche   nell’ambito   dell’ordinamento   italiano, un ruolo di fondamentale rilievo nel sistema delle fonti: si è affermato, infatti, che la Cedu costituisca parametro interposto di legittimità costituzionale della legislazione  interna  ai  sensi  dell’art  117,  1°  comma,  Cost.  

Ad   essa   viene   riconosciuto   rango   “sub-costituzionale”:   ha   una   forza   passiva   superiore rispetto alla legge ordinaria, nonostante, sotto il profilo della forza attiva non sia elevata al rango di fonte costituzionale12.

8 R.E.KOSTORIS, La  ragionevole  durata  del  processo  nella  Convenzione  Europea  dei  diritti  dell’uomo  

e nell’art  111 Cost., in AA.VV., La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale, (a cura di) R.E.KOSTORIS, Giappichelli, 2005, p. 10; nello stesso senso cfr. A. BALSAMO-L. TRIZZINO, La prescrizione del reato nel sistema italiano e le indicazioni della Corte Europea: fine di un

equivoco, in Cass. Pen., fasc. 7-8, Giuffrè, 2011, 2804 ss.

9 F.PALAZZO,Corso di diritto penale, cit., p. 630.

10 Cfr. D.PULITANÒ,Tempi del processo e diritto penale sostanziale, cit., p. 507; ID,Il nodo della

prescrizione, cit.

11 Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 sono pubblicate in Giur. Cost. 2007,

3475 ss. con note di C. PINELLI, A. MOSCARINI, M. CATARBIA, A. GUAZZAROTTI, V. SCIARABBA. Sull’evoluzione   del   rapporto   tra   sistema   convenzionale   e   sistema   italiano,   si   veda diffusamente A. ESPOSITO, Il diritto penale “flessibile”.  Quando  i  diritti  umani  incontrano  i  sistemi  penali, Giappichelli,

2008, p. 27 ss.

12 Cfr. F.MAZZACUVA, La  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  e  i  suoi  riflessi  sul  sistema  penale,

in Trattato di diritto penale, Parte generale, tomo I, Il diritto penale e la legge penale, a cura di A.CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, Utet, 2012, p. 432 ss; D. TEGA, Le sentenze della Corte

Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la CEDU da fonte ordinaria  a  fonte  “sub-costituzionale”  del  diritto,

I  giudici  nazionali  hanno  l’obbligo  di  interpretare  le  norme  interne  in  conformità   ai principi consacrati nella Convenzione   europea   dei   diritti   dell’uomo,   adeguandosi   all’interpretazione  che  di  essi  è  fornita  dai  giudici  di  Strasburgo.  

Nei casi in cui la norma interna presenti profili di incompatibilità con i principi convenzionali e il giudice non possa dare alla stessa un’interpretazione   conforme   alla   CEDU13, non potendo egli procedere alla disapplicazione della stessa, dovrà sollevare

questione   d’illegittimità   costituzionale   ai   sensi   dell’art   117,   1°   comma,   Cost14. Va

osservato  come  per  effetto  dell’incidenza  del  sistema  convenzionale, le garanzie previste dal sistema interno (Günstigkeitsprinzip) comunque si rafforzano: lo standard di tutela viene elevato o ampliato e non si potrà mai, invece, avere una limitazione o un pregiudizio delle stesse garanzie domestiche (art 53 CEDU)15.

Dal ruolo centrale e vincolante riconosciuto dalla Corte Costituzionale alla CEDU e   dall’incidenza   della   stessa   sul   sistema   penale   interno   si   sono   delineate   due   diverse   direttrici di tutela dei diritti umani16. La prima è quella tradizionale, che sottende ad una

visione reocentrica del diritto penale e si pone come scopo quello di tutelare i diritti fondamentali del reo «dal (o contro il) diritto penale, concepito come ius terribile, in grado di limitare o addirittura sopprimere tutti o quasi i diritti fondamentali dell’individuo»17.

l’ordinamento   (   e   per   il   giudice)   penale   interno, in La   Convenzione   Europea   dei   diritti   dell’uomo   nell’ordinamento  penale  italiano, a cura di V.MANES –V.ZAGREBELSKY, Giuffrè, 2011, 9 ss.

13 Sui   profili   multiformi   dell’interpretazione   conforme   alla   CEDU   e   sulle   differenze   con  

l’interpretazione  costituzionalmente  orientata,  si  veda  P.GAETA, Dell’interpretazione conforme a CEDU:

ovvero, la ricombinazione genetica del processo penale, in Dir. Pen. Cont., 9 luglio 2012, §§ 2 e 3; V.

MANES, Metodo  e  limiti  dell’interpretazione  conforme  alle  fonti  sovranazionali  in  materia  penale, in Dir.

Pen. Cont., 9 luglio 2012, §2 ss.

14 Cfr. V.ZAGREBELSKY, La  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  e  il  principio  di  legalità  nella  

materia penale, in La  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  nell’ordinamento  penale  italiano, cit., p.

69 ss.;A.RUGGERI, L’interpretazione  conforme  e  la  ricerca  del  “sistema  di  sistemi”  come  problema, in

Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014, 30 maggio 2014.; ID, Dal legislatore al giudice sovranazionale e nazionale: la scrittura delle norme in progress al servizio dei diritti fondamentali,

in Forum dei Quaderni Costituzionali, 29 novembre 2014.

15 Cfr. V.MANES, La lunga marcia della Convenzione europea, cit., p. 11 ss.

16 Molto significativa, a tal proposito, la riflessione di D.PULITANÒ (ID, Diritti umani e diritto penale,

in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4, Giuffrè, 2013, p 1621) secondo cui «i diritti umani entrano nel problema penale con significati diversi ed in prospettive fra di loro in tensione. Il diritto penale è strutturalmente ‘arma  a  doppio  taglio’,  tutela dei beni giuridici attuata attraverso la lesione di beni giuridici». Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia a M.MECCARELLI-P.PALCHETTI –C.SOTIS (a cura di), Il lato oscuro

dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica   dell’individuo,

Dykinson, 2014.

17 F.VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della Cedu, in AA.VV., La tutela

dei diritti e delle libertà nella Cedu, in Giur. di Merito, Giuffrè, 2008, supp.12, p. 83. In questa direttrice

si colloca in particolare il principio nullum crimen nulla poena sine lege, riconosciuto da sempre, in ogni Carta  Costituzionale  e  internazionale,  come  irrinunciabile  diritto  fondamentale  dell’individuo;;  accanto  ad   esso si pongono quei diritti fondamentali che la potestà criminale statale può limitare con il suo intervento: basti  pensare  al  rapporto  tra  libertà  di  manifestazione  del  pensiero  e  i  c.d.  reati  d’opinione,  al  diritto  a  non   subire trattamenti disumani e degradanti, alla libertà personale, al diritto alla vita privata e familiare. Per un’analisi   dettagliata   di   questi   profili   Cfr.   F.VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, in La

Convenzione   europea  dei   diritti  dell’uomo  nell’ordinamento  penale   interno, cit., p. 244 ss.; ID, Diritto penale  sostanziale  e  Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., Giuffrè, 2007, 42

ss; ID, Fonti europee e ordinamento italiano, in F.VIGANÒ-O.MAZZA, Europa e giustizia penale, Gli

La seconda direttrice, più moderna e particolarmente originale per la nostra tradizione giuridica, va a valorizzare una visione vittimocentrica del diritto penale. «Il diritto penale viene concepito come strumento di tutela dei diritti fondamentali della vittima del reato»18. Attraverso il diritto penale si cerca di garantire la piena ed effettiva

tutela dei diritti della vittima, specialmente nei casi in cui «sono in gioco interessi e valori personalissimi che siano stati lesi e che non abbiano avuto concreta tutela (specie in sede giudiziaria) in uno Stato membro»19. Significativa, a tal riguardo, è la casistica relativa

alla violazione del diritto alla vita (art 2 CEDU) e del divieto di tortura (art 3 CEDU) sulla quale si avrà modo di ritornare più approfonditamente nel corso della trattazione.

In  linea  di  principio,  l’approccio  della  Corte  di  Strasburgo  è  simile  a  quello  della   Corte  interamericana  dei  diritti  umani:  si  ricorre  al  criterio  del  divieto  di  “difetto  di  tutela”   (Untermaßverbot) e si focalizza maggiormente la tutela sui diritti della vittima, rispetto alle garanzie del reo. Sempre più frequenti sono le pronunce in cui la Corte europea dei diritti  dell’uomo  condanna  uno  Stato  membro  per  aver  leso  un  diritto  fondamentale del ricorrente   «avendo   omesso   di   predisporre   e/o   di   attuare   nel   caso   concreto   un’efficace   tutela penale del diritto medesimo»20.

In presenza di condizioni precise, quindi, la Corte europea dei diritti umani prevede nei confronti dello Stato veri e propri obblighi di tutela penale a salvaguardia della vittima delle lesioni di alcuni diritti fondamentali. Ecco che, pertanto, i diritti fondamentali  hanno  la  forza  di  operare  «come  “motore  di  espansione”  del  diritto  penale   particolarmente in situazioni nelle quali si riscontra una diffusa sottoprotezione di determinate  categorie  di  soggetti,  “deboli”  anche  in  quanto  vittime  - per usare le parole di Rosario Livatino – di  “quei  reati  che  per  tradizione  o  per  costume  o  per  altro  erano   raramente  perseguiti”»21.

Si tratta di obblighi che esplicano efficacia vincolante nei confronti del legislatore interno, come d'altronde previsto dalla Corte Costituzionale nelle già citate sentenze gemelle n 348 e n. 349 della Corte Costituzionale.

Gli obblighi convenzionali a cui si sta facendo riferimento possono essere distinti  in  “negativi”  e  “positivi”.  Gli  obblighi  “negativi”  consistono  nel  «divieto, a carico di tutti gli organi e i poteri capaci di impegnare la responsabilità dello Stato, di porre in essere condotte direttamente lesive del diritto individuale in questione.22»

Nel  caso  di  obblighi  “positivi”  invece  siamo  dinanzi  ad  obblighi  che  hanno  ad   oggetto   “la   protezione”   del   diritto   individuale:   si   tratta   quindi   di   obblighi   «non   già   di  

astenersi da   una   violazione   “diretta”,   bensì   di   attivarsi   per   garantire   ai   singoli   il  

18 F.VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale italiano davanti ai giudici della Cedu, cit., pag 85. Il diritto

fondamentale   dell’individuo   diventa   l’oggetto necessario della tutela penale. Cfr. F.VIGANÒ, Obblighi

convenzionali di tutela penale, cit. 244; ID, Diritto penale sostanziale, cit. 60 ss.; F.BESTAGNO, Diritti

umani e impunità. Obblighi positivi degli Stati in materia penale, ASERI, 2004; R.CHENAL, Obblighi di

criminalizzazione tra sistema penale italiano e Corte europea  dei  diritti  dell’uomo, in Leg. Pen., Jovene,

2006, 178 ss.; C.PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei

vincoli costituzionali e comunitari, edizioni EDT, 2009, 167 ss.

19 V.MANES, La lunga marcia della Convenzione europea, cit., p. 50. 20 F.VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, cit. 245.

21 A.BALSAMO, L’art  3  della  CEDU  e  il  sistema  italiano  della  prescrizione:  una  riforma  necessaria, in

Cass. Pen., fasc. 11, Giuffrè, 2014, pag. 3926. Lo Studioso nel parafrasare le parole del giudice Livatino,

fa riferimento a R.LIVATINO, Il ruolo del giudice nella società che cambia, conferenza tenuta il 7 aprile

1984 presso il Rotary Club di Canicattì.

godimento»23.  L’obiettivo  a  cui  tendono  questi  obblighi  positivi  è  quello  di  garantire  una  

tutela effettiva,  non  solo  meramente  formale,  dei  diritti  di  coloro  che  rientrano  nell’ambito

della giurisdizione dello Stato24.  Si  è  dinnanzi  ad  obblighi  di  “intervento”  che,  a  seconda  

dei casi, dovranno essere attivati sul piano legislativo, su quello giudiziario, amministrativo, o più semplicemente su un piano pratico-operativo25.

Accanto agli   obblighi   “positivi”,   definiti   dalla   Corte   come   “sostanziali”   (matériels),   si   pongono   gli   obblighi   “procedurali”   che   operano   solo   dopo   che   la   violazione del diritto sia stata commessa. Da questi discende in capo allo Stato membro e ai suoi organi il dovere di attivare e condurre indagini effettive, indagini capaci di identificare i responsabili e punirli in modo effettivo. Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo si tende a considerare la dimensione sostanziale degli obblighi positivi di tutela quasi compenetrata con quella procedurale. Si ritiene, ad esempio, che per garantire la piena tutela del diritto alla vita, le norme di diritto penale sostanziale debbano essere applicate in modo effettivo: le autorità statali devono garantire che il sistema giudiziario ed investigativo operi in modo efficiente, così da poter accertare le cause e le circostanze di   eventuali   decessi.   L’effettività   della   tutela   si   misura,   però,   non   solo   sul   piano   «dell’investigazione  e  del  perseguimento  penale»,  ma  anche  su  quello della punizione, perché  lo  Stato  deve  adottare  tutte  le  misure  per  individuare  l’autore  dell’illecito  e  far   valere la sua responsabilità26.

Punire i responsabili della violazione di un diritto fondamentale altrui è «condizione necessaria per conferire effettività alla stessa tutela preventiva del diritto fondamentale»27 . Si richiede anche la serietà della punizione che verrà valutata in

relazione  alla  gravità  del  fatto  commesso.    L’attenzione  riservata  dalla  Corte  europea  dei   diritti  dell’uomo  a  questi  profili è motivata da due diverse esigenze: da un lato si vuole garantire che la condanna possa esplicare efficacia deterrente di tipo generale; sotto un diverso angolo prospettico si dà centrale rilievo alle esigenze riparatorie di cui sono portatrici le vittime della violazione o i loro familiari superstiti.

23 F.VIGANÒ, Obblighi convenzionali di tutela penale?, cit. 247. Sul punto si rinvia anche a E.NICOSIA,

Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  e  diritto  penale?, Giappichelli, 2006, p. 255-288 e p. 324-327;

N.LETTIERI, L’art  2  della  Convenzione  sui  diritti  umani  sul  diritto alla vita, in Giur. merito, Giuffrè, 2009,

p. 2312.

24 La   giurisprudenza   della   Corte   europea   dei   diritti   dell’uomo   insiste   molto   sulla   «dimensione  

dell’effettività,   invece   che su quella funzione simbolico-espressiva che spesso presiede alle riforme introdotte dal legislatore nazionale» Così A.BALSAMO, L’art   3   della   Cedu   e   il   sistema   italiano   della  

prescrizione: una riforma necessaria, in Cass. Pen., fasc. 11, Giuffrè, 2014, p. 3926.

25 Cfr. E.NICOSIA, Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  e  diritto  penale, cit. p.256. Lo Studioso

evidenzia come il mancato rispetto di questi obblighi positivi dia luogo ad una sorta di responsabilità “omissiva”   che   potrà   essere   fatta   valere   davanti gli organi di Strasburgo. Sul punto si veda anche F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità. Obblighi positivi degli Stati in materia penale, cit., 149 ss. Con

riferimento specifico alla materia penale, gli obblighi positivi di tutela enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo vanno inevitabilmente a limitare la discrezionalità statale: molte pronunce, adottate specialmente   con  riferimento   ai   diritti  fondamentali  dell’uomo  (vita,  integrità   fisica,  libertà   personale   o   libertà sessuale) hanno previsto veri e propri obblighi di incriminazione, investigazione, effettiva punizione e prevenzione dei comportamenti potenzialmente lesivi.

26 Cfr.E.NICOSIA, Convenzione  europea  dei  diritti  dell’uomo  e  diritto  penale, cit. 269 ss; A.BALSAMO-

L.TRIZZINO, La prescrizione del reato nel sistema italiano e le indicazioni della Corte europea: fine di un

equivoco?, cit. p. 2806.

Si  osserva,  a  tal  riguardo,  come  «l’accertamento  delle  responsabilità  e  la  sanzione   dei responsabili costituiscano un vero e proprio diritto delle vittime della violazione»28,

diritto al quale la Corte europea attribuisce un rilievo fondamentale e per il quale offre una riparazione nei casi in cui essa non sia già stata assicurata dallo Stato già a livello interno. Se lo Stato, invece, ha già azionato i propri strumenti e ha offerto una riparazione “adeguata”,   la   vittima   della   violazione,   ai   sensi   dell’art   34   CEDU,   non   sarebbe   più   legittimata a proporre ricorso alla Corte, avendo perso lo status di vittima. Questo attesta il carattere sussidiario della tutela offerta dalla Corte rispetto a quella che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare29.

3. Gli orientamenti della Corte di Strasburgo in materia di compatibilità del sistema

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