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Verso una pena post riparatoria

ALLA RICERCA DELLA FUNZIONE NON PUNITIVA DELLA CONFISCA

2. Verso una pena post riparatoria

Il tema della giustificazione della pena, del perché sia necessario punire5, costituisce

uno snodo essenziale nel dibattito sulla legittimazione, anche sociale, del diritto penale moderno. Come noto, oggetto di una letteratura sterminata6. I diversi fini che nel corso

dei  secoli  sono  stati  attribuiti  alla  sanzione  penale  per  giustificarne  l’applicazione,  sono   la   risultante   dell’evoluzione   dello   Stato   e   degli   obiettivi   perseguiti   dalla   politica   criminale, ma prima ancora dei bisogni della società, che ne tratteggiano la figura plasmandone gli scopi.

L’estemporaneità,   spesso   indulgenziale   che   da   decenni   caratterizza   i   molteplici   interventi legislativi di decarcerizzazzione attuati in nome della finalità rieducativa e per risolvere   la   piaga   del   sovraffollamento   carcerario,   assieme   all’asfissiante   lentezza   dei   processi, ha minato profondamente la credibilità della giustizia penale agli occhi dell’opinione  pubblica,  contribuendo  al  diffondersi  della  convinzione secondo cui non vi sia più certezza ed effettività della pena.

Per   far   fronte   all’improcastinabile   bisogno   di   riformare   il   sistema   penale,   stante   il   collasso in cui versa oramai da troppo tempo la giustizia italiana, paragonabile non impropriamente ad un malato terminale, sono in cantiere nuove modifiche che interessano il  codice  penale,  le  quali  si  affiancheranno  agli  istituti  della  tenuità  del  fatto  di  cui  all’art.   131-bis c.p. e alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168-bis, ter e quater di recente introduzione. Nel panorama degli interventi improntati a deflazionare il carico giudiziario, al fine non solo di conferire maggiore efficienza e razionalità, ma anche di presidiare il continuamente violato diritto alla ragionevole durata del processo, corollario del principio costituzionale e convenzionale del giusto processo, si inserisce quello volto a conferire alla restituzione e al risarcimento del danno natura di cause di non punibilità.

Il disegno di legge n. 2798 presentato alla Camera dei deputati il 23 dicembre 2014 e intitolato «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il

rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggior contrasto al fenomeno corruttivo, oltre  che  all’ordinamento  penitenziario  per  

5 W. HASSEMER, Perché punire è necessario, il Mulino, 2009.

6 Solo per citarne alcuni: P. NUVOLONE, voce Pena, in Enc. dir., XXXII, Giuffrè, 1982; F. BRICOLA,

voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. it, XIX, Utet, 1973; C. Beccaria, Dei Delitti e delle pene, a cura di A. Burgio, Feltrinelli, 2006; F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Fratelli

Cammelli, 1897; E. FERRI, Sociologia criminale, Fratelli Bocca, 1892; V. MANZINI, Trattato di diritto

penale italiano.Vol.III, Utet, 1950; B. PETROCELLI, Le funzioni della pena, in Riv. dir. penit., 1935, 1315;

G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. it, 1961; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria

del garantismo penale, Laterza, 1989; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Giuffré,

2004; L. MONACO, Prospettive dell’idea dello scopo nella teoria della pena, Jovene, 1984; AA.VV., La

l’effettività  rieducativa  della  pena»7 prevede  infatti,  l’introduzione  degli  artt.  162-ter e

649-bis c.p. entrambi rubricati «Estinzione del reato per condotte riparatorie»,   l’uno   relativo ai reati procedibili a querela,   l’altro   ad   alcuni   delitti   contro   il   patrimonio   perseguibili  d’ufficio,  quali:  il  furto  aggravato  da  una  delle  circostanze  di  cui  ai  numeri   2), 4), 6) e 8-bis)   del   primo   comma   dell'articolo   625;;   il   delitto   di   cui   all’art.   636   (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) e quello di cui all’art.  638  (Uccisione o danneggiamento di animali altrui).

L’operatività  come  causa  di  estinzione  del  reato  è  subordinata  al  fatto  che  la  condotta   riparatoria  sia  realizzata  prima  dell’inizio del dibattimento.

Parimenti improntata a conferire rilevanza alla restituzione dei proventi del reato è la modifica in itinere riguardante  l’accesso  al  rito  alternativo  del  patteggiamento  in  caso  di   delitti contro la pubblica amministrazione. La definizione anticipata del giudizio dovrebbe infatti essere condizionata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Sull’opportunità   di   riflettere   sulle   implicazioni   che   possono   derivare   in   termini   di   efficienza e razionalizzazione del sistema da una maggior implementazione dei meccanismi basati sulla riparazione - attualmente rilevanti come circostanza attenuate ex art.  62,  c.  1,  n.  6,  c.p.,  ai  fini  dell’  oblazione  ex artt. 162 e 162-bis c.p., come indici di commisurazione ex art. 133 c.p., in alcune ipotesi per la concessione della sospensione condizionale, in fase esecutiva per la concessione di misure premiali e clemenziali, salve le eccezioni di parte e legislazione speciale8 - si è espressa autorevole dottrina, la quale

considera la riparazione quale coefficiente della teoria della pena nella misura in cui la concepisce come base epistemologica della pena criminale, come post fatto che per la sua incidenza sulla soluzione del conflitto tra reo e vittima assurge a metro della punibilità9.

Tale dottrina che ha elaborato la figura del delitto riparato,10 promuove un concetto,

un’idea  di  pena  che  non  sia  più  un  raddoppio  del  male,  ma  che  possa  tener  conto  anche   della vittima in una prospettiva post-riparatoria, a partire dalla costruzione delle cornici edittali dei singoli reati. La riparazione, consistente in un facere positivo a favore della vittima o della collettività volto al ripristino dei beni e valori offesi, non riducibile alle sole fattispecie del risarcimento e della restituzione, ma indicativa di una serie eterogenea di condotte ( si pensi per esempio alla bonifica dei terreni inquinati, alla demolizione di opere abusive, al ripristino della verità a seguito di diffamazione o della produzione di un falso documentale) si porrebbe alla base  del   calcolo  teorico  e  dell’epistemologia  della  

7 Per una sintetica disamina delle modifiche previste dal presente disegno di legge cfr. L.MATARRESE

-S.ZIRULIA, Il Governo presenta alla Camera un articolato pacchetto di riforme del codice penale, del

codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, in www.penalecontemporaneo.it

8 Per uno sguardo alle ipotesi di parte e legislazione speciale in cui le condotte riparatorie rilevano come

cause estintive del reato, v.: M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?,

Jovene, 2015, 281 e ss.

9 v. M. DONINI Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in

www.penalecontemporaneo.it

10«Occorre una nuova regola di parte generale: il delitto riparato, titolo autonomo da collocare a fianco

del delitto tentato, con una cornice fortemente ridotta rispetto a quella attuale che ne prescinde; la sua riduzione comprende il fatto che una riparazione ci sia stata: la riparazione è quindi parte del suo contenuto sanzionatorio, costituita da una pena agita e da una pena subita. Se c’è stato anche risarcimento la riduzione può essere ulteriormente accresciuta anche oltre il livello sanzionatorio del tentativo» in M.

pena edittale, la quale troverebbe applicazione quando il danno causato dal reato non sia risarcibile e riparabile o in alternativa, qualora lo sia, in misura fortemente ridotta.

Tale assunto si pone in conformità ai canoni di extrema ratio, sussidiarietà e proporzionalità, ma prima ancora del principio di ragionevolezza che dovrebbe pur sempre  permeare  l’intero  ordinamento.  Una  pena  così  concepita  permetterebbe  infatti  di   evitare o per lo meno ridurre il fenomeno della duplicazione delle sanzioni che traggono origine dalla medesimo fatto, sulla base del principio del dialogo del meccanismo punitivo che consente un maggior coordinamento tra i vari settori giuridici. Essa, inoltre, si porrebbe in completa aderenza con quanto sancito all’art. 185 c.p.

In questa logica è possibile non solo regolare il rapporto tra autore del reato e vittima - danneggiato con effetti positivi per entrambe le parti, ma anche quello tra illecito civile e reato, con vantaggi per il sistema. Il reo sarebbe infatti soggetto a sanzioni presumibilmente più proporzionate, potendo oltretutto trarre soddisfazione e giovamento della risoluzione del conflitto con la vittima compatibilmente con la finalità rieducativa della pena11. La vittima - danneggiato avrebbe maggiori possibilità di ottenere una

ristorazione  dai  danni  patiti  senza  essere  costretta  ad  esercitare  l’azione  civile  se  non  per   ottenere un risarcimento per poste distinte. La giustizia ci guadagnerebbe in termini di risparmio di tempo e di efficienza12.

Questa  “visione”  si  interseca  armoniosamente  con  le  linee  prospettiche  emergenti  dal   panorama internazionale13 ed europeo in cui la vittima, figura centrale nel conflitto

generato dal reato, gode di rinnovato interesse a fronte del solco tracciato dagli studi vittimologici e della Restorative Justice14.

In  particolare,  a  livello  europeo  l’art.  16  §  2  della  direttiva  2012/29/UE15 richiede che

gli Stati membri promuovano «misure   per   incoraggiare   l’autore   del   reato   a   prestare  

adeguato risarcimento alla vittima», in recepimento del quale si pongono le proposte di

modifiche legislative in precedenza descritte.

11 Il risarcimento risulta compatibile con gli scopi della pena: con la prevenzione generale positiva nella

misura in cui può favorire l’integrazione sociale dell’individuo, con la prevenzione speciale, comportando quando spontaneo, la riappacificazione tra reo e vittima. Cfr. C. ROXIN, La posizione della vittima nel

diritto penale, in Ind. pen., 1989, 10.

12Ad avviso di alcuna dottrina la giustizia riparativa «consente di modificare geneticamente la risposta

punitiva in una dimensione equilibrata fra diritti della vittima e diritti dell’autore del reato, in chiave di riduzione massima della sofferenza di entrambi: in realtà, questo effetto… è destinato… a erodere le basi stesse di quel diritto penale classico, che l’idea ripartiva orienta verso una nuova comprensione del significato stesso della pena in generale», M. Donini, Il delitto riparato, cit, 2.

13 Cfr. M. VENTUROLI, La vittima nel sistema penale, cit., 81e ss.; AA.VV., Tutela della vittima e

mediazione penale, a cura di G. Ponti, Giuffré, 1995.

14Cfr. G. MANNOZZI, La giustizia senza spada. Uno studio comparativo su giustizia ripartiva e

mediazione penale, Giuffré, 2003; G.MANNOZZI –G.A.LODIGIANI, Formare al diritto e alla giustizia: per

un’autonomia scientifico-didattica della giustizia ripartiva in ambito universitario, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 133 ss.; M. DONINI, Il delitto riparato, cit., 1: l’Autore definisce la giustizia riparativa come «la novità politico-criminale più importante degli ultimi lustri, a livello internazionale, sul terreno della

prassi e della teoria della pena».

15 Tale direttiva adotta un concetto di vittima più ampio rispetto a quello contenuto nella decisione

quadro 2001/220/GAI svincolandola dal concetto penalistico di soggetto passivo del reato, ma non è questa la sede per affrontare tale tematica, v. S. ALLEGREZZA, La riscoperta della vittima nella giustizia penale

europea, in AA. VV. Lo scudo e la spada, Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e l’Italia, Utet, 2012

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