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La regola bard e l’ulteriore dubbio (esterno) sulla vittima

TRA RISCATTO E FUGA: LE PAROLE DELLA VITTIMA NEL CONTRADDITTORIO PROCESSUALE

4. La regola bard e l’ulteriore dubbio (esterno) sulla vittima

Occorre, a questo punto, comprendere dove, e come, le dichiarazioni testimoniali della persona offesa si collochino, dopo la modifica dell’art.  533  comma  1  c.p.p.,  alla  luce   della massima per cui le stesse non necessitano di riscontri e possono, da sole, fondare una  condanna.  Escludendo  l’evenienza  dell’alibi provato o confutato45, le situazioni di

interesse, come già delineato, sono quella in cui la voce della persona offesa é unica premessa  probatoria  e  quella  in  cui  la  sua  voce  e  quella  dell’imputato  sono  le  uniche  due   premesse probatorie46.

Il filtro giurisprudenziale delle parole della vittima resta quello della attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva (che, de facto assorbita dalla prima47, si ometterà di

ripetere),  ma  occorre  chiarire  se  questi  due  requisiti,  di  per  sé,  dimostrino  l’assenza  di   dubbi48 interni  ed  esterni  o  se  un’applicazione  surrettizia  delle  disposizioni  sui  riscontri  

41 Cenni alla sottile distinzione fra il novum in  parola  e  le  ipotesi  assolutorie  contemplate  dall’art.  530  

comma 2 c.p.p. in: M. TARUFFO, Fatto,  prova  e  verità  (alla  luce  del  principio  dell’oltre  ogni  ragionevole

dubbio), Opinioni a confronto, in Criminalia, 2009, 310; A. BARGI, La decisione sul fatto incerto, in Arch.

pen., n. 2, 2014, 17. Si consideri, poi, che il riferimento dovrebbe essere, più precisamente, ad un quintum genus, qualora si computasse  anche  l’evenienza  della  prova  positiva  dell’innocenza.

42 Specificazione che, a onor del vero, avvenne già, prima della codificazione della suddetta regola, per

merito di Cass., sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese, in dejure.

43 In analisi infinitesimale il concetto di intorno di un punto x rappresenta intervalli costituiti da punti

“molto  prossimi”  a   x. A completamento della metafora, si tratterebbe, nel caso di specie, di un intorno

sinistro di x (dove per x intendiamo il punto di condanna), in quanto x é estremo superiore.

44 Espressione   estrapolata   dal   (parzialmente)   diverso   contesto   dell’insufficienza   probatoria,   F.  

CORDERO, Procedura penale, cit., 994.

45 Il quale, a ben vedere, necessita di altra premessa probatoria per essere provato ovvero confutato,

divenendo alibi falso.  Diversa  é  l’ipotesi  dell’alibi affermato  dall’imputato  in  esame  e  fallito  - in quanto sprovvisto di ulteriori premesse probatorie che lo corroborino -, perché in tale ipotesi si rientrerebbe nel secondo caso-limite   di   cui   si   discorrerà.   Sui   diversi   contegni   della   giurisprudenza   in   relazione   all’alibi fallito   e   all’alibi falso, M. DEGANELLO, I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto

giurisprudenziale, Giappichelli, 2005, 34 ss.

46 L’analisi   che   segue   muove   dalla   premessa   che   «é   [...]   dalla   dialettica   tra   le   parti   - e non da

un’indimostrata  gerarchia  tra  i  mezzi  di  prova  - che deve emergere quale tra le versioni contrapposte sia la più attendibile», M. STELLIN, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, cit., 7.

47 F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 538 ss.

48 Ad  evitare  ridondanze,  di  seguito  si  ometterà  di  ripetere  il  requisito  della  “ragionevolezza”,  rinviando  

estrinseci (o sulla concordanza indiziaria, equivalente - a questi fini - sotto il profilo quantitativo) 49 sia imposta dal canone bard, così come interpretato da ultimo50.

Per  quanto  riguarda  l’ipotesi  delle  dichiarazioni  della  vittima  costituenti  l’unico   elemento   probatorio,   l’attendibilità   intrinseca   é   l’equivalente   positivo   dell’assenza   di   dubbio interno, per tanto una simmetria fra i due é ravvisabile nella misura in cui la vittima ricostruisca coerentemente e compiutamente gli avvenimenti - e, a corollario, sia ritenuta credibile -. Dubbio interno fugato, permane il dubbio esterno: maggiormente titolata a sollevare una contro ipotesi sarà la difesa, in assenza il giudice   d’ufficio51.

Dovendosi il dubbio ancorare a basi probatorie, e non a mere congetture, non potrà che relazionarsi - in  assenza  delle  dichiarazioni  dell’imputato  e  di  qualunque  altro  elemento  - alle dichiarazioni della vittima, unica premessa probatoria. Ma come fugarlo ricorrendo alle stesse dichiarazioni, in quanto altri elementi non vi sono, é questione arcana: confutare  un’ipotesi  ricostruttiva,  alternativa  alle  dichiarazioni,  ricorrendo  alle  medesime   parrebbe un vizio logico. È in re ipsa l’incompatibilità fra una ipotesi dichiarativa e una contro-ipotesi costruita ad esclusione della prima. Inevitabile diverrebbe, allora, il riscontro  nel  mondo  empirico,  nelle  risultanze  processuali,  per  dissipare  l’incertezza.  Ma   questo   é   impedito   dall’assunzione   di   base - l’assenza   di   elementi   aliunde emergenti - perché si sta guardando al caso-limite   in   cui   la   voce   della   vittima   é   prova   “solitaria”.   Soluzione  coatta  sarebbe,  di  conseguenza,  l’assoluzione  nell’ipotesi  di  quartum genus52.

Più   lineare   il   discorso   nell’ipotesi in cui vi siano anche le dichiarazioni dell’imputato   (e,   beninteso,   nessun   elemento   ulteriore).   Ipotizzando   nuovamente   l’assenza  di  dubbi  interni  sulle  dichiarazioni  della  vittima,  il  dubbio  esterno  potrà,  questa   volta,  sorgere  non  solo  d’ufficio,  ma  anche  grazie  all’esame  dell’imputato  (che  prospetti   una diversa ricostruzione dei fatti o un alibi) e sarà annientabile, per una sorta di proprietà riflessiva, dalla sua possibile intrinseca contraddizione. Tuttavia, al di fuori di questa autoconfutazione “suicida”   - l’incoerenza   nelle   parole   dell’imputato   -, avremo due dichiarazioni di segno opposto, ma intrinsecamente coerenti: nuovamente il mondo fenomenico esterno alle parole sarà indispensabile, se non si vorrà cadere nella decisione assolutoria. Per inciso, e a differenza del primo caso, si tratterà di assoluzione per il terzo dei  tre  motivi  già  sussistenti  prima  dell’introduzione  del  bard, cioè la contraddittorietà fra prove53.

In  entrambi  i  casi,  l’assenza  di  riscontri  impedirebbe  la  demolizione  del  dubbio esterno,   e   condurrebbe   all’assoluzione.   Resta   da   vedere   quale   destino   per   la   massima   giurisprudenziale secondo cui la voce della vittima da sola basti come prova della

49 Supra § 2. 50 V. note 37 e 38.

51 F. M. IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 468, dove si afferma: «Il giudice deve sempre porsi il

problema di una spiegazione alternativa dei fatti, anche se la difesa non lo fa. La logica non è una facoltà che il giudice può usare solo ad istanza di parte».

52 Supra § 3. 53 Supra § 3.

condanna, se si é testé ricostruita la difficoltà - o   meglio,   l’impossibilità   - di questa evenienza.

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