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La tentata fuga dal procedimento e l’“eterno ritorno”

TRA RISCATTO E FUGA: LE PAROLE DELLA VITTIMA NEL CONTRADDITTORIO PROCESSUALE

7.   La tentata fuga dal procedimento e l’“eterno ritorno”

Quanto al contraddittorio incidentale - rectius, incidente probatorio - un ulteriore approfondimento pare doveroso.

Nato come istituto eccezionale, sui presupposti della non rinviabilità e non rinnovabilità   della   prova   da   assumere,   divenne   un   “involucro”   destinato   a   raccogliere   plurime istanze, assumendo un ruolo, in punto di diritto e in punto di fatto, progressivamente più esteso82.   Soffermandosi   sull’ipotesi   di   incidente   probatorio  

“liberalizzato”83,  sono  individuabili,  a  compensare  una  giurisdizionalità  nell’assunzione  

della prova, alcune limitazioni di principi o prerogative84: assenza di pubblicità85; tensioni

77 L’espressione  de qua é di S. RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso

nel nostro ordinamento, cit. In argomento, diffusamente, H. BELLUTA, Un  personaggio  in  cerca  d’autore,

cit., 103 ss.

78 V. nota 66.

79 Si  allude  all’escussione  anticipata  di  un  soggetto  infrasedicenne,  al  di  fuori  dei  reati  tassativamente  

previsti  per  l’ipotesi  “speciale”,  senza  acconsentire  alla  discovery completa degli atti di indagine: Cass., sez. VI, 11 marzo 2008, n. 23705, in dejure. Per un approccio critico, F. CASSIBBA, Oltre Lanzarote, cit.,

3 ss.; analogamente, M. STELLIN, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU, cit., 12 nota 48.

80 V. H. BELLUTA, Un   personaggio   in   cerca   d’autore,   cit.   107   ss,   dove   l’Autore   suggerisce,   come  

extrema ratio,  la  sussunzione  della  vulnerabilità  sotto  la  lettera  b)  dell’art.  392  comma  2  c.p.p.

81 In   quest’ordine   di   idee,   si   suggerisce   una   discrezionalità   temperata   da   principi   analoghi   a   quelli  

previsti in materia di misure cautelari e un assoggettamento della procedura valutativa al contraddittorio, F. CASSIBBA, Oltre Lanzarote, cit., 8 ss.

82 Sull’istituto   in   generale:   F.   CORDERO, Procedura penale, cit., 867 ss; P. TONINI, Manuale di

procedura penale, cit., 555 ss; M. SCAPARONE, Procedura penale³, vol. 2, Giappichelli, 2013, 62 ss.; F. CAPRIOLI, Indagini preliminari e udienza preliminare, in CONSO – V. GREVI – M. BARGIS, Compendio

di procedura penale,   cit.,   621   ss.   Sull’istituto   in   particolare,   e   sulla   sua   storia:   P.   RENON, L’incidente  

probatorio nel procedimento penale, cit., 3 ss.

83 Supra § 6.

84 Il discorso può parimenti valere per le ipotesi ordinarie di incidente probatorio, ma nei confronti

dell’ipotesi  “speciale”  o  “liberalizzata”  assume  precipua  rilevanza  per  ciò  che  si  dirà  nel  prosieguo.

col   diritto   di   difesa   dell’imputato,   considerati   la   fluidità   dell’addebito   e   i   limiti   nella   conoscibilità degli atti di indagine86; carenza di immediatezza fra prova assunta e giudice

decidente 87 . Non avendo intenzione, a questi fini, di disconoscere la natura

“compromissoria”  dell'istituto  - teso  a  prevenire  la  possibile  “riemersione  probatoria”  di   dichiarazioni unilateralmente rese88 -,   é   possibile,   quantomeno,   replicare   all’ultimo   e  

principale rilievo - il difetto di immediatezza -.

Sotto la vigenza della Decisione quadro 2001/220/GAI89 si evidenziò, non a torto,

come  la  medesima  non  imponesse  l’escussione  anticipata  della  vittima  tout court90; oggi,

per converso, il rinnovato diritto europeo, per bocca della Direttiva 29/2012, si esprime chiaramente: la vittima - senza ulteriori aggettivazioni - deve essere audita «senza indebito ritardo»91. In secondo luogo, si consideri che il principio di immediatezza non

trova   sede   pacifica   nelle   disposizioni   costituzionali   sul   “giusto   processo”,   potendosi, dunque, ammettere compressioni al medesimo92. In terzo luogo, non si può tacere che il

dibattimento - declamato  come  regola  antitetica  all’eccezione  dell’incidente  probatorio93

- dovrebbe, in un modello accusatorio, assumere le più acconce vesti della residualità, per la presenza di riti speciali a necessaria funzione deflativa94. Da ultimo, e ad colorandum,

86 F. R. DINACCI, L’art.  190-bis c.p.p.: controriforma del diritto probatorio, in Arch. pen., n. 3, 2014,

5. Nonostante la discovery totale degli atti nel caso di specie, si tratta di un contraddittorio esercitato rebus

sic stantibus, non potendosi escludere gli «imprevedibili sviluppi  dell’accusa»,  P.  FERRUA, La prova nel

processo penale,  cit.,  100.  Da  un’opposta  prospettiva,  rileva  anche  il  pregiudizio  per  le  indagini  derivante  

della già citata discovery totale: G.GIOSTRA, La testimonianza del minore, cit., 102; F. CASSIBBA, La tutela

dei  testimoni  “vulnerabili”, in AA.VV., Il  “pacchetto  sicurezza”  2009.  Commento  al  d.l.  23  febbraio  2009,  

n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009 n. 94, a cura di O. Mazza - F. Viganò,

Giappichelli, 2009, 319 ss; G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali, cit., 990.

87 Funditus, D. CHINNICI, L’immediatezza  nel  processo  penale, Giuffrè, 2005, 59 ss.

88 Cenni  all’insidia  di  condanne  fondate  su  recuperi  di  verbali  ex art. 512 c.p.p. o su testimonianze de

relato sulle dichiarazioni del minore in: F. CASSIBBA, La  tutela  dei  testimoni  “vulnerabili”, cit., 310 ss.; G. GIOSTRA, La testimonianza del minore, cit., 1025. A proposito di testimonianza de relato in relazione a

minori, B. LAVARINI, La testimonianza indiretta sulle dichiarazioni del minore, in Legisl. pen., n. 3, 2014,

233 ss.

89 Antecedente   normativo   della   Direttiva   2012/29/UE,   la   quale   all’art.   30   prescrive:   «La   decisione  

quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano  all’adozione  della  presente   direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.». Per una veduta sulle fonti europee, in materia di vittima, precedenti alla Direttiva in parola, M. VENTUROLI, La tutela della vittima nelle fonti europee, in Dir. pen. cont., n. 3 - 4, 2012, 86 ss.

90 In questo senso, A. CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima del reato, in Riv. dir. proc.

2012, 347 ss.

91 V. nota 75.

92 Si  afferma  l’assenza  del  principio  nel  dato  testuale  dell’art  111  Cost.,  ma  se  ne  rileva  comunque  la  

copertura costituzionale, in D. CHINNICI, L’immediatezza  nel   processo  penale, cit., 9 ss; similmente, P.

FERRUA, Il giusto processo, Zanichelli, 2012, 89 ss.

93 P. RENON, L’incidente  probatorio  nel  procedimento  penale, cit., 66 ss, laddove si afferma che «se il

dibattimento rimane, nonostante tutto, il luogo fisico e simbolico con cui identificare il processo, l’assunzione  della  prova  fuori  da  quel  contesto  (e  dalle  garanzie ivi previste) non può che rappresentare a sua  volta  un’eccezione».

un’esplicita   e   consistente   deroga   al   principio   di   immediatezza   é   prevista   nel   giudizio   d’appello,  laddove  si  confina  la  rinnovazione  istruttoria in ipotesi eccezionali95.

Chiarita, ai fini della protezione del teste-vittima, la plausibilità del ricorso all’istituto  in  questione  - nella  sua  forma  “liberalizzata”  -96, e rammentato, tuttavia, che

all’offeso  é  dato  un  semplice  potere  di  sollecitazione indiretta nei confronti del pubblico ministero97, resta da analizzare un paradosso.

Il   complesso   normativo   che   si   é,   sinora,   illustrato   ha   ragion   d’esistere   se   al   soggetto vulnerabile, che abbia già fornito prova dichiarativa98, sia impedito il reingresso

nel circuito processuale: per questo il legislatore ha funzionalmente eretto un «argine normativo»99 - l’art.  190   bis comma 1-bis c.p.p.100 - ad evitare successive riescussioni

sulle medesime circostanze, le quali frusterebbero gli obiettivi di preservare  l’integrità   psicofisica del vulnerabile101 e di impedire la perdita di attendibilità inerente a

rievocazioni  più  o  meno  “guastate”  dal  trascorrere  del  tempo102. Trattasi di una deroga al

diritto alla prova e al principio di oralità-immediatezza103, deroga che potrebbe poggiare

95 Per inciso, in evidente contraddizione con un giudizio di primo grado fondato sul contraddittorio nella

formazione della prova: G. LOZZI, Lezioni di procedura penale8, Giappichelli, 2013, 675 ss; M. CHIAVARIO, Diritto processuale penale. Profilo Istituzionale5, Utet, 2012, 633.

96 Tra i fattori scatenanti il - sempre più frequente - ricorso  all’incidente probatorio é anche annoverabile

l’eccessiva  durata  del  procedimento,  T.  RAFARACI, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie,

Opinioni a confronto, in Criminalia, 2010, 273.

97 L’impossibilità   di   formulare   direttamente,   da   parte   della   persona offesa, la richiesta di incidente

probatorio é stata ritenuta, nella sentenza 21 dicembre 2011 della Corte di giustizia UE, conforme ai dettami della, allora vigente, Decisione quadro 2001/220/GAI, V. L. LUPÀRIA, Vittime vulnerabili e incidente

probatorio: la normativa italiana supera il vaglio della Corte UE, in www.penalecontemporaneo.it, 21

dicembre 2011; dello stesso Autore, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, cit., 46.

98 L’inciso  vale  a  precisare  che  - a questi fini - non si prenderà in considerazione il problema - altrettanto

rilevante - dell’audizione,   spesso   ripetuta   e   da   parte   di   diversi   soggetti,   dell’offeso   vulnerabile,   in   particolare minore, nel corso delle indagini preliminari e a scopo meramente investigativo. Per degli spunti: L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., 434 ss; B. PIATTOLI, Audizione protetta del

minore e tutela delle vittime di reato, in AA.VV., Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, cit., 168 ss.

99 S. RECCHIONE, Le  vittime  da  reato  e  l’attuazione  della  Direttiva  29/2012/UE, cit., 8.

100 Per   una   disamina   dell’articolo   in   parola   - nei suoi due commi -, G. ILLUMINATI, Ammissione e

acquisizione   della   prova   nell’istruzione dibattimentale, in AA.VV., La prova nel dibattimento penale, Giappichelli, 2010, 84 ss; A. SARNO, L’ammissione  della  prova  in  dibattimento, Giappichelli, 2012, 171

ss.

101 Con riferimento al minore, C. PANSINI, Le dichiarazioni del minore nel processo penale, cit., 124 ss. 102 G. ILLUMINATI, Ammissione  e  acquisizione  della  prova  nell’istruzione  dibattimentale, cit., 90, nota

41.

103 Sulla  natura  eccezionale  dell’articolo  190-bis c.p.p.,  rispetto  al  modello  di  letture  tracciato  dall’art.  

511 c.p.p.: G. ILLUMINATI, Ammissione  e  acquisizione  della  prova  nell’istruzione  dibattimentale, cit., 87,

dove   si   constata   la   «prevalenza   alla   dichiarazione   scritta   rispetto   all’escussione   orale»;;   F.   CORDERO,

Procedura penale, cit., 661 dove si nota, icasticamente, che «il giudice, avendo sotto mano le scritture,

meno concede alle effusioni orali, meglio é»; C. VALENTINI, Cronaca  di  una  morte  annunciata:  l’incidente  

sugli artt. 2 Cost.104 e, con precipuo riferimento al minore, 31 comma 2 Cost.105. Ma sul

punto  v’é  controversia.

Invero,  da  un  primo  angolo  di  osservazione,  si  denuncia,  nell’articolo  in  questione,   la «controriforma in senso inquisitorio»106, forse trascurando i fondamenti normativi di

rango costituzionale testé citati107, e rivendicando, per lo più, un diritto alla prova come

ab-solutus strumento a disposizione delle parti, impenetrabile alle istanze di tutela di

soggetti particolarmente fragili.

Da un opposto angolo di osservazione, si manifesta perplessità per il mancato coordinamento dei casi previsti ex l’art.  190-bis comma 1-bis c.p.p. con quelli legittimanti l’incidente  probatorio  ex art. 392 comma 1-bis c.p.p.,  auspicando  l’espansione  del limite alla riedizione dibattimentale, sino a raggiungere una simmetria fra le due norme108:

chiaro l'intento di scongiurare la moltiplicazione delle audizioni, fenomeno che, paradossalmente, risulta - per una eterogenesi dei fini - alimentato dalla possibilità del contraddittorio incidentale 109-.

Infine, vi é la prospettiva di chi ritiene il difetto di coordinamento un elemento sintomatico della diversa ratio che   guida   le   due   norme:   in   parole,   solo   l’art.   190-bis comma 1-bis muoverebbe  dall’esigenza  di  tutelare  i  testimoni  vulnerabili,  sussistendo  per   l’incidente  probatorio  “speciale”  una  diversa  giustificazione,  ovverosia  la  non  rinviabilità   dovuta al rischio che, nel contesto di una relazione di dipendenza fra vittima e carnefice, prevalgano le ragioni di conservazione della relazione in danno della genuinità della deposizione110.

Esaurito il panorama, il balancing risulta problematico: occorre comprendere se il diritto alla prova, costituzionalmente tutelato, si espanda fino ad esigere rinnovamenti

104 Più in generale, convengono su tale fondamento costituzionale, a tutela delle prerogative di vittime

vulnerabili: L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, cit., 77 ss - 433 ss, richiamando, fra

l’altro,  le  sentenze  Corte  cost.,  29  gennaio 2005, n. 63 e Corte cost., 30 luglio 1997, n. 283; con precipuo riferimento alle vittime di delitti a sfondo sessuale, G. DI CHIARA, Delitti contro la libertà sessuale e dignità

della vittima: la tutela nel processo, in AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, I, Diritto processuale

penale, a cura di P. Corso - F. Peroni, La Tribuna, 2010, 315 ss.

105 Il   riferimento   concerne,   per   l’esattezza,   la   tutela   della   personalità   dei   minori   in   relazione   alla  

possibilità  dell’ammissione  all’incidente  probatorio  a  prescindere dal reato per cui si procede: F. CASSIBBA,

La  tutela  dei  testimoni  “vulnerabili”, cit., 317 ss.

106 V. GAROFOLI, Artt. 190 e 190-bis c.p.p.: dal metodo della giurisdizione al sistema del doppio

binario, in Dir. pen. proc., 2008, 945; espressione analoga in F. R. DINACCI, L’art.  190-bis c.p.p, cit., 1. Il

regime differenziato violerebbe, oltretutto, il principio di uguaglianza, P. FERRUA, La prova nel processo

penale, cit., 101.

107 D. CHINNICI, L’immediatezza   nel   processo  penale, cit., 88, dove si afferma, con riferimento alle

deroghe al contraddittorio ex art.  111  Cost,  che   «l’esigenza  di  tutela  della   fonte  di  prova  dal  rischio  di   intimidazioni,  violenza,  “usura”  o  privacy, posta, di volta in volta, alla base del regime particolare di cui all’art.  190-bis c.p.p., non sembra poter trovare copertura costituzionale in nessuna di quelle deroghe».

108 Opinione consolidata, cfr. G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie processuali,

cit., 991; H. BELLUTA, Un personaggio  in  cerca  d’autore, cit., 110 ss; F. CASSIBBA, La tutela dei testimoni

“vulnerabili”, cit., 320 ss; T. RAFARACI, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, cit., 269;

S. RECCHIONE, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni a confronto, ivi, 2010, 281 ss.

109 S. RECCHIONE, Le  vittime  da  reato  e  l’attuazione  della  Direttiva  29/2012/UE, cit., 8. 110 A. CAPONE, Incidente probatorio e tutela della vittima del reato, cit., 353 ss, 356 ss.

o se, piuttosto, valga il broccardo repetita (non) iuvant, in conformità alla Direttiva 2012/29/UE,  la  quale,  come  già  notato,  afferma,  all’art.  20  lettera  b,  che  «il  numero  delle   audizioni della vittima sia limitato al minimo»111.

Va rilevato che la giurisprudenza tenta, per piccoli passi, di accostarsi alla seconda soluzione: in primis giungendo ad applicare il criterio della «manifesta irrilevanza» ex art.  190  comma  1  c.p.p.  in  modo  particolarmente  rigido,  laddove  le  lacune  dell’art. 190-

bis comma 1-bis - dovute  al  catalogo  di  reati  tipizzati,  ed  al  limite  dell’infrasedicenne  -

consentano margini di riedizioni dibattimentali traumatizzanti 112 ; in secundis,

accogliendo  un’esegesi  dell’art.  512  comma  1  c.p.p.  a  tal  punto  generosa  da  valutare come “imprevedibile  irripetibilità  sopravvenuta”  una  condizione  di  aggravato  stress (ostativa all’escussione  del  minore)113.

Ricapitolando:  ad  impedire  la  rinnovazione  del  “rito  testimoniale”  del  vulnerabile,   soccorrerebbero - in ordine di decrescente plausibilità - gli artt. 190-bis comma 1-bis, 190 comma 1, 512 comma 1 c.p.p.114.  All’occhio  dell’interprete  non  può,  tuttavia,  sfuggire  

l’irrazionalità  di  un  sistema  così  congegnato,  che  prediliga  il  “dogma”  della  tassatività115

- benché sprovvista di raccordi funzionali tra norme116 - in luogo di un individual

assessment,   e   al   tempo   stesso   tolleri   la   “torsione”,   per   via   giurisprudenziale,   di  

disposizioni - gli artt. 190 comma 1 e 512 comma 1 c.p.p. - le cui rationes sono estranee allo scopo di cui si discorre. L’“eterno  ritorno”,  sullo  scenario  processuale,  del  dichiarante   fragile é fenomeno da interdire per via legislativa, non potendo la Corte costituzionale adottare   sentenze   additive   con   riferimento   all’art.   190-bis c.p.p.117, e non dovendo il

giudice ordinario prodigarsi in tecniche elusive delle strettoie normative.

In  attesa,  dunque,  dell’ennesima  novella  riformatrice:  spes ultima dea est.

111 Supra § 3.

112 Cass., sez. III, 22 maggio 2013, n. 6095, in dejure. In argomento, S. RECCHIONE, Le vittime da reato

e  l’attuazione  della  Direttiva  2012/29/UE, cit., 15, nota 32.

113 Cass., sez. III, 25 settembre 2000, n. 3059, in dejure; v. F. CASSIBBA, La tutela dei testimoni

“vulnerabili”, cit., 311 nota 44; P. FERRUA, La prova nel processo penale, cit., 148 ss.

114 La cui applicazione non richiede, evidentemente, una precedente escussione in incidente probatorio,

ponendosi  già  in  chiave  di  deroga,  sorretta  dall’art.  111  comma  5  Cost.,  al  contraddittorio  nella  formazione   della  prova.  Sull’argomento,  M.  STELLIN, Il contributo testimoniale della vittima tra Cassazione e CEDU,

cit., 18 ss.

115 H. BELLUTA, Eppur si muove, cit., 155.

116 La mente corre alle asimmetrie su cui v. note 69 e 108.

117 Più  precisamente,  sarebbe  preclusa  un’estensione  applicativa  al  maggiorenne  persona offesa, per la

diversità di situazioni immaginabili - e, dunque, per la diversità di soluzioni prospettabili dal legislatore -, ma non sarebbe preclusa - al  più,  sarebbe  doverosa,  in  ossequio  all’art.  3  Cost.  - l’estensione  a  quei  reati,   non contemplati dalla norma de quo,   coinvolgenti   l’infrasedicenne,   ovvero   l’estensione   al   minorenne   ultrasedicenne o, ancora, al maggiorenne infermo di mente: G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema

8. Conclusioni

Nella consapevolezza che «tanto e altro può darsi o dirsi»118, occorre, tuttavia,

pervenire ad un epilogo.

Da   quanto   osservato,   le   parole   della   vittima   sembrano   seguire   un   “moto   pendolare”:   passando   per   uno   stadio   di   “riscatto”   - la formazione del contributo testimoniale -,   talvolta   intraprendono   “la   via   della   fuga”   dall’esame   incrociato   o,   addirittura, dal procedimento penale - col rischio, beninteso, di patire un eccessivo svilimento, sul piano valutativo119-. Ed é proprio tale oscillazione a rendere difficile, se

non impossibile, la formulazione di una compiuta teoria descrittiva120 attorno  all’effettiva

portata  probatoria  delle  dichiarazioni  in  questione.  Ancora  più  ostico  sarebbe  l’approdo   ad una filosofia normativa121,   sebbene   siano   affiorati,   nel   corso   dell’analisi,   auspici   o  

inviti  a  modificazioni  dell’esistente  scenario  legislativo  e  giurisprudenziale.

A suggello del discorso, non può che constatarsi la perenne dialettica tra i diversi fini  cui  aspira  l’ordinamento  processualpenalistico:  da  un  canto,  l’accertamento  dei  fatti,   la  protezione    dell’offeso,  la  repressione  dei  reati;;  dall’altro,  la  custodia delle garanzie difensive  dell’imputato.  Se  incerti  sono  i  confini  fra  queste  varie  istanze,  certo  é  il  metodo   per individuarne una sintesi: il contraddittorio, nelle sue varie gradazioni122.

118 E. MONTALE, Satura II, Ex voto.

119 Il rischio di una eccessiva perdita di credibilità é paventato da H. BELLUTA, Un personaggio in cerca

d’autore, cit., 102 ss.

120 Cenni   alla   distinzione   fra   “teoria   descrittiva   del   diritto”   e   “filosofia   normativa   del   diritto”   in   M.  

BARBERIS, Manuale di filosofia del diritto, Giappichelli, 2011, 2 ss.

121 V. nota precedente.

122 Il  riferimento  é  al  contraddittorio  in  senso  “oggettivo”  e  alla  sua  «forza  epistemica»,  P.  FERRUA, La

TUTELA DELLA VITTIMA E PREROGATIVE DELL’IMPUTATO  NEL  

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