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Incursioni nella sfera dinamica

TUTELA DELLA VITTIMA E PREROGATIVE DELL’IMPUTATO NEL SEGMENTO CAUTELARE: UN DIFFICILE BILANCIAMENTO

5. Incursioni nella sfera dinamica

Meritano, infine, un breve cenno i più significativi mutamenti, relativi al rapporto vittima–imputato, che hanno interessato la fase dinamica del binario cautelare.

L’art.  282–quater ammette la possibilità di valutare, ai fini della modifica o della sostituzione  della  cautela  applicata,  la  proficua  frequenza  da  parte  dell’imputato  di  un   programma antiviolenza, valorizzando così, sul piano applicativo, eventuali attenuazioni della pericolosità del soggetto83.

Le innovazioni più rilevanti si registrano proprio sul piano della variatio cautelare, ossia,  più  precisamente,  sul  versante  della  revoca  e  della  sostituzione:  l’art.  6  §§  5  e  6   della  Direttiva  29/2012,  così  come  l’art.  56  §  1  lett.  b)  della  Convenzione  di  Istanbul  – delineando un panorama di tutele più esteso rispetto a quello previsto dal case law della Corte di Strasburgo84 – sanciscono  il  c.d.  diritto  all’informazione,  prescrivendo  agli  Stati  

membri  di  rendere  la  vittima  edotta  (quantomeno  in  caso  di  pericolo)  circa  l’evoluzione   dello status libertatis dell’imputato.   In   conformità   ai   vincoli   europei   il   legislatore,   modificando  l’art.  299  c.p.p.,  ha  introdotto,  in  seno  alla  norma  de qua, un comma 2–bis che sancisce un obbligo di comunicazione, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio assistenziali e al difensore della persona offesa (o, in mancanza, alla vittima stessa) dei provvedimenti di revoca, sostituzione in melius o applicazione con modalità meno gravose, afferenti alla maggior parte delle misure coercitive85, ove applicate in relazione

a «delitti commessi con violenza alla persona»; la norma tralascia, peraltro, ulteriori e più

83 La norma in esame inaugura, peraltro, il novero degli adempimenti comunicativi. Per quel che rileva

in parte qua,  giova  rammentare  l’obbligo  di  comunicare  i  provvedimenti  applicativi  delle  misure  di cui agli

artt. 282–bis e ter alla persona offesa, nonché ai servizi socio assistenziali del territorio. A seguito dell’attuazione   della   Direttiva   2011/99/UE   sull’ordine   di   protezione   europeo,   avvenuta   con   il   d.lgs   11   febbraio 2015, n. 9, le due species di misure  cautelari  si  prestano,  altresì,  a  costituire  il  punto  d’abbrivio  di   una  tutela  la  cui  portata  trascende  i  confini  nazionali  (art.  5,  comma  1):  ai  sensi  dell’  art.  282–quater, comma 1–bis, la persona offesa è, quindi, informata circa la possibilità di  chiedere  l’emissione  di  un  ordine  di   protezione   europeo,   il   cui   presupposto,   stando   all’art.   5   della   Direttiva   è   appunto   l’adozione,   da   parte   dell’autorità  dello  stato  di  emissione,  di  una  misura  protettiva  implicante  per  il  soggetto  pericoloso:  «a)   divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; b) divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o c) divieto o regolamentazione   dell’   avvicinamento   alla   persona   protetta   entro   un   perimetro   definito»:   sul   punto,   A.   BALSAMO, Il contenuto dei diritti fondamentali, in AA.VV., Manuale di procedura penale europea, a cura

di R. E. KOSTORIS, Giuffrè, 2014, 137; M. CAGOSSI, L’  ordine  di  protezione  europeo  fa  il  suo  ingresso  

nell’ordinamento  italiano, in www.penalecontemporaneo.it

84 Nonostante i Giudici di Strasburgo abbiano talvolta affermato che gli artt. 2 e 3 della Convenzione,

nel  loro  portato  procedurale,  richiedono  il  coinvolgimento  effettivo  della  vittima  nel  corso  dell’inchiesta   (Corte EDU, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, § 211), finalità che implica tanto il tempestivo ascolto della persona  offesa,  quanto  l’informativa  circa  il  progredire  del  procedimento  (Corte  EDU,  GC,  17  settembre   2014, Mocanu ed altri c. Romania, § 349 e ss.), la Corte europea ha ritenuto che «non si può interpretare la Convenzione come se essa imponga agli Stati un obbligo generale di rendere edotta la vittima di maltrattamento   dei   procedimenti   penali   nei   confronti   dell’autore   del   reato,   nonché   dell’   eventuale   liberazione condizionale o del trasferimento agli arresti domiciliari». Corte EDU, 27 maggio 2014, Rumor

c. Italia, § 72, traduzione del Ministero della Giustizia).

85 Restano escluse dal meccanismo le sole misure concernenti il divieto di espatrio (art. 281) nonché

numerose ipotesi di mutamento della condizione in vinculis (impugnazioni, scadenza dei termini ecc.)86.

Il legislatore italiano pare, inoltre, essersi spinto oltre il singolo monito europeo, fondando  un  autentico  diritto  alla  partecipazione  della  vittima  nell’incidente  cautelare87:

ai  sensi  dell’art.  299,  commi  3  e  4–bis, la richiesta di revoca o sostituzione delle suddette misure – fuori   dai   casi   di   presentazione   in   sede   d’interrogatorio   di   garanzia88 – dovrà

essere  notificata,  a  cura  della  parte  istante,  a  pena  d’inammissibilità89, presso il difensore

della persona offesa o, in mancanza, alla vittima stessa90. La ratio di tale adempimento è

quella  di  porre  l’offeso  nelle  condizioni  di  presentare  memorie  entro  il  termine    di  due   giorni  dall’avvenuta  notifica91. Si tratta di una facoltà che consente, dunque, alla vittima

d’interloquire  in  ordine  all’esercizio  del  potere  coercitivo,  prerogativa  di  cui  (citando  Max   Weber)92 l’apparato  statale  è  tradizionalmente  monopolista93: tale modello partecipativo

sembra, pertanto, allontanare ulteriormente la figura della persona offesa dal paradigma di mero soggetto94.

Almeno due annotazioni risultano ancora doverose.

L’obbligo   di   notifica   aggrava   ulteriormente   la   difesa   dell’imputato,   finendo   per   incrementare i tempi della procedura, soprattutto nel caso in cui la vittima non abbia provveduto né a nominare un difensore, né a designare un domicilio95. Il dato normativo

86 Così, R. A. RUGGIERO, La tutela processuale della violenza di genere, in Cass. pen., 2014, 2356. 87 Sul punto, cfr., anche, H. BELLUTA, Revoca o sostituzione di misura cautelare e limiti al

coinvolgimento della vittima, in www.penalecontemporaneo.it. Il considerando n. 33 della Direttiva

29/2012  ammette,  del  resto,  pure  un  diritto  all’informazione  in  merito  all’eventuale  possibilità  d’impugnare   il   provvedimento   di   scarcerazione   dell’autore   del   reato,   ove   tale   facoltà   sia   prevista   nell’ordinamento   nazionale.

88 L’eccezione  suddetta,  in  realtà,  è  contemplata  solo  dalla  prima  norma:  non  sembrano,  tuttavia,  porsi  

ostacoli   all’applicazione   della   stessa   anche   nel   corso   della   fase   successiva   alla   chiusura   delle   indagini   preliminari. Esclude,  inoltre,  l’obbligo  di  notifica  anche  laddove  la  richiesta  sia  stata  presentata  in  udienza   (cfr. art. 299, comma 4–bis, primo periodo), G. SPANGHER,L’attività  del  difensore  d’ufficio, in AA.VV., Quaderni  per  la  Formazione  Professionale  dell’Unione delle Camere Penali Italiane – La  difesa  d’ufficio,

serie diretta daG. SPANGHER,vol. I, Le misure cautelari, Pacini Editore, 2015,24.

89 Inammissibilità  che  «deve  potere  essere  rilevata  d’ufficio  fino  al  formarsi  del  giudicato,  senza  che  

possano verificarsi forme, non previste dalla legge, di sanatoria» (Cass., sez. II, 20 giugno 2014, n. 29045, in Cass. pen., 2015, 211).

90 Qualora  non  sia  stato  nominato  un  difensore  (cfr.  art.  33  norme  att.)  la  legge  fa,  tuttavia,  salva  l’ipotesi  

in cui la vittima abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio.

91 Trattasi di un termine acceleratorio per la vittima e il difensore, dilatorio per il giudice. La prerogativa

in oggetto, pur non trovando esplicita enunciazione in seno al comma 4–bis (che prescrive unicamente la notifica), viene comunque riconosciuta dalla Suprema corte, stante la ratio dell’obbligo  informativo:  Cass.,   sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717, in www.processopenaleegiustizia.it.

92 In generale cfr. A. ABAT I NINET, Constitutional Violence. Legitimacy, Democracy and Humar

Rights, Edinburgh University Press, 2013, 90 e ss.

93 Così,   anche,   a   proposito   di   un   futuribile   controllo,   da   parte   dell’offeso,   sull’inerzia   del   p.m.  

nell’esercizio  del  potere  cautelare,  S.  RECCHIONE, Le vittime da reato e l’attuazione  della  direttiva  2012\29

ue: le avanguardie, i problemi, le prospettive, in www.penalecontemporaneo.it, 17.

94 Ciononostante,  l’offeso  «è  ancora  un  postulante,  nonostante  i  molti  diritti.  Gli  mancano  i  poteri  della  

parte: non agisce, né formula petita  sul  merito;;  meno  che  mai  impugna  ed  è  escluso  dall’  istruzione  attiva   (culminante negli esami diretti)»: così, F. CORDERO, Procedura penale, 2012, cit., 277.

95 Così, anche, Così, A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere, in Proc.

pen. giust., 2, 2014, 100; M. BONTEMPELLI, Novità nella procedura di revoca e sostituzione, in Misure

cautelari ad personam, cit., 155 e ss.; E. M. CATALANO, La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 UE

e nella giurisprudenza delle Corti europee, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 1804; A. PROCACCINO,

prescrive,   infatti,   la   contestuale   notificazione   della   richiesta:   secondo   l’opinione   che   appare preferibile, la notificazione dovrebbe, quindi, essersi già perfezionata al momento della   presentazione   dell’istanza96. Ecco, dunque, frapporsi ulteriori ostacoli al diritto

dell’imputato  ad  ottenere  un  tempestivo  adeguamento  della  misura  in  essere  che  più  non   corrisponda alle esigenze del caso concreto, stante la discrasia rispetto alla situazione cristallizzata  nell’ordinanza  applicativa97.

Un’ulteriore  complicazione  è  costituita  dalla  vaghezza  della  categoria  delittuosa  cui   l’obbligo  si  riferisce:  tale  nozione  – secondo alcuni troppo ampia, in quanto suscettibile di comprendere fattispecie in relazione a cui il coinvolgimento della vittima non sembra trovare giustificazione98 – desta, invece, numerosi dubbi in ordine alla possibilità di

sussumere al suo interno reati a forma libera (quale è, ad esempio, la fattispecie di cui all’art. 572 c.p.)99 o rispetto ai quali la violenza è prevista quale modalità di realizzazione

della condotta alternativa alla minaccia100.

Interventi   di   “ortopedia   interpretativa”,   basati   sull’intentio legis e sul principio d’interpretazione   conforme101 o   sull’affascinante bipartizione tra violenza reale e

violenza personale102, per quanto suggestivi, dovrebbero comunque essere conciliati col

favor libertatis che impone, soprattutto in questa sede103, una puntuale applicazione del

principio di tassatività delle invalidità processuali e delle correlative sanzioni104. Detto

principio è stato già, per altro verso, recentemente eluso dalla Suprema corte che, seppure

alla violenza di genere, cit., 9; R. A. RUGGIERO, La tutela processuale della violenza di genere, cit., 2352

e ss.

96 Ampiamente, sul punto, D. POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013, in

Cass. pen., 2014, 982; la già citata Cass., sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717 ammette che la richiesta possa

essere accompagnata anche dalla prova del mero avvio della procedura di notifica (tale conclusione non esclude,   tuttavia,   il   rallentamento   dell’iter, dovendosi comunque attendere il perfezionamento della notificazione, nonché il decorso del termine di due giorni entro  cui  il  difensore  e  l’offeso  possono  presentare   memorie).

97 Sul punto cfr., anche, G. PAVICH, La nuova legge sulla violenza di genere, in Cass. pen., 2013, 4320. 98 Sul punto, A. DIDDI, Chiaroscuri nella nuova disciplina, cit., 99; distingue, infatti, tra «le ipotesi in

cui  l’azione  violenta  è  del  tutto  occasionale  (come  è  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  rapine  in  danno  di   persone   offese   sconosciute   all’imputato),   da   quelle   in   cui   la   condotta   violenta   si   caratterizza   anche   per   l’esistenza  di  un  pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui perciò la violenza alla persona è per così dire mirata in danno di una determinata persona offesa», G.i.p. Trib. Torino 4 novembre 2013, in www.penalecontemporaneo.it.

99 Prescrive la notifica in relazione al delitto ex art. 612–bis c.p., Trib. Roma, 10 novembre 2014, in

DeJure.

100 Ampiamente, sul punto, A. PROCACCINO, L’avvento  della  persona  offesa  nelle  dinamiche  custodiali,

cit., 94 e ss.

101 Richiama entrambi i summenzionati criteri, con particolare riguardo ai consideranda n. 17 e n. 18

della  Direttiva  29/2012  che  definiscono,  rispettivamente,  le  nozioni  di  “violenza  di  genere”  e  di  “violenza   nelle  relazioni  strette”,  D.  POTETTI, Il nuovo art. 299 c.p.p., cit., 979 e ss. Secondo A. MARANDOLA, Nuove

norme in materia di violenza di genere: aspetti processuali, in Studium Juris, 2014, 530, tale «locuzione

che attiene alla violenza di genere e ai casi in cui la violenza riguarda un terzo, esclude non poche fattispecie che, pur analoghe, risultano carenti di quella connotazione».

102 Il secondo termine della dicotomia include, infatti, tanto la violenza fisica quanto quella psichica:

sul punto, F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio, Padova, 2014, 50 e

ss.

103 La precarietà  dell’accertamento  e  la  carenza  di  contraddittorio  in  sede  applicativa  rendono,  infatti,  

necessaria  una  immediata  valorizzazione  degli  elementi  suscettibili  di  reintegrare  l’indagato  nell’esercizio   delle  proprie  libertà,  senza  l’interposizione  d’interessi facenti capo a soggetti terzi rispetto al destinatario della misura cautelare: sul punto, cfr. C. IASEVOLI, Pluralismo delle fonti e modifiche al c.p.p., cit., 1400.

obiter dictum, ha sancito la doverosità della notifica, per quanto non prevista dal dettato

normativo105, anche qualora  l’istanza  tenda  ad  ottenere  l’applicazione  della  cautela  con  

modalità meno gravose106.

105 Così, M. BONTEMPELLI, Novità nella procedura di revoca e sostituzione, cit., 162 e ss.

106 Così la nota Cass., sez. VI, 5 febbraio 2015, n. 6717: la Suprema corte è pervenuta a tale conclusione

sulla  scorta  tanto  «dell’oggettivo  collegamento logico- sistematico tra il primo ed il secondo inciso della disposizione di cui al citato comma 4 bis», quanto «della ratio della previsione normativa e della particolare estensione degli oneri informativi stabiliti in favore della vittima di determinate fattispecie incriminatrici dalla normativa Europea ed internazionale cui le norme interne hanno inteso dare attuazione».

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