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Le parole della vittima in fuga “dal” contraddittorio, “dal” procedimento

TRA RISCATTO E FUGA: LE PAROLE DELLA VITTIMA NEL CONTRADDITTORIO PROCESSUALE

6.   Le parole della vittima in fuga “dal” contraddittorio, “dal” procedimento

Altro profilo di interesse é la protezione della vittima, nella veste di testimone, “nel”  e  “dal”  processo  penale62. La formula non costituisce endiadi, ed esige chiarimenti.

La   tutela   “nel”   processo   di   vittime   cosiddette   “vulnerabili”   o   “fragili”63 riceve

attenzione  da  tempo:  noti  i  percorsi  intrapresi  dalla  Corte  europea  dei  diritti  dell’uomo,   tesi a individuare un delicato contemperamento fra la protezione del testimone - quand’anche  vittima  -,  attraverso  l’attenuazione  del  contraddittorio  nella  forma  rigorosa   di cross examination64, e  le  garanzie  procedurali  dell’imputato65. Parallelamente, in sede

di Unione europea, si é pervenuti alla codificazione di uno standard legale minimo, grazie alla Direttiva 2012/29/UE, a difesa di talune prerogative della vittima, in particolar modo

60 «“Nulla  fuori  dal  contesto”  é  il  motto  che  deve  ispirare  la  valutazione  delle  prove  come  un  insieme  

solidale  (l’ipotesi  di  un’unica  prova  é  scolastica);;  e  meno  che  mai  dovrebbe  sottrarsi  alla  regola  dei  riscontri   la testimonianza che, viceversa, esce quasi  sacralizzata  dal  dettato  dell’art.  192  c.p.p»  in  P.  FERRUA, La

prova nel processo penale.,  cit.,  163.  In  quest’ordine  di  idee,  F.  M.   IACOVIELLO, La Cassazione penale, cit., 522 - 523,  dove  si  afferma:  «La  tecnica  normativa  del  “necessario  riscontro”  non   é  un’eccezione  al   principio del libero convincimento. È la tecnica del libero convincimento. [...] Non esiste la prova autosufficiente. Ogni prova ha bisogno di riscontri».

61 Cass.,   sez.   un.,   19   luglio   2012,   n.   41461,   Bell’Arte,   cit.,   dove   si   afferma,   in   un obiter dictum,

l’“opportunità”  - non  la  “necessità”  - di vagliare, tramite riscontri, le dichiarazioni della persona offesa, subordinando il discorso alla condizione - forse irragionevole - che la medesima sia «anche costituita parte civile».

62 Così, H. BELLUTA, Un personaggio in cerca di autore: la vittima vulnerabile, in AA.VV. Lo scudo e

la spada, cit., 103, 113; S. RECCHIONE, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, Opinioni

a confronto, in Criminalia, 2010, 275.

63 Per una disamina di  questa  “sagoma  sfuggente”,  L.  PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e

prova,  cit.,  71  ss.  A  proposito  di  vulnerabilità,  l’art.  1  d.  lgs.  4  marzo  2014,  n.  24,  tra  i  «principi  generali»,  

disegna un genus le cui species sono «i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere».

64 Sull’esigenza  di  calibrare  i  modus operandi dell’escussione  alle  peculiarità  del  soggetto  escusso,  nella  

consapevolezza che «la tecnica maieutica non é neutra», G. GIOSTRA, La testimonianza del minore: tutela

del dichiarante e tutela della verità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1020 ss.

65 A proposito del bilanciamento de quo, condotto dalla Corte EDU: G. UBERTIS, La prova dichiarativa

debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale, in Cass. pen., 2009, 4060 ss; M. GIALUZ, La protezione della vittima

tra Corte EDU e Corte di giustizia, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato, cit., 24 ss.; M.

delle «vittime con esigenze specifiche di protezione», individuate nei minori - in modo presuntivo - e nei soggetti la cui debolezza si evinca da un individual assessment66.

A  fronte  di  codesti  “moti  sovranazionali”,  il  panorama  legislativo  italiano  risulta   particolarmente «frastagliato»67,  benché  non  si  possa  ignorare  l’apprezzabile  edificazione  

di «uno scudo protettivo vieppiù robusto»68.  L’allusione é alle variegate forme di esami

“protetti”,  consentiti  tanto  in  incidente  probatorio,  quanto  in  contesto  dibattimentale69,

diretti  a  scongiurare  fenomeni  di  “vittimizzazione  secondaria”70 e a garantire la genuinità

dell’acquisizione  probatoria71 - quantunque non si possa escludere, a priori, il conflitto

fra queste due finalità72 -.

Maggiormente   problematica   é,   invece,   la   tutela   “dal”   processo,   ovvero   come   garantire deposizione testimoniale - significativa  di  un  “riscatto”73 - e  definitiva  “via  di  

fuga”  dal procedimento penale alle vittime vulnerabili. A questo proposito, la Direttiva 2012/29/UE statuisce, con riferimento alla categoria di vittime tout court, che «fatti salvi i diritti della difesa»74,  «l’audizione  della  vittima  si  svolga  senza  indebito  ritardo» e che

«il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo»75 . Strumento

precipuamente   finalizzato   a   realizzare   ciò   sarebbe   l’incidente   probatorio,   nell’ipotesi   “speciale”   (“incondizionata”,   “liberalizzata”)   ex art. 392 comma 1-bis c.p.p.76. La

disposizione, tuttavia, vincola il giudice a verificare presupposti positivamente tipizzati, in ossequio al principio di legalità, così trascurando il mare magnum della «vulnerabilità

66 Direttiva 2012/29/UE art. 22, ss. Per uno scorcio, H. BELLUTA, As is, to be: vittime di reato e giustizia

penale tra presente e futuro, in AA.VV., Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto, cit., 153 ss.

Funditus, S. ALLEGREZZA, Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE, in AA.VV., Lo statuto europeo

delle vittime di reato, cit., 3 ss.

67 F. CASSIBBA, Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili,

in www.penalecontemporaneo.it, 11 luglio 2014, 1 ss.

68 H. BELLUTA, As is, to be, cit., 152.

69 Benché   sussista,  allo  stato  attuale,  un’evidente   distonia   fra  le   modalità   protette   di  ascolto  nei   due  

diversi contesti, S. RECCHIONE, Il dichiarante vulnerabile fa (disordinatamente) ingresso nel nostro

ordinamento: il nuovo comma 5 ter dell’art.  398  c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it, 14 aprile 2014;

della medesima Autrice, Le   vittime   da   reato   e   l’attuazione   della   Direttiva   29/2012/UE, ivi, 8 ss; H. BELLUTA, Eppur si muove, cit., 266 ss.

70 In tema, L. PARLATO, Il contributo della vittima tra azione e prova, 108 ss.

71 Ultimo profilo sottolineato da: G. CANZIO, La tutela della vittima nel sistema delle garanzie

processuali:   le   misure   cautelari   e   la   testimonianza   “vulnerabile”, in Dir. pen. proc., 2010, 989; L.

LUPÀRIA, Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?, cit., 52.

72 G. GIOSTRA, La testimonianza del minore, cit., 1024 ss. 73 Supra § 1.

74 Clausola   di   salvaguardia   delle   garanzie   difensive   spettanti   all’imputato.   Di   qui   il   problema del

bilanciamento, analogo a quello affrontato dalla Corte EDU, cfr. nota 65.

75 Direttiva 2012/29/UE, art. 20, lettere a); b). Si é notato che il riferimento alle «indagini penali», nella

rubrica   dell’articolo   in   questione,   non   vada   interpretato   come   una   fase del procedimento, in quanto la distinzione fra indagini preliminari e dibattimento non é accolta da tutti gli ordinamenti europei, G. ILLUMINATI, La vittima come testimone, cit., 72.

76 In tema, P. RENON, L’incidente  probatorio  nel  procedimento  penale, Cedam, 2000, 86 ss; C.PANSINI,

Le dichiarazioni del minore nel processo penale,  Cedam,  2001,  120  ss.  Sull’individuazione  dell’incidente  

probatorio come best practice e  sintesi  di  tutela  “nel”  e  “dal”  procedimento,  G.  TODARO, Il sistema italiano

di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive, in AA.VV., Lo statuto europeo delle vittime di reato,

aspecifica»77. Questa impostazione, operante ora per eccesso, ora per difetto, stride con

la logica del individual assessment imposta dalla Direttiva già citata: condizione necessaria  e  sufficiente  per  l’accesso  al  contraddittorio  incidentale  dovrebbe  essere  una   valutazione plasmabile sulla concretezza del casus78. Proprio questa ristrettezza

applicativa stimola, di conseguenza, la giurisprudenza a svolte scarsamente garantiste79,

e porta taluni sul sentiero di una interpretazione estensiva delle ipotesi ordinarie di incidente probatorio80.

De iure condendo, é banale auspicare il  potenziale  effetto  “terapeutico”  di  una  

riformulazione   legislativa   che   consenta   all’organo   giurisdizionale   una   valutazione   casistica; é, forse, meno banale auspicare che non si pervenga alla codificazione di clausole eccessivamente generiche, essendo preferibili parametri e procedure che impediscano  la  “metamorfosi”  della  discrezionalità  giudiziale  in  arbitrio81.

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