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Il volto ambiguo della prescrizione del reato

L’INCIDENZA DELLA PRESCRIZIONE SULLA PIENA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA VITTIMA DEL REATO

1. Il volto ambiguo della prescrizione del reato

La prescrizione è una causa estintiva del reato che interviene quando, decorso un determinato periodo di tempo dal momento della commissione dello stesso, non sia stata ancora pronunciata una sentenza irrevocabile.

La scadenza dei termini di prescrizione del reato viene dichiarata con sentenza di «non doversi procedere» che non equivale a sentenza di assoluzione1: la prescrizione più

che estinguere il reato, infatti, ne estingue la punibilità astratta2 e il reato estinto continua comunque a produrre effetti sia sul piano civilistico che su quello penalistico3.

1 Alla luce di questa osservazione, la Corte Costituzione con la sentenza n. 275 del 31 maggio 1990 ha

dichiarato  l’illegittimità  costituzionale  dell’art  157  c.p.  nella   parte   in  cui  non  prevedeva   che   l’imputato   potesse rinunciare alla prescrizione del reato. Tale rinunciabilità è ora prevista espressamente dal co. 7 e richiede  una  rinuncia  “espressa”  da  parte  dell’imputato.  Cfr.  A.DI MARTINO, Codice Penale, a cura di T.

PADOVANI, con il coordinamento di G.DE FRANCESCO –G.FIDELBO, tomo I, V. ed., Giuffrè, 2011, p. 1161.

2 T. PADOVANI, Diritto Penale, X ed., Giuffrè, 2012, p. 369.

3 A  tal  proposito,  l’art  106  c.p.  dispone  che  «  agli  effetti  della  recidiva  e  della  dichiarazione  di  abitualità

o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione  del  reato  o  della  pena»,  mentre  l’art  198  c.p.  stabilisce  che  «  l’estinzione  del  reato  o  della  pena   non  importa  l’estinzione  delle  obbligazioni civili derivanti dal reato .. ». Il riconoscimento della estinzione del reato da parte del giudice penale, oltretutto, non impedisce al giudice civile di pronunciarsi sulla sussistenza del fatto. Nel 2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che le sentenze di non doversi procedere non hanno efficacia extrapenale: anche nei casi in cui il giudice penale abbia accertato il fatto, pertanto il giudice civile, pur tenendo in considerazione gli elementi di prova acquisiti in sede penale, sarà tenuto a rivalutare il fatto in contestazione ( Cass. Civ., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n.1768 in DeJure/

Juris Data). Sul rapporto tra azione penale e azione civile le Sezioni Unite della Cassazione si sono

pronunciate nuovamente nel 2013 (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2013, n. 40109, in DeJure/ Juris Data) precisando che «in ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per

La disciplina della prescrizione è contenuta negli articoli 157 e ss. del codice penale, modificati significativamente, nel 2005, dalla c.d. legge ex Cirielli4. La

caratteristica fondamentale della controversa riforma è stata quella di ancorare la decorrenza dei termini di prescrizione a parametri stabiliti in modo predeterminato ed astratto dalla stessa legge, salvo alcune ipotesi in cui al giudice è riconosciuto un margine di discrezionalità. La riforma ha una ratio fortemente garantista, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore certezza ai rapporti giuridici coinvolti nelle vicende processuali5.  Tuttavia,  l’affermazione  di  siffatte  istanze  di  garanzia  non  ha  tenuto  conto  

dell’insopprimibile  esigenza  di  tutela  dei  diritti  fondamentali  della  vittima  del  reato,  con   il conseguente emergere di rilevanti profili di irragionevolezza del sistema.

Nel corso del lavoro si cercherà di evidenziare come, soprattutto sul terreno della colpa medica, i diritti delle vittime e le loro legittime aspettative di giustizia abbiano fortemente risentito delle distorsioni introdotte dalla riforma.

Già da queste considerazioni preliminari, emergono i tormenti giuridico-politici che ruotano intorno al sistema italiano di prescrizione del reato. Da un lato, si evidenzia come  l’idea  del  tempo  dell’oblio  sia  perfettamente compatibile con una concezione non autoritaria del diritto penale; per effetto del decorso del tempo, infatti, tanto le esigenze di   una  “giusta”  retribuzione,  quanto   quelle  di   prevenzione  generale,  tranne  nei   casi   di   delitti molto gravi, tendono a sfumare, sino a dissolversi del tutto6.   L’esigenza   di   un  

accertamento celere delle responsabilità penali si lega, poi, alla prontezza della pena postulata da Cesare Beccaria: «quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso ella sarà più giusta e più utile». Per il reo la pena sarà giusta in quanto gli verranno  risparmiati  «i  fieri  tormenti  dell’incertezza»;;  per  la  società  sarà  più  utile  «perché   quanto minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto più forte è nell’animo   umano   l’associazione   di   queste   due   idee,   delitto   e   pena»7. Sul versante

processuale,  le  esigenze  temporali  sarebbero  collegate  al  principio  del  “giusto  processo”   e della sua ragionevole durata, anche se è stato emblematicamente evidenziato come la

intervenuta prescrizione del reato (o intervenuta amnistia), senza motivare in ordine alla responsabilità dell’imputato   ai   fini   delle   statuizioni   civili,   a   seguito   di   ricorso   per   cassazione   proposto   dall’imputato,   ritenuto  fondato  dalla  Corte  di  Cassazione,  deve  essere  disposto  l’annullamento  della  sentenza  con  rinvio   al giudice civile competente per valore  in  grado  d’appello,  a  norma  dell’art  622  c.p.p.»  Sui  profili  relativi   al  rapporto  esistente  tra  la  prescrizione  del  reato  e  la  condanna  dell’imputato  al  risarcimento  dei  danni  in   favore della parte civile si rinvia infra §, 8.

4 In argomento, G.FIANDACA-V.MUSCO , Diritto penale, parte generale, VII ed., Zanichelli, 2014, p.

830 ss.; AMOLARI, voce Prescrizione del reato e della pena (Diritto penale), in Noviss. Dig. It., vol. XIII, Utet, 1966, p. 684 ss.; P. PISA, voce Prescrizione, in Enc. dir., XXXV, Giuffrè, 1986, 78; A. R.

LATAGLIATA, Circostanze discrezionali e prescrizione del reato, Morano, 1967; F. GIUNTA- D.

MICHELETTI, Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole

durata del processo, Zanichelli, 2003; F.MANTOVANI, La prescrizione della pena. Spunti comparatistici

per la rimeditazione di un istituto negletto, Giappichelli, 2008; S.SILVANI, Il giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrizione del reato, Il Mulino, 2009.

5 Cfr. A. DI MARTINO, sub art 157 c.p., Codice Penale, I tomo, a cura di T. PADOVANI, con il

coordinamento di G.DE FRANCESCO,-G.FIDELBO, V. ed., Giuffrè, 2011, p. 1160.

6 Cfr. D.PULITANÒ,Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont. - Riv. trim, 1/2015, p. 20 ss.

7 C.BECCARIA, Dei delitti e delle pene, § XIX, BUR, 1764. cfr. D.PULITANÒ, Tempi del processo e

diritto penale sostanziale, in Riv. it. dir. e proc. pen., Giuffrè, 2005, p. 511 ss. Secondo F.PALAZZO ( ID,

Corso di Diritto Penale, Parte generale, V. ed., Giappichelli, 2013, p. 629) «poiché la sanzione punitiva

colpisce un individuo per il reato da lui perpetrato, la distanza temporale tra reazione punitiva e fatto criminoso  fa  sì  che  si  annulli  o  comunque  si  attenui  quel  rapporto  di  “appartenenza personale”  tra  il  reo  ed   il  reato  senza  il  quale  perde  consistenza  l’interesse  alla  repressione».  

prescrizione sia «il peggior nemico della ragionevole durata, perché segna il fallimento della giustizia»8 .

Fino a quando, dal punto di vista statistico, la prescrizione incide in modo contenuto sulle sorti dei processi penali, essa si presenta come il riflesso della fisiologica azione di fattori che, in via eccezionale, influiscono sulla possibilità di svolgere in tempi brevi  il  processo.  «Ma  quando  l’inefficienza  del  sistema  giudiziario  è  strutturale  e  diffusa,   come purtroppo è attualmente in Italia, la prescrizione del reato diventa un istituto altamente problematico»9.

Per effetto della prescrizione, il sistema penale è costretto a rinunciare, sistematicamente,   alla   sua   ‘normale’   risposta   sanzionatoria10; è costretto ad arrendersi

dinanzi alle complessità  sottese  all’accertamento  dei  fatti  criminosi  e  a  lasciare  privi  di   tutela penale i beni giuridici. Il senso del fallimento della giustizia diventa insostenibile, poi, nei casi in cui il reato abbia offeso beni giuridici che assurgono al rango di diritti fondamentali. Non è un caso che in tempi recenti, la Corte europea dei diritti umani si sia più volte pronunciata sulla compatibilità del modello italiano di prescrizione con gli

standard internazionali di tutela dei diritti fondamentali della vittima del reato.

2. La tutela dei diritti fondamentali mediante il diritto penale: la valorizzazione del

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