2. Multiculturalismo e integrazione
2.1 I diritti nel sistema di integrazione
Il passaggio che accompagna una reale integrazione all'interno di una comunità non può essere solo quello della consapevolezza della necessità di una convivenza pacifica su un determinato territorio, ma più strettamente la disponibilità da parte delle istituzioni di mettere in atto dei meccanismi inclusivi, per una maggiore coesione sociale.
Come noto, il problema di capire come affrontare le sfide poste in essere dalle società sempre più multiculturali è strettamente legato alla sfida dell'immigrazione all'interno dei sistemi sociali e ancor di più, giuridici nazionali.
Resta sempre un buon punto di partenza la definizione di integrazione che è stata data dal Primo documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri sul territorio dello Stato, ove si legge: “per integrazione un processo
di non discriminazione e di inclusione delle differenze, quindi di contaminazione e di sperimentazione di nuove forme di rapporti e comportamenti, nel costante e quotidiano tentativo di tenere insieme principi universali e particolarismi.
Essa dovrebbe quindi prevenire situazioni di emarginazione, frammentazione e ghettizzazione, che minacciano l'equilibrio e la coesione sociale e affermare principi universali come il valore alla vita umana, della dignità della persona, il riconoscimento della libertà femminile, la valorizzazione e la tutela dell'infanzia, sui quali non si possono concedere deroghe, neppure in nome del valore della differenza”61.
In questo quadro, i problemi che vengono in essere sono sostanzialmente due:
– comprendere che si sta esaurendo la possibilità di tutela dei diritti a livello esclusivamente statale, rompendo gli schemi tradizionali dell'Ottocento e del Novecento;
– comprendere che anche gli attuali meccanismi di tutele statali mutano in conseguenza al mutamento della composizione sociale62.
Questa nuova consapevolezza è relativamente di origine recente, in quanto appunto, negli schemi giuridici, e ancor di più costituzionali, del Settecento e dell'Ottocento la questione da affrontare era prettamente riconoscere e tutelare i diritti dei cittadini, membri effettivi degli Stati, mentre il disinteresse per i diritti degli stranieri poteva essere “giustificato” dall'approvazione di un altro principio di natura universalistica, ovvero il principio di autodeterminazione dei popoli.
Questo paradigma generale di regolazione dei diritti è ora in crisi, a causa di molti fattori, tra cui appunto un più massiccio e repentino spostamento di persone, che si stanziano su un territorio, in particolare per motivi di benessere economico e di origine bellica. Queste esigenze, di fatti, seguono la linea di un pluralismo normativo, come conseguenza dello sviluppo delle società multiculturali. In esse, gli individui appartengono a più gruppi e si trovano ad essere interessati da norme e codici normativi differenti, provenienti da una pluralità di fonti non solo giuridiche. Questo vale in particolare per gli individui e i gruppi migranti, che devono rispettare
61 C. Corsi, Da stranieri a cittadini. Linee di un percorso italiano. In (a cura di) G. Cerrina Feroni, V. Federico, Società multiculturale e percorsi di integrazione. Francia, Germania, Regno Unito e Italia a
confronto. Firenze University Press, 2017; pag. 37
l'ordinamento giuridico del Paese d'origine e integrare anche le norme della società di immigrazione63, processo accelerato, come sottolineato più volte dalla
globalizzazione economica e dal progresso tecnologico.
Dal punto di vista normativo, un punto di partenza nella comprensione dell'importanza di tutelare gruppi e culture diverse, è stata proposta dal filosofo politico Will Kymlicka, per cui la tutela degli stessi gruppi è legittima non tanto per un valore che i gruppi e le culture hanno in sé, ma in funzione della tutela degli individui, per i quali l'appartenenza comunitaria e culturale rappresentano risorse morali fondamentali, essendo l'individuo non un essere neutro e, oggi maggiormente, un individuo multiculturale64.
Da questa analisi, in merito ai diritti, si può dunque riconoscere che questi dipendano e mutano in particolari contesti storici come risposta a specifiche situazioni di conflitti, violenze e oppressione, quindi sono in continua evoluzione.
2.1.1 L'ordinamento italiano alla prova del multiculturalismo
In questa ultima parte del lavoro sul multiculturalismo non si può non tener conto di come le mutate condizioni nelle quali le società attuali si trovano a vivere e confrontarsi, incidano più o meno direttamente nel sistema di valori contenuti nella Costituzione italiana e che ne influenzano il contenuto.
Di fatti, l'intero arco di valori costituzionali può essere valido per una più stretta comprensione dell'influenza del multiculturalismo nell'esperienza italiana, non solo attraverso il riconoscimento dell'uguaglianza degli individui e di non discriminazione, ma ancor di più nell'affermazione del principio di tolleranza, che affonda le sue radici nel principio pluralista, per cui è stato possibile inserire nell'ordinamento italiano diverse spinte di rivendicazione dei diritti.
Nella situazione attuale, volendo continuare a garantire la precettività dei principi costituzionali, bisogna capire come questi possono farsi valere in società sempre più aperte, partendo dall'assunto che gli stessi diritti inviolabili dell'uomo non sono
63 L. Baccelli, op. cit., pag. 490 64 L. Baccelli, op. cit. pag. 493
elementi statici, ma nascono da conflitti sociali, rivendicazioni popolari che hanno permesso un'affermazione universale e condivisa di quegli stessi diritti. In questo senso si possono distinguere tre diversi approcci al multiculturalismo.
In primo luogo, si ritiene possibile ricostruire i rapporti tra diverse culture dando riconoscimento dei diritti a tutti, nel rispetto della tradizione di ogni soggetto. Il secondo approccio è diametralmente opposto al primo, in quanto afferma l'idea per cui vale la conquista dei diritti da parte di ogni comunità, affermando un valore universale senza prendere in considerazione i diritti affermati da altre comunità. La terza prospettiva include il “confine” come luogo del confronto multiculturale, una metafora che rende lo stesso confine luogo di incontro e di esclusione e possibile punto di scontro tra diversi diritti. Solitamente, questo luogo di incontro è rappresentato da un dialogo sulle libertà individuali, in alcuni casi dimenticando la dimensione dei diritti legati a tali libertà, che sono in realtà elemento importante per una piena emancipazione di un individuo. Il multiculturalismo non pone, infatti, solo un problema di convivenza tra gruppi o individui diversi, ma anche una concreta questione di emancipazione e ruolo delle minoranze all'interno delle società pluraliste, da porre in essere al sistema costituzionale65.
L'attenzione, in questo senso, deve essere posta sul modo in cui le culture diverse vanno ad intrecciarsi, per cui storicamente, si è sviluppata l'idea che la cultura prevalente su un territorio abbia delle caratteristiche che la rendono superiore a tutte le altre culture che vanno via via affermandosi all'interno dello stesso territorio. Questa prospettiva non può essere ritenuta una valida soluzione al problema dell'integrazione nel sistema costituzionale, in quanto verrebbero meno i principi sul quale si fonda il costituzionalismo moderno, ovvero il rispetto dell'altro e l'attenzione per i diritti di chi è senza diritto, sopra ogni altra cosa, minando le fondamenta della costituzione democratica e pluralista.
Il rischio che i processi di globalizzazione inducano ad un uso imperialistico dei diritti fondamentali, annientando l'idea alla base del multiculturalismo, sta diventando sempre più realistica, preferendo un ricorso all'odio del diverso, la lotta per la supremazia della propria cultura e una totale chiusura al dialogo
multiculturale. Un ritorno alla costruzione di una vera società pluralista dovrebbe, in questo senso ripartire dal confronto multiculturale, che non contempli pregiudizi, ma che al contrario sia aperto anzitutto nel riconoscere anche i limiti della propria cultura di appartenenza in modo critico, valutando quindi i principi di ciascuna di esse. Per evitare poi, che il confronto critico si trasformi in giudizi soggettivi si deve far affidamento proprio sulla Costituzione, ponendo i principi costituzionali come parametro di giudizio di modelli, comportamenti e azioni delle diverse culture. Il punto del dibattito resta quello di confrontarsi anche sui diritti di cui l'individuo “diverso” deve poter godere, per questo motivo, oggi, appare estremamente rilevante la condizione dello straniero nei sistemi costituzionali e normativi nazionali.
Si può, dunque, evidenziare una prima conclusione: in nome del multiculturalismo non si possono giustificare comportamenti o prassi lesive della dignità della persona, la Costituzione sembra un buon parametro di giudizio tra le culture, poiché impone di guardare alla vita concreta delle persone stabilite all'interno di un territorio entro una determinata comunità, ormai non più omogenee per tradizioni e culture, ma che possono ancora trovare un senso di convivenza66.
Da tutti questi elementi sopra citati, si comprende come diviene fondamentale in un sistema giuridico che funzioni e che punta al dialogo ed all'integrazione ripartire dal valore dei diritti sociali, dall'inclusione nel mondo del lavoro, valorizzare il principio di non discriminazione, garantire il riconoscimento dei diritti politici ed infine creare meccanismi idonei per l'acquisizione della cittadinanza, per comprendere verso quale tipo di società ci si sta avviando67.
66 G. Azzariti, op. cit. 67 C. Corsi, op. cit.