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Capitolo 5 La tutela del contribuente

5.5. Il diritto di accesso al fascicolo

L’art. 41, par. 2, della Carta di Nizza stabilisce che il diritto a una buona amministrazione includa anche il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda nel rispetto dei legittimi interessi di riservatezza e del segreto professionale nonché l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. La correlazione fra diritto di accesso e tutela del contraddittorio sarebbe anche rilevata nel nuovo Reg. di esecuzione, n. 2447 del 2015, art. 8, par.1, lett. c) in relazione al contraddittorio previsto all’art. 22 , c. 6 del Codice doganale dell’Unione che prevede che la comunicazione preliminare degli addebiti contempli, tra l’altro, il riferimento al diritto dell’interessato di accedere alle informazioni e ai documenti sui quali l’autorità intende emanare la propria successiva ed eventuale decisione amministrativa541. Nella sua opera interpretativa, la Corte di giustizia, caso Sabou, ha indicato che la regolamentazione dei diritti procedurali è rimessa alla legislazioni nazionali dei singoli Stati. Ne conseguirebbe che, come affermato dalla giurisprudenza italiana542, nella fase di contestazione il contribuente ha accesso esclusivamente ai documenti e agli atti ricevuti dall’altro Stato e utilizzati per l’accertamento, ma nulla può conoscere in merito agli atti inerenti lo scambio intervenuto con l’altro Paese membro, con la conseguenza che risulterà impossibile verificare la correttezza delle procedure eseguite543. In altra sentenza,

541 D.U. G

ALLETTA, il diritto ad una buona amministrazione, p. 77; R. IAIA Il contraddittorio anteriore al provvedimento amministrativo tributario nell’ordinamento dell’Unione Europea. Riflessi nel diritto nazionale, in Dir. Prat. Trib., 2016, n. 1, p.80.

542 Corte di Cassazione, sez. VI –T, ord. 6 maggio 2016, n. 9278.p. 24. Tali affermazioni sembrano discendere dalla

sentenza della Corte di Giustizia, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., cit., p. 83.

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Come evidenziato nel documento F.A.GARCÌA PRATS,G.MELIS, Scambio di informazioni e diritti dei contribuenti, in Diritto e processo tributario, Napoli, 2015, 2, le richieste di informazioni inviate agli Stati membri sono generalmente gestite dagli Uffici tributari inaudita altera parte, con la generale motivazione che tale procedura ritarderebbe lo scambio di informazioni. Gli autori tuttavia affermano che sarebbe stato preferibile invece prevedere un

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la Cassazione, ha affermato che “l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.lgs n.32 del 2001, art. 1 gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente”544. Secondo tale teoria, il

diritto al contraddittorio e il principio di uguaglianza garantiscono al contribuente le cui informazioni sono scambiate la possibilità di conoscere gli elementi sostanziali della richiesta di informazione e di prendere visione della documentazione ottenuta e trasmessa dall’autorità con particolare riguardo al contenuto, la fonte, le procedure utilizzate nel reperimento di dette informazioni. La mancanza di dette garanzie potrebbe portare ad una breccia nel diritto alla difesa. Tuttavia il principio di accesso agli atti sembra essere in ambito nazionale limitato sulla base del c.d. “principio dell’inaccessibilità relativa degli atti endoprocessuali”545, che prevederebbe tale restrizione fino alla fase di pendenza del

procedimento tributario546. La Corte con tale sentenza ha evidenziato che l’inaccessibilità degli atti endoprocessuali è limitata fino alla fase di pendenza del procedimento, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta. La conoscenza legale dell’esatto contenuto può avvenire solo dinanzi al giudice, garantendo in questo modo il rispetto del diritto di difesa547.

diritto generale alla notifica con l’eccezione dei casi in cui essa si tradurrebbe in un grave pregiudizio per l’efficacia delle indagini o dei casi in cui scaderebbero i termini per la notifica dell’accertamento.

544 Cassazione Civ., sez. V, sentenza del 27 marzo 2015, n. 6232. 545 Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 21 ottobre 2008, n. 5144. 546 G.P

ETRILLO, Scambio di informazioni ed utilizzabilità delle prove ottenute in violazione della normativa nazionale, nota a sentenza Cass. Civile, sez.V, 19 agosto 2015, n. 16950, in Dir. Prat. Trib. Int., n. 1 /2016, pp 351-383.

547 F.A.G

ARCIA PRATS,G.MELIS, Scambio di informazioni e diritti dei contribuenti, cit. p. 290. Nella sentenza n. 6472 del 9/11/11 il Consiglio di Stato ha affermato che “il diritto di difesa non è posto in correlazione con le sole esigenze dell’attività amministrativa di individuazione e repressione degli illeciti tributari, bensì con i valori altrettanto garantiti di cooperazione internazionale e di prevenzione e repressione delle frodi e della criminalità”. Di rilevante interesse è l’orientamento del Consiglio di Stato, ribadito con la recente sentenza n. 925 dell’11 febbraio 2011 (sez. IV). Nel caso esaminato, il richiedente, dopo aver ricevuto l’atto d’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate basato su indagini bancarie, aveva chiesto l’accesso all’autorizzazione alle stesse da parte del Comandante della Guardia di Finanza. In sede di interpretazione del divieto di accesso agli atti del procedimento tributario, sancito dall’art.24 della L. 241, “occorre procedere a una lettura costituzionalmente orientata della disposizione anzidetta […] non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento di adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta”. Ne consegue che l’accesso agli atti del procedimento tributario è, comunque, consentito “allorquando è intervenuto l’atto di accertamento definitivo del tributo”. Ove poi gli atti richiesti facciano riferimento a metodologie di indagine della Guardia di Finanza da tenere riservate, sarà sufficiente a tal fine espungere i riferimenti mediante gli omissis. Al di là delle eccezioni sopra ricordate, non sembra che sussistano ulteriori limiti all’accesso ai documenti propri del richiedente.

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Analogamente, a titolo di valutazione di diritto comparato, anche la giurisprudenza lussemburghese548 ha sottolineato che le richieste delle autorità fiscali estere sono protette dalle norme sul segreto fiscale nazionale e, dunque, l’autorità fiscale non è tenuta a fornire copia della richiesta inoltrata dall’autorità estera al soggetto che detiene le informazioni o al contribuente, consentendo esclusivamente di presentare conclusioni aggiuntive in sede processuale qualora il soggetto passivo, venuto a conoscenza di tale documentazione, ritenga si dover esercitare i propri diritti di difesa. A questo proposito, il caso è tanto più importante in quanto è stato portato innanzi alla Corte di Giustizia e l’Avvocato Generale Wathelet, nelle conclusioni al caso Berlioz549, sembra confermare l’applicabilità del principio di “inaccessibilità degli atti endoprocedimentali” per lo meno nella misura in cui tale diritto di accesso agli atti deve essere garantito al destinatario di una decisione d’ingiunzione al pagamento nell’ambito di un ricorso presentato contro una sanzione pecuniaria dovuta al diniego di risposta alla richiesta di scambio di informazioni. L’accessibilità, conseguentemente, è prevista ma con specifico riferimento ad un caso di ricorso (fase processuale) avverso un provvedimento lesivo (irrogazione di sanzioni per mancato adempimento) .

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