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Lo scambio automatico di tax rulings e le altre Direttive Comunitarie

Capitolo 2 Lo scambio automatico di informazioni nell’Unione Europea

2.3. Le Direttive comunitarie in materia di assistenza amministrativa

2.3.1. Lo scambio automatico di tax rulings e le altre Direttive Comunitarie

Dopo appena un anno, in data 8 dicembre 2015, con la Direttiva 2015/2376/UE226, la Direttiva 2011/16/UE è stata ulteriormente modificata al fine di includere nello scambio di informazioni anche i tax rulings che i contribuenti europei stipulano con le amministrazioni degli altri Stati membri. Il recente scandalo denominato “LuxLeaks”, venuto alla luce tramite il International Consortium of Investivative Journalists, scoppiato nel 2014 perché numerose imprese multinazionali europee avevano beneficiato nel periodo dal 2000 al 2012 di accordi fiscali segreti con l’autorità fiscale lussemburghese risultati particolarmente vantaggiosi ha posto in luce la necessità di una maggiore trasparenza. Questa non era la prima volta che l’idea di uno scambio di tax rulings fu preso in considerazione. Nel 2012 il

224 Il considerando n. 10 della direttiva 2014/107/UE interviene ponendo un limite alla raccolta e al trasferimento dei

dati. Il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva deve essere necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati.

225 Secondo parte della dottrina (Pitrone) di fronte alla pluralità di strumenti che consentono e favoriscono lo scambio di

informazioni dovrebbe prevalere lo strumento di cooperazione più efficace.

226

Direttiva del Consiglio 2015/2376 dell’8 dicembre 2015 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, pubblicata nella Gazzetta dell’Unione Europea L.332/1 del 18 dicembre 2015.

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Gruppo sul Codice di Condotta227 modificò le procedure di scambio, identificò i tipi di accordi transfrontalieri che dovevano essere scambiati spontaneamente tra gli Stati e implementò un modello di istruzioni a tal proposito228. Comeevidenziato dalla Commissione in una Comunicazione229

, il Gruppo sul Codice di Condotta aveva incontrato delle difficoltà nel raggiungere risultati tangibili in materia di scambio di ruling fiscali. Successivamente, prese posizione in senso analogo anche il Parlamento Europeo con una risoluzione nella quale si indicava come le misure adottate dal Codice di Condotta si fossero rivelate insufficienti, in quanto le strutture di pianificazione fiscale considerate dannose potevano essere sostituite agilmente da altri meccanismi aventi similari caratteristiche230. Anche il Comitato Speciale sui Tax Rulings (TAXE), nel suo report del 5 novembre 2015231, adottato dal Parlamento Europeo nella riunione plenaria del 25 novembre 2015, enfatizza i limiti di un approccio basato sull’analisi caso per caso finora adottato dal Gruppo Codice di Condotta che in tal modo impedirebbe una visione globale di un sistema fiscale europeo già di per se frammentato232. A causa, infatti, della mancanza di trasparenza, alcuni Stati membri erano risultati inconsapevoli di accordi fiscali transfrontalieri accordati in altri Paesi ma aventi effetti anche nella determinazione della base imponibile domestica. La direttiva era stata presentata dalla Commissione nel marzo dello stesso anno insieme ad un pacchetto di misure intese ad ottenere un grado maggiore di trasparenza (il c.d. “Transparency Package”)233ed anche con un’ottica di controllo degli aiuti di Stato234

. Ulteriormente, tale

227 Tale Gruppo fu costituito dai Ministri delle Finanze dell’Unione Europea nel corso del meeting del 9 marzo 1998

con il fine di verificare disposizioni o accordi di natura fiscale che potessero ricadere sotto il controllo del Codice di Condotta e di monitorare l’implementazione delle clausole c.d. “standstill” e “rollback”.

228 Documento n. 10903/12/FISC 77 menzionato nella proposta di modifica della Direttiva 2011/16/UE, SWD(2015) 60

final, COM(2015) 135 final, 2015/0068(CNS) del 18 marzo 2015.

229 Commissione Europea, Commission Staff Working Document, Technical analysis of focus and scope of the legal

proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU as regards exchange of information in the field of taxation, SWD(2015) 60 final of 18.03.2015.

230 Parlamento Europeo, Resolution of 25 November 2015 on tax rulings and other measures similar in nature or effect

(2015/2066(INI)), P8_TA-PROV (2015)0408, para. 41.

231 Parlamento Europeo Report of the Special Committee on Tax Rulings and other measures similar in nature or effect

(2015/2066(INI)), P8_TA-PROV (2015)0408, para. 41.

232 Parlamento Europeo, Resolution of 25 November 2015 on tax rulings and other measures similar in nature or effect

(2015/2066(INI)), P8_TA-PROV (2015)0408, para. 43.

233

Commissione Europea, comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla trasparenza fiscale e sulla lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale COM(2015) 136 final, Bruxelles 18 marzo 2015, p. 7.

234 Parlamento Europeo, Studio IP/A/TAXE/2015-04, PE563.452, autore: R. Seer, Overview of Legislation Practises Regarding Exchange of Information between National Tax Administrations in Tax Matters, 2015, par. 5.

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provvedimento si pone in linea con le scelte adottate in ambito OCSE e in particolare con le azioni BEPS volte a garantire a livello globale un quadro di regole uniforme in materia di scambio di informazioni.

Mediante la Direttiva, gli Stati membri sono obbligati a trasmettere automaticamente, ogni 3 mesi, le informazioni di base relative ai cross-border tax rulings e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (c.d. “Advance Pricing Arrangements”)235. I dati comunicati vogliono offrire una sitesi del contenuto, e altre informazioni basilari, quali la data di implementazione, di modifica, di rinnovo, la descrizione delle operazioni, il periodo di validità, i criteri utilizzati per fissare i prezzi di trasferimento. Tale scambio avverrà mediante una banca dati ideata e implementata dalla Commissione, dove le informazioni sono registrate e disponibili per la consultazione di altri Stati membri, che potranno richiedere più dettagli o l’intero testo dell’accordo qualora vi sia la prevedibile rilevanza delle stesse236. In altre parole questa nuova direttiva permette un approccio in due fasi c.d. “two-step-approach”: nel primo step, gli Stati valuteranno se il tax ruling accordato da uno Stato potrebbe avere implicazioni anche nei propri confronti; nel secondo step, qualora la prima valutazione abbia esito positivo, lo Stato può richiedere informazioni più approfondite. Questo tipo di approccio combina uno scambio automatico di informazioni sulla base di una valutazione di rischio con lo scambio su richiesta per casi determinati237. E’ previsto al punto 14 del preambolo un riscontro inviato dallo Stato ricevente per verificare il funzionamento dello scambio.

I concetti di ruling fiscale e accordi preventivi sui prezzi di trasferimenti sono stati definiti in maniera molto ampia per evitare che interpretazioni troppo restrittive potessero permettere agli Stati membri di evitare di partecipare allo scambio238. Gli unici accordi oggetto di scambio sono quelli aventi carattere transfrontaliero. La direttiva prevede una limitazione generale in base alla quale lo scambio può essere opposto dallo Stato membro qualora comporti la disclosure di un segreto commerciale, industriale o professionale o di un processo commerciale o di un’informazione la cui rivelazione sarebbe contraria all’ordine

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Sono oggetto di scambio i rulings accordati o modificati dopo il 31 dicembre 2011 qualora siano ancora in vigore alla data del 1 gennaio 2017; rientrano comunque nell’ambito della direttiva i rulings non più in vigore alla data del 1 gennaio 2017 ma che sono stati accordati o modificati dopo il 31 dicembre 2013. I ruling o gli accordi sui prezzi di trasferimento relativi ad imprese con ricavi non superiori a 40 milioni di euro emessi o modificati prima del 1 aprile 2016 non devono essere scambiati. Tale limitazione tuttavia non si applica alle società che svolgono prevalentemente attività finanziaria.

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Art. 8 par. 6 della Direttiva 2015/2376/UE.

237

Parlamento Europeo, Studio IP/A/TAXE/2015-04, PE563.452, autore: R. Seer, Overview of Legislation Practises Regarding Exchange of Information between National Tax Administrations in Tax Matters, 2015, par. 6.4.

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pubblico. Tale limitazione non opererebbe per lo scambio dei tax rulings, in quanto tali interessi sarebbero comunque protetti dal diritto dell’Unione.

Anche l’introduzione del Country-by-Country Report (c.d. “CBC report”) nel set documentale previsto per l’assolvimento degli obblighi relativi al transfer pricing può essere vista come una sorta di scambio di informazioni indiretto239. Tale adempimento rappresenta una modalità di implementazione dell’azione 13 prevista nel progetto BEPS, Base Erosion and Profit Shifting240, dell’OCSE volte a contrastare su larga scala lo spostamento degli imponibili verso paesi a bassa fiscalità. Tale accordo è stato firmato anche da Paesi non aderenti all’OCSE come Arabia Saudita e Cina. Con detto obbligo, introdotto in Italia dalla legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), le imprese multinazionali sono tenute, a partire dal 1/1/2016 a scomporre il dato aggregato del loro business, compreso il carico fiscale complessivo, ripartendolo tra i Paesi in cui l’attività è stata svolta. Tali disposizioni sono il linea con la Direttiva sulla cooperazione amministrativa 2016/881/EU del 25/3/2016 (c.d. “DAC4”)241

che introdotto l’art. 8-bis bis nella c.d. “DAC 1”, rubricato “Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese”. L’amministrazione finanziaria avrà immediata contezza dell’ammontare delle imposte versate all’estero dalla multinazionale, della sua sostanziale attività, dell’allocazione degli imponibili e quindi la possibilità di ravvisare incongruenze da sottoporre ad ulteriori accertamenti. L’obiettivo è, quindi, quello di fornire all’Amministrazione Finanziaria le informazioni necessarie per verificare il grado di rischio fiscale in termini di erosione della base imponibile mediante spostamento artificiale dell’utile in paesi in cui sono presenti vantaggi fiscali. Ulteriore elemento significativo che testimonia la sempre maggiore commistione tra piano comunitario e internazionale è la menzione, nel preambolo, punti n. 13 e 14, della direttiva 2016/88. La direttiva, difatti, al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali per i gruppi di imprese multinazionali, ha previsto che le norme di adozione degli obblighi

239 G.U

RGEGHE,E.PALAMÀ, Il nuovo scambio automatico di informazioni CRS MCAA, in Corr. Trib. 19/2016, pp. 1514- 1520.

240 Il piano d’azione BEPS è disponibile al link: http://www.oecd.org/ctp/beps/ ultimo accesso 16 dicembre 2016. 241 Direttiva sulla cooperazione amministrativa 2016/881/EU del 25/3/2016 recante modifiche della direttiva

2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni relativo al settore finanziario, pubblicata in GUUE n. 126/8 del 3 giugno 2016. Si segnala che a questo proposito, la Commissione Europea ha presentato la richiesta di una modifica alla Direttiva Accounting 2013/34/EU che richiede la pubblicazione di Reports on Income Tax Information (RITI) che riguarda solamente le imprese multinazionali di grandi dimensioni. La Direttiva replica sostanzialmente il contenuto delle indicazioni in materia di CBCR fornite in sede OCSE.

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di rendicontazione siano in linea con gli sviluppi internazionali e in particolarecon lgi standard dell’OCSE sviluppati in sede di lavoro sull’azione 13 del piano d’azione BEPS. Si segnala che in data 6 dicembre 2016, è stata approvata la Direttiva 2016/2258/UE242 che consente l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenute a norma della direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio243 per l’identificazione dei beneficiari effettivi. Si ricorda che con l’implementazione degli standard in materia di trasparenza applicati allo scambio automatico di informazioni, la definizione del beneficiario effettivo, differente da quello legale, è quella che stata data dal Financial Action Task Force (d’ora in avanti “FATF”)244

nella raccomandazione n. 24245.

2.3.2 I Joint Audits: tra scambio di informazioni e poteri ispettivi

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