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Capitolo 2 Lo scambio automatico di informazioni nell’Unione Europea

2.1. Le fonti: ambito comunitario

2.1.3. Il principio di leale collaborazione

La valorizzazione dello scambio di informazioni trova ulteriore base giuridica nel principio di leale cooperazione enunciato nell’art. 4 paragrafo 3, del TUE in virtù del quale gli Stati membri e l’Unione si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, anche nei settori di propria esclusiva competenza153. Mediante l’assistenza amministrativa, gli Stati membri cooperano lealmente154

anche al fine di fornire informazioni senza le quali vi sarebbe nell’altro Stato un’ingiustificata riduzione delle

151 CGUE, sentenza del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borrelli spa c. Commissione delle Comunità europee, par. 14.

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CGUE, sentenza del 18 luglio 2007, causa C-119/05, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato c. Lucchini SPA, punti 57-60: in questa sentenza la Corte individua un obbligo di interpretazione conforme in quanto “spetta ai giudici nazionali interpretare le disposizioni del diritto nazionale quanto più possibile in modo da consentirne un’applicazione che contribuisca all’attuazione del diritto comunitario”. In particolare, la società Lucchini aveva impugnato davanti al TAR del Lazio il decreto con cui veniva richiesta dall’amministrazione nazionale la restituzione di aiuti in contrasto col diritto comunitario e, in particolare con una decisione di diniego della Commissione divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione da parte dello Stato italiano. La richiesta della ricorrente discendeva dal fatto che il tribunale di primo grado e la Corte di appello di Roma si erano pronunciati sulla compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti di Stato richiesti dalla Lucchini e che la stessa era passata in giudicato. Il ricorso al TAR da parte della società avveniva nella convinzione che la sentenza passata in giudicato del tribunale di appello potesse vincolare e limitare l’applicazione del diritto comunitario, rendendo impossibile il recupero di un aiuto di Stato concesso in violazione delle norme dell’Unione.

153In base all’art. 4 par. 3 del TUE, l’obbligo di leale cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione impone ai primi di

non porre in essere atti legislativi o regolamentari che si pongano in contrasto con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e di astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

154 S.D

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imposte155. Il principio presenta un triplice contenuto che si articola nel: 1) dovere degli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per raggiungere l’adempimento delle obbligazioni loro imposte dai Trattati o dal diritto secondario, adottando le necessarie disposizioni normative nazionali nonché gli atti amministrativi necessari; 2) il dovere di astenersi dal compiere atti che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell’Unione Europea e, 3) il dovere di agevolare le Istituzioni nell’adempimento delle proprie funzioni. Nonostante il tenore letterale dell’articolo 4 limiti il principio di leale cooperazione ai rapporti tra Stati membri ed Unione Europea e ai rapporti tra le istituzioni europee, la Corte di Giustizia156 ha ammesso che, per garantirne la sua efficacia, lo stesso deve poter estendere i propri effetti anche nei rapporti tra gli Stati membri. La Corte di Giustizia, nella sentenza Etablissements Rimbaud SA, ha esteso il principio di leale cooperazione anche all’ambito dello scambio di informazioni affermando che “in forza del principio di leale cooperazione, gli Stati membri sono tenuti a svolgere effettivamente lo scambio di informazioni istituito dalla direttiva 77/799”157. L’obbligo di leale collaborazione comporta fedeltà e solidarietà nell’agire da parte degli Stati membri nei confronti dell’Unione, sia quando agiscono a livello interno sia con riguardo agli obblighi assunti nei confronti dell’Unione. Il contenuto e la sua portata attuativa sono stati, tuttavia, oggetto di un’ampia elaborazione giurisprudenziale che gli ha conferito un’efficacia e un contenuto proprio, superando così i limiti del dettato normativo che altrimenti si sarebbe potuto identificare con il principio internazionale pacta sunt servanda158, data la circostanza che questo precetto contiene un dovere di lealtà degli Stati membri verso l’Unione Europea. Come considerato dalla Corte di Giustizia, questa norma è espressione del principio più generale che impone, come obbligazione di risultato159, agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie obblighi

155 Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, C-420/98, caso W.N. v. Staatssecretaris van Financien, p. 22, nel

quale la Corte stabilisce che “alla luce dello scopo della direttiva (77/799/CEE), che mira non solo a combattere la frode e l’evasione fiscale, ma anche a consentire il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio nei vari Stati membri, occorre interpretare l’art. 4, n. 1, lett. a) della direttiva nel senso che uno Stato membro comunica senza previa domanda, un’informazione alle autorità tributarie di un altro Stato membro qualora abbia motivo di presumere che, senza tale informazione, possa esistere o essere concessa in tale altro stato un’ingiustificata riduzione di imposte.

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Corte di Giustizia, sentenza del 20 ottobre 2010, Etablissements Rimbaud SA, C-72/09 p. 48.

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Corte di Giustizia, sentenza del 28 ottobre 2010, causa C 72/09, Etablissements Rimbaud, par. 48.

158 Tale principio discende dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969. Per quanto rimanga innegabile

la rilevanza in ambito comunitario dei principi sanciti da detta Convenzione (si veda, senza pretesa di completezza l’analisi svolta da P.KUIJPER, The Court and the tribunal of the EC and the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, in Legal Issues of European Integration, 1998, pp. 1-23) si ritiene che il principio di leale collaborazione abbia un significato più ampio.

159 Sul dovere di leale collaborazione. Si veda E.N

EFRAMI, The Duty of Loyalty, rethinking its Scope Through its Application in the Fiels of EU External Relations, in Common Maret Law Review, 2010, p. 324.

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reciproci di leale collaborazione e assistenza, ma anche che tale collaborazione “non si fonda sul principio di reciprocità, un’eventuale violazione da parte di tali istituzioni del dovere di leale collaborazione ad esse imposto non consente in ogni caso ad uno Stato membro di giustificare le proprie infrazioni di diritto comunitario”160. Se la reciprocità e l’equilibrio sono alla base del regime delle convenzioni contro le doppie imposizioni161

, le stesse condizioni non possono, tuttavia, essere di contrasto in ambito comunitario, alla realizzazione di un mercato unico. Leale collaborazione, significa, infatti, anche interpretazione conforme al diritto comunitario, orientata nel suo fine alla realizzazione del mercato interno162. Il principio di reciprocità che, generalmente è alla base delle convenzioni bilaterali, non prevale, in caso di conflitto, sui principi fondamentali dell’Unione, quale ad esempio il principio di non discriminazione163. Nel caso in cui la corrispondenza sinallagmatica degli obblighi contenuti in una convenzione osti alle idee fondamentali della costruzione di un’Europa unita, gli Stati membri sono tenuti a cercare altre formule che, nel raggiungere tale obiettivo, non pregiudichino i diritti dei cittadini di altri Stati membri, nel rispetto del principio di proporzionalità164.

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