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La convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa

Capitolo 3. Lo scambio automatico in ambito internazionale

3.2. Le fonti dello scambio di informazioni in ambito internazionale

3.2.2. La convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa

Il modello di scambio automatico di informazioni trova il proprio fondamento giuridico sia in eventuali trattati bilaterali basati sull’art. 26 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni sia nella “Convenzione tra il Consiglio d’Europa e l’OCSE sulla mutua

338 G.U

RGEGHE,E.PALAMÀ, Il nuovo scambio automatico di informazioni CRS MCAA, in Corr. Trib. n. 19, 2016, pp. 1514 e ss. Secondo gli autori la mancanza di effettvità degli scambi potrebbe dipendere anche dalla mancanza di una politica interna intransigente sul tema.

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M.CARBONE,MBOSCO,L.PETESE, La geografia dei paradisi fiscali, IPSOA, 2014, p. 353 e ss.

340 N.D

IEPVENS,F.DEBELVA, The Evolution of the Exchange of Information in Direct Tax Matters: the Taxpayer’s Rights under Pressure, in EC Tax Review, n. 4, 2015, pp. 210 -219

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assistenza amministrativa in materia fiscale”341 (c.d. “Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters” c.d. “MAAT”, o c.d. “Convenzione di Strasburgo”). Tale Convenzione sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, è entrata in vigore il 1 aprile 1995 con lo scopo di facilitare la cooperazione internazionale tra le autorità fiscali per migliorare la loro capacità di lotta all'evasione e all'elusione fiscale e garantire la piena applicazione delle leggi fiscali nazionali, nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti. Nel 2010, l’OCSE e il Consiglio d’Europa hanno adottato il protocollo di modifica della Convenzione il quale, al fine di rispondere alle richieste emerse del G20 in occasione del vertice di aprile 2009 di Londra, adegua le disposizioni per allinearle agli standard internazionali di trasparenza. Il testo del Protocollo presentato alla sottoscrizione di 23 Stati in occasione del meeting OCSE tenutosi a Parigi il 27 e 28 maggio 2010 è stato inizialmente sottoscritto da 15 Paesi. Da allora numerosi Paesi, tra cui anche Austria, Lussemburgo e Singapore, nonché taluni Paesi tra quelli in via di sviluppo, hanno sottoscritto la Convenzione sulla mutua assistenza in materia fiscale. Attualmente, più di 70 Paesi, tra cui tutti gli Stati aderenti al G20, hanno aderito alla sottoscrizione della Convenzione342. Oggetto della stessa è l’assistenza amministrativa in materia fiscale, attività che si realizza tra l’altro attraverso lo scambio di informazioni, ma vengono, regolamentate anche forme più avanzate di cooperazione quali le verifiche simultanee e la partecipazione di funzionari dell’amministrazione fiscale dello Stato richiedente allo svolgimento di verifiche nel territorio dello Stato richiesto.. Tra le novità di immediata percezione si evidenzia, conformemente con quanto previsto dall’art. 26 del Modello OCSE, la possibilità che su richiesta siano scambiate anche informazioni bancarie, fino ad allora escluse dal campo di applicazione della convenzione, nonché il superamento del requisito dell’interesse domestico dello Stato richiesto alla raccolta e allo scambio di informazione. Nella precedente versione era previsto che “le informazioni che si presume non siano rilevanti a tal fine non possono formare oggetto di scambio ai sensi della presente Convenzione”. L’attuale art. 21 della Convenzione statuisce al par. 3 che “se l’informazione è richiesta ai sensi della presente Convenzione, lo Stato richiesto userà i propri strumenti di raccolta di informazioni per ottenere le informazioni richieste anche nel caso in cui lo Stato richiesto non necessita delle informazioni ai propri fini fiscali”, mentre il successivo par. 4 prevede che “in nessun caso le disposizioni della presente Convenzione (…) possono essere

341 OECD e Consiglio d’Europa, (2015), Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia

iscale, come modificata dal protocollo 2010, OECD publishing, disponbile al link:

http://www.oecd.org/ctp/convenzione-multilaterale-sulla-mutua-assistenza-amministrativa-in-materia-fiscale- 9789264202221-it.htm ultimo accesso 13 dicembre 2016.

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OCSE, rapporto sulle giurisdizioni partecipanti alla Convenzione sulla Mutua assistenza amministrativa, aggiornata al 28 ottobre 2016, disponibile a link http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf

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interpretate nel senso di autorizzare lo Stato richiesto a rifiutarsi di fornire tali informazioni unicamente perché non abbia un interesse interno a dette informazioni”. Tali disposizioni evidenziano il superamento dell’interesse fiscale domestico all’informazione. Oggi, la formulazione dell’art. 4, come sostituito dal Protocollo è la seguente: “Le Parti si scambieranno le informazioni, in particolare quelle previste dalla presente sezione, che appaiano rilevanti per l’amministrazione o l’esecuzione delle rispettive legislazioni nazionali con riferimento all’oggetto della presente Convenzione”. Ulteriori modifiche hanno riguardato anche l’art. 22 della Convenzione concernente la segretezza delle informazioni scambiate. Nella sua nuova enunciazione la disposizione esaminata impone alle parti un bilanciamento tra il livello di segretezza da attribuire alle informazioni ricevute e la protezione dei dati personali ivi contenuti, da effettuarsi anche in ragione delle più ampie garanzie che l’ordinamento della parte richiesta eventualmente fornisca. Nella precedente formulazione, veniva applicato il livello di segretezza che si fosse rivelato maggiore tra quello accordato dalla legislazione della parte richiedente e quello previsto dalla parte che ha fornito le informazioni; la nuova previsione consente alla parte richiesta di specificare i livelli di segretezza che il proprio ordinamento appronta alle informazioni fornite.. A differenza, inoltre, del Modello OCSE, che prevede la facoltà dello scambio spontaneo, il nuovo articolo 7 prevede un obbligo di scambiare spontaneamente le informazioni. Lo scambio automatico basato sulla Convenzione multilaterale richiede un accordo separato per ciascuna autorità competente coinvolta. Tale modello di accordo (c.d. “Model Competent Authority Agreement”). L’ultimo documento rilasciato in data 21 luglio 2014 dall’OCSE è il cosiddetto Standard for automatic Exchange of financial account information in tax matters. Tale accordo prevede lo scambio automatico di informazioni sulla base dell’art. 6 della Convenzione sulla Mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. Alla data del 29 ottobre 2014, 51 Paesi, definiti “early adopters” avevano deciso di aderire all’accordo, impegnandosi ad attivare il primo scambio entro Settembre 2017. I Paesi che hanno partecipato alla firma dovrebbero scambiare le informazioni entro settembre 2018. Le informazioni cui fa riferimento l’accordo sono solo quelle di carattere finanziario. I tratti significativi di questo nuovo processo di cooperazione sono rinvenibili da un lato nel superamento della bilateralità nella cooperazione a favore della multilateralità, che “consenta al maggior numero di Stati di ottenere il beneficio della cooperazione e allo stesso tempo di attuare più elevati standard internazionali di cooperazione nel campo della fiscalità”343. Per quanto concerne l’utilizzo delle informazioni, risulta di particolare interesse

la previsione di cui all’art. 4 c. 2, secondo cui è possibile utilizzare le informazioni ottenute in forza della Convenzione come prove nei procedimenti penali, salvo la necessaria autorizzazione dello Stato che ha trasmesso le informazioni da rilasciarsi per ogni singola richiesta di utilizzo delle informazioni in tale ambito.

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