• Non ci sono risultati.

2. Il processo di omogeneizzazione della giustizia sportiva ed il

2.1. Il diritto di accesso

Nell’ambito dell’applicazione del principio dell’effettività della tutela e dei suoi aspetti problematici nel campo del diritto sportivo, occorre prendere le mosse da una importante decisione del massimo consesso della giustizia sportiva. Si tratta della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, 05 ottobre 2017, n. 74, la quale ha ad oggetto il tema del diritto di accesso da parte dei soggetti, tesserati e affiliati, coinvolti nella controversia. Il Collegio ha disposto di sottoporre alla «valutazione degli organi di governo dello sport italiano la non più rinviabile questione dell’adeguamento delle regole dell’ordinamento sportivo ai principi generali di libertà e diritto di accesso di ciascun soggetto alle informazioni possedute dagli organismi che del sistema sportivo sono componenti, nell’ambito in cui essi esprimono funzioni non meramente negozial-privatistiche», ordinando, altresì, la trasmissione della stessa decisione alla Giunta Nazionale del CONI. Tale importante decisione è il risultato di un protrarsi di atteggiamenti, non più tollerabili, da parte delle istituzioni sportive, le quali, soprattutto nell’ambito del Calcio Professionistico, hanno sovente negato il diritto di accesso agli atti e alle informazioni (che pure è una innegabile garanzia di un qualsiasi sistema

113

giustiziale176) alle società di calcio istanti, sulla base dell’assunto che «la Lega italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), in quanto associazione giuridica privata non riconosciuta, non è sottoposta alla normativa che prevede e disciplina l’accesso agli atti, in quanto applicabile ai soli enti pubblici177». Se, da un lato, è certamente vero che le Federazioni sportive sono riconosciute come associazioni di diritto privato infatti, dall’altro è innegabile come il d. lgs. 242 del 1999 affermi anche che le suddette Federazioni svolgano attività di valenza pubblicistica quali organi “indiretti” del CONI e, per questo, esse sono sottoposte alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione. Nonostante il diniego da parte degli organi sportivi, inoltre, il diritto di accesso rappresenta una fondamentale garanzia da riconoscere nei confronti dei soggetti istanti e richiedenti, posto che esso, in prima battuta, configura una delle principali attuazioni del più ampio e generale principio di trasparenza, a sua volta collegato al principio democratico, pietra angolare del nostro ordinamento giuridico. In effetti, si tratta di un diritto che, sebbene sia tutelato e garantito in ogni contesto procedimentale, assume una fondamentale importanza soprattutto nell’ambito della giustizia amministrativa, posto che esso è a sua volta correlato ad altri principi che sovrintendono il complesso amministrativo, quali l’imparzialità, la trasparenza, la pubblicità, la legalità sostanziale ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. È infatti fuor di dubbio che, qualora vi fosse la necessità di tutela giudiziaria, e dunque in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, il diritto di accesso dei soggetti richiedenti debba necessariamente prevalere sulla riservatezza degli organi pubblici. In altri termini, tale garanzia rappresenta il principale e naturale alleato del diritto di difesa, spettante a tutti coloro i quali ritengano di dover tutelare le proprie situazioni giuridiche soggettive. In tal senso, posto che i procedimenti giustiziali di natura sportiva siano stati qualificati come procedimenti di carattere sostanzialmente amministrativo, risulta quantomeno sintomatico il fatto che il sistema pubblicistico fosse, almeno inizialmente, improntato ad una logica di segretezza dell’amministrazione, e che solo successivamente si sia verificata una più ampia disciplina degli accessi agli atti, aprendo la strada ad un generalizzato controllo della

176 Il diritto di accesso, seppur garantito in senso assoluto, è sottoposto a discipline differenziate in base alla

differente tipologia di procedimento giustiziale. Si pensi, ad esempio, al diritto di accesso nell’ambito della giustizia penale, contesto in cui si rende necessario comprimere almeno in parte tale garanzia (artt. 329 e ss. c.p.p) soprattutto durante la fase iniziale delle indagini preliminari, e cioè prima che sia iniziato il processo vero e proprio. In questo specifico momento del procedimento, infatti, prevale l’interesse pubblico alla repressione dei reati, sul presupposto che sia di fondamentale importanza permettere al Pubblico Ministero di operare nel massimo della segretezza. È chiaro, però, che il diritto di accesso agli atti spetterà al soggetto indagato una volta che il PM abbia terminato le indagini e abbia deciso per il rinvio a giudizio, posto che in tale momento egli è obbligato a far pervenire all’indagato l’avviso di garanzia.

177 Comunicato di Assemblea della Lega Pro, la quale ha più volte negato l’accesso ai documenti amministrativi

114

collettività sull’intera attività dell’Amministrazione178. È per questo, dunque, che il supremo organo della giustizia sportiva ha ritenuto, giustamente, di dover porre l’attenzione su tale aspetto, sollecitando il legislatore sportivo al «compimento di un fondamentale passo in avanti per l’evoluzione dell’ordinamento giuridico sportivo». Entrando nel merito della decisione, si nota come il Collegio di Garanzia abbia inizialmente svolto un excursus introduttivo inerente ai rapporti tra gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi, affermando come il rapporto tra i due non debba assolutamente risolto in termini di autosufficienza dei primi rispetto ai secondi, seppur autonomi dal punto di vista funzionale. All’esito di tale ragionamento introduttivo, si afferma che «la trasparenza debba essere posta accanto ai principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra CONI, Federazioni e Leghe nei confronti dei tesserati ed affiliati, insieme ai principi di lealtà, probità e correttezza», rilevando contestualmente che «consentire un accesso funzionale all’attività sportiva consentirebbe all’associato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale anche di interloquire con gli apparati di governo dello sport, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale». Questa importante decisione si ritiene sia degna di nota, non solo perché ha avviato un processo di sviluppo dell’attività giustiziale e amministrativa dello sport, ma soprattutto perché dimostra una evidente sensibilità avvertita nei confronti del tema dell’effettività della tutela anche nell’ambito degli organi della giustizia sportiva.