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I metodi di ADR nell’ordinamento sportivo italiano e la loro rilevanza a

dell’arbitrato.

Nel corso degli ultimi decenni si è registrato, nell’esperienza giuridica degli Stati Europei, un crescente utilizzo di metodi alternativi di risoluzione delle controversie rispetto al ricorso alla giurisdizione statale. Tali metodi prendono il nome di ADR (Alternative Disputes Resolution Methods) ed al loro interno è possibile rinvenire qualsiasi mezzo giuridico che sia idoneo alla risoluzione extragiudiziale delle controversie. Il tratto che accomuna i sistemi di ADR consiste nella promozione di iniziative finalizzate alla risoluzione di conflitti giuridici tra due o più soggetti, senza però pervenire ad una pronuncia da parte della autorità giudiziaria. Poiché la nascita di tali sistemi ha come ratio quella di ridurre il più possibile il ricorso alla giustizia dello Stato, si può intuire come il loro utilizzo si fosse da subito rivelato perfettamente collimante con le esigenze di autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo italiano. Infatti, sono due gli istituti, tra quelli considerati come alternativi al metodo ordinario di risoluzione delle controversie sportive, che, nel settore in questione, hanno avuto una grande importanza: la conciliazione e l’arbitrato223.

In particolare, l’arbitrato rappresenta un esempio di risoluzione alternativa ed extragiudiziale delle controversie sportive (e non solo): questo si attua mediante un accordo delle parti, in lite tra di loro, volto alla attribuzione ad uno o più soggetti terzi (gli arbitri, appunto) la risoluzione di una controversia già insorta tra le suddette parti, ovvero di eventuali ed indeterminate controversie future. Infatti, ai collegi arbitrali può essere devoluta, mediante clausola compromissoria o diverso accordo delle parti, una controversia di materia sportiva avente ad oggetto diritti disponibili, anche tra soggetti non affiliati o tesserati224. Nel mondo dello sport, assai frequenti, in passato, sono stati i meccanismi arbitrali, sia a livello esofederale che interno alla Federazione: tra i primi rientra sicuramente il TAS di Losanna225, la cui pronuncia

223 La differenza principale tra i due meccanismi consiste nel fatto che, mentre nella conciliazione, il mediatore

(terzo ed imparziale) facilita il dialogo delle parti con l’obiettivo di giungere ad un accordo, nell’arbitrato il soggetto terzo, ossia l’arbitro, viene chiamato ad emettere una vera e propria decisione, consistente nel lodo arbitrale (e quindi, di fatto, giudica sulla controversia, più che indirizzarla verso un accordo).

224 I. VIRTUOSO, Il sistema extragiudiziale di risoluzione delle controversie sportive, in Riv. Dir. Sport., 2017,

p. 4.

225 Il ricorso al Tribunale di Losanna si presenta come un valido ed efficace strumento deflattivo delle controversie

sportive internazionali, evitando la presenza e l’ingerenza delle giurisdizioni statali. si tratta di un organo il cui successo è principalmente dovuto alla competenza ed alla preparazione degli arbitri che compongono il collegio, ma anche alle regole di procedura molto snelle che permettono un accesso molto facile e agevole. In tal senso, giova richiamare la recente decisione cui è giunta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di giustizia sportiva, attraverso la sentenza Mutu e Pechstein c. Svizzera, n. 40575 del 2 ottobre 2018. In tale occasione, la Corte ha innanzitutto puntualizzato come «il diritto ad un tribunale non impone alle parti la sola via delle

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rappresenta un vero e proprio lodo arbitrale; sul versante interno, invece, occorre rilevare che i procedimenti di natura arbitrale sono, perlopiù, limitati alle sole controversie di carattere economico insorte tra i soggetti tesserati e affiliati e le rispettive Federazioni. Come sappiamo, quello della immissione dei giudici statali nei conflitti sportivi rappresenta un problema ancora irrisolto, a causa della mancanza di indipendenza dei collegi giudicanti rispetto alle istituzioni presso le quali essi sono istituiti (un profilo di evidente aporia di sistema, questo, che appare ad oggi ancora fortemente connaturato al sistema giustiziale interno dello sport). E, d’altro canto, i metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione sportiva e all’arbitrato tipicamente disciplinato dalle Federazioni si pongono proprio nella prospettiva di riduzione dei rischi di ingerenza da parte degli organi giudicanti statali. Inoltre, occorre affermare che, in seguito all’ingresso del nuovo Codice di giustizia sportiva del 2014, il CONI ha ufficialmente rinunciato alla tecnica arbitrale per l’amministrazione delle controversie di ultimo grado dell’ordinamento sportivo, posto che si ritenne ampiamente insoddisfacente l’esperienza, pluriennale, realizzata prima con la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport e poi con il TNAS226. L’arbitrato, dunque, come forma di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia esofederale sopravvive all’interno degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni solo per le controversie di prima istanza e di carattere economico-patrimoniale. Attraverso la clausola compromissoria, infatti, la quale rappresenta un accordo privato con cui gli associati decidono di esperire una via alternativa a quella della giustizia sportiva ordinaria, è possibile rimettere a specifici collegi arbitrali la risoluzione di alcune controversie sportive che, nella pratica, concernono esclusivamente materie di carattere patrimoniale227. In altre parole, dal luglio 2014 l’ordinamento sportivo italiano è passato da un sistema di giustizia ed arbitrato dello sport ad un sistema unico di giustizia sportiva, caratterizzato non solo da una totale assenza di qualsivoglia cenno all’arbitrato, ma anche da una mancanza di valorizzazione dei

giurisdizioni ordinarie, ma anzi riconosce la possibilità di scegliere istane alternative di tipo arbitrale per dirimere controversie di natura patrimoniale, approccio consolidato per l’arbitrato commerciale, anche nel settore dello sport professionistico». Il Collegio, inoltre, prosegue affermando che «il ricorso ad un tribunale arbitrale internazionale unico e specializzato, favorisce una certa uniformità procedurale e rafforza la certezza del diritto.»

226 Le insoddisfazioni legate al previgente sistema di risoluzione delle controversie di ambito esofederale

derivavano dalle critiche, mosse da più fronti, che attribuivano alla procedura dei vizi di incoerenza, disparità di trattamento e mancanza di certezza del diritto. Alla luce di tali critiche si decise, dunque, di porre mano ad una riforma che fosse più attenta a garantire l’uniformità dei principi applicabili, attraverso una generale razionalizzazione del sistema.

227 In tal senso, il problema che emerge concerne l’effettiva validità delle suddette clausole compromissorie, posto

che il vincolo di giustizia obbliga i soggetti affiliati e tesserati ad esperire gli organi di giustizia sportiva appositamente previsti. Non è un caso, infatti, che i collegi arbitrali dinanzi ai quali è possibile risolvere delle controversie, abbiano una competenza molto limitata e residuale, potendo essi decidere solo su materie che non ricadano sotto l’esclusiva competenza dei suddetti organi di giustizia sportiva.

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metodi di ADR in generale, contrariamente a quanto accaduto nell’ambito dell’ordinamento sportivo internazionale228.

Il fenomeno della conciliazione, invece, ha luogo allorché due o più soggetti in lite tra loro tentino di giungere ad una soluzione concordata della controversia, dinanzi ad un soggetto terzo ed imparziale (il conciliatore) appositamente scelto dalle parti in causa, il quale conduce la disputa cercando di ottenere, al termine del procedimento, un accordo che sia sufficientemente soddisfacente per le suddette parti. In altre parole, si tratta di una procedura negoziale e volontaria che permette alle parti di elaborare una soluzione giuridica di compromesso attraverso l’assistenza di un conciliatore, il cui ruolo è quello di agevolare ed aiutare le parti stesse nel conseguimento di un accordo, talora conducendo la trattativa attraverso una considerazione critica delle tesi contrapposte e al fine di evidenziare anche quelli che possono essere i rischi connessi ad un ipotetico ed eventuale contenzioso229. Qualora, poi, la conciliazione non avesse successo e non si dovesse, dunque, pervenire ad una soluzione ottimale per le parti, quest’ultime hanno comunque la possibilità di poter adire gli organi della giurisdizione statale, senza alcun pregiudizio per le rispettive posizioni. Da ciò si intende che il fenomeno in questione rappresenta, si, un istituto caratterizzato da una dinamica prettamente procedimentale, ma al cui esito si ottiene un accordo di natura negoziale, in considerazione del fatto che l’esecuzione coattiva degli accordi e dei provvedimenti emessi alla fine di un procedimento (sia esso anche di natura extragiudiziale, come nel caso in questione) è rimessa in via esclusiva agli organi giurisdizionali, ai quali occorrerà riferirsi per tale scopo. Ebbene, in concomitanza con la crescita economica esponenziale del fenomeno sportivo, si sono anche notevolmente incrementate le possibilità di rilevare dei conflitti di interessi suscettibili di dar luogo a delle controversie che, inevitabilmente, sfociano in procedimenti sottesi alla risoluzione delle stesse, nonché appositamente disciplinati dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali. In tal modo, è emerso con chiarezza come la giustizia domestica dello sport sovente entrasse in collisione con l’ordinamento generale, creando delle ipotesi sempre più frequenti di una sovrapposizione di discipline ben poco consona ad uno Stato di diritto che faccia del principio di certezza uno dei suoi cardini fondamentali, nonché proteso alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti coinvolti che di tale sistema fanno parte. Per questo motivo, al fine di ridurre il più possibile l’ormai abituale ingerenza dei giudici statali

228 F. AULETTA, Il tramonto dell’arbitrato nel nuovo orizzonte della giustizia sportiva, Riv. Dir. Sport. in

www.judicium.it, 2014, p. 2 e ss.

229 G. MIGNACCA, Analisi interna e comparata della conciliazione nelle controversie sportive. Il difficile

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sulle liti di origine sportiva, si è pensato di introdurre dei sistemi di risoluzione alternativi alla giustizia sportiva che permettessero di assolvere a due compiti fondamentali: diminuire il sovraccarico della giustizia statale e, al contempo, difendere l’autonomia dell’ordinamento sportivo, determinando una risoluzione interna delle controversie ivi insorte230. Proprio per queste ragioni, i metodi di ADR non sono assolutamente estranei al fenomeno sportivo: molti regolamenti federali231, infatti, impongono, quale presupposto ad eventuali altri procedimenti, un tentativo di conciliazione tra le parti. Peraltro, mentre in senso assoluto vi sarebbe anche la possibilità di estendere l’istituto della conciliazione a tutte le tipologie di controversie sportive, nell’ambito del nostro ordinamento sportivo essa si è resa molto frequente, soprattutto con riferimento alle liti che abbiano come soggetti le Federazioni ed i loro atleti per questioni relative a rapporti di natura contrattuale o disciplinare. Occorre anche precisare che, anche nel fenomeno sportivo, l’istituto della conciliazione presenta l’innegabile vantaggio di poter adottare soluzioni che non obbediscono ad una stretta logica giuridica e di pervenire ad un accordo che possa recepire positivamente i valori morali dello sport232. Peraltro, per anni l’istituto in esame è stato riscontrabile solamente in istituzioni non appartenenti al nostro ordinamento sportivo: un chiaro esempio è dato dal TAS di Losanna, all’interno del quale è operativo un procedimento conciliativo vincolante ed informale basato sull’accordo delle parti, le quali si impegnano ad agire nel rispetto del principio di buona fede. La procedura in questione è attivabile però solo in relazione a quelle controversie che non siano relative ad una decisione disciplinare già assunta da parte di un’organizzazione sportiva. Il conciliatore viene scelto dalle parti in causa all’interno di un apposito elenco ed ha l’obiettivo di aiutare le stesse a raggiungere un accordo giuridicamente soddisfacente, anche se non potrà imporre loro una decisione finale. Inoltre, a riprova di una meccanismo molto flessibile e dinamico, la procedura da utilizzare può essere individuata, oltre che dallo stesso conciliatore, anche dalle parti, qualora queste si

230 Infatti, questa tendenza alla giustizia privata come esclusiva forma di risoluzione delle controversie, giova non

soltanto allo Stato, ma anche alle parti in causa. Infatti, mentre il primo ottiene un considerevole risparmio di tempo e di risorse, i secondi possono ottenere una soluzione della controversia più rapida, nonché una decisione affidata a soggetti esperti del settore.

231 Oltre al calcio, ovviamente, dove si prevede un tentativo di conciliazione dinanzi al Collegio di Garanzia, vi

sono altri esempi, come il caso del ACISport (la vecchia CSAI, ossia la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana fu soppressa nel 2012 e le sue funzioni passarono all’ACI) il cui regolamento prevede che la domanda di conciliazione vada rivolta dalla parte istante prima al Comitato Esecutivo e poi alla controparte. Quindi il conciliatore esamina gli scritti presentati dalle parti, convoca le parti e formula una proposta di conciliazione: se questa viene accettata dalle parti, viene inserita in un verbale sottoscritto dalle medesime, altrimenti il conciliatore redige un verbale di esaurimento negativo del suo tentativo (ed i soggetti interessati potranno adire gli organi preposti alla risoluzione ordinaria della controversia).

232 Un esempio concerne la possibilità di introdurre e di sostenere all’interno dello stesso accordo, e grazie al

contributo degli atleti coinvolti, rilevanti programmi di difesa dei valori fondamentali dello sport come la lealtà e la solidarietà.

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dovessero accordare in tal senso: ciò significa che tutto l’iter procedimentale, nonché la sua stessa conclusione, si basano esclusivamente sul consenso delle parti, le quali vengono solamente indirizzate, per così dire, dal soggetto conciliatore verso una soluzione giuridica che possa impedire la nascita di un vero e proprio contenzioso dinanzi agli organi ed alle istituzioni ad esso preposte. Ma, per poter esaminare in modo completo l’istituto della conciliazione (e, con esso, anche gli altri metodi di ADR come l’arbitrato) occorre volgere lo sguardo verso le esperienze giuridiche degli altri stati, europei e non, in ottica comparatistica. In questo senso, sicuramente una menzione a parte merita l’esperienza consolidatasi negli ultimi anni in Francia, dove dal 1984233 si è istituito un meccanismo conciliativo in seno al Comitato Olimpico francese, previsto per legge. La legge prevede che, in caso di azioni nei confronti delle Federazioni sportive, sia obbligatorio utilizzare, in via preliminare, un meccanismo di conciliazione tra le parti, prima di poter effettivamente istituire il giudizio dinanzi ai giudici sportivi competenti. L’obbligatorietà della procedura conciliativa determina anche la categorica irricevibilità di una eventuale azione presso i giudici statali da parte dei soggetti coinvolti. Il collegio è formato da 15 giuristi esperti del settore sportivo e, contrariamente a quanto avviene nella conciliazione, per così dire, ordinaria, qualora non si riuscisse a giungere ad una soluzione soddisfacente per le parti in lite tra loro, il conciliatore è dotato del potere di sottoporre alle stesse una soluzione giuridica, basata (anche se non esclusivamente) sul diritto: se, entro un mese dalla proposta, le parti non la rigettano, essa si ritiene automaticamente accettata. Tale meccanismo ha riscontrato un enorme successo, poiché è dotato di una notevole efficacia temporale (rispondendo, quindi, in modo perfetto alla richiesta di celerità dei procedimenti sportivi) e permette di evitare non solo un eccessivo sovraccarico (che, inevitabilmente, rallenterebbe in modo considerevole il processo giustiziale) nei confronti delle istituzioni sportive delle Federazioni, ma anche l’eventuale ingerenza dei giudici statali. Oltre a quella francese, si ritengono degne di nota anche altre esperienze giuridiche, quali ad esempio quella inglese, in Europa, e quella americana: anche qui si ha modo di registrare una marcata tendenza dei vari ordinamenti volta ad escludere il più possibile la giurisdizione dei giudici ordinari in temi sportivi, preferendo che tali controversie vengano affidate, in parte, alle stesse istituzioni sportive, ma anche ad eventuali strutture amministrative alternative, dotate di autonomia e di autorevolezza, le quali predispongono appositamente un piano conciliativo della contesa. In Inghilterra, in particolare, l’ADR Group rappresenta una agenzia di mediazione e conciliazione che offre servizi di ADR tra le più importanti nel panorama europeo; mentre la CEDR

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americana (Centre for Effective Dispute Resolution) è composta da professionisti collegati ad importanti imprese e studi legali, i quali esercitano sistematicamente attività di conciliazione in molti settori del diritto234 (compreso lo sport, ovviamente).

Alla luce di un importante sviluppo, non solo in ambito comunitario ma anche in campo internazionale, dei meccanismi di ADR di risoluzione extragiudiziale delle controversie, occorre adesso soffermarci su quella che è stata l’esperienza italiana in merito all’utilizzo di tali sistemi procedurali alternativi. In particolare, nonostante gli indubbi vantaggi che l’adozione di un corposo e disciplinato sistema di ADR comporta, nell’ordinamento giuridico sportivo italiano si registra, negli ultimi anni, una netta controtendenza rispetto a quanto sia avvenuto altrove. Occorre infatti comprendere i motivi per i quali, nel nostro sistema giudiziale sportivo, ed in considerazione delle pregresse esperienze del recente passato (che pure hanno manifestato un certo interesse delle istituzioni nei confronti di tali meccanismi) si sia deciso, in seguito, di relegare i metodi di ADR ad un ruolo marginale rispetto alla ordinaria risoluzione delle controversie sportive. I motivi che hanno determinato tale presa di posizione da parte delle istituzioni sportive italiane sono da ricondurre ad una ipotetica (quanto dubbia) protezione della certezza del diritto e della uniformità dei giudizi235. Infatti, se è pur vero che l’ormai da tempo soppressa Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport236 (ma lo stesso potrebbe dirsi anche dell’Alta Corte e del TNAS) abbia svolto un ruolo esiguo nella risoluzione delle controversie sportive, soprattutto a causa della farraginosità e della eccessiva macchinosità della procedura, è anche indiscutibile come l’esperienza di altri paesi abbia dimostrato come l’istituzione di appositi organismi di ADR, caratterizzati da uno snello e veloce procedimento, si sia rivelata una scelta vincente, considerando gli evidenti vantaggi tratti dal sistema sportivo. Infatti, l’esperienza passata di alcuni organi (che pure hanno denunciato un concreto tentativo del CONI di allinearsi al diritto sportivo comunitario ed internazionale) avrebbe dovuto spingere le istituzioni, non già a tornare sui propri passi, bocciando in toto l’esperimento, quanto piuttosto a porre in essere una disciplina più attenta e dettagliata, che potesse rendere il procedimento arbitrale e conciliativo più veloce, compatto e proficuo. Ad oggi, infatti, l’unico

234 Oltre ai già citati, si possono enunciare altri esempi molto importanti di strutture di conciliazione, quali lo stesso

TAS di Losanna, l’olandese NMI (Netherlands Mediation Institute) o ancora l’australiano NSDC (National Sport Dispute Centre).

235 I. VIRTUOSO, Il sistema extragiudiziale di risoluzione delle controversie sportive, cit., p. 8.

236 La scelta del CONI, va ricordato, si ispirava a quella compiuta nel 1984 dal CIO con l’istituzione del TAS di

Losanna. La Camera di Conciliazione, infatti, intendeva assumere il ruolo di ente di chiusura dell’ordinamento sportivo e di raccordo con l’ordinamento dello Stato. La Camera (la cui funzione e posizione ricorda la Corte di Cassazione, posta la sua funzione soprattutto nomofilattica) svolgeva una triplice funzione fondamentale: arbitrale, consultiva e conciliativa.

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meccanismo di ADR previsto nel nostro ordinamento sportivo concerne il tentativo di conciliazione da esperire preliminarmente dinanzi al Collegio di Garanzia dello sport237. Infatti, l’art. 5 Reg. CGS dispone che «nella prima udienza, fissata di norma entro dieci giorni dall’accettazione della nomina, si procede al tentativo di conciliazione. Il tentativo è esperito sentendo le parti senza particolari formalità. Se la conciliazione è raggiunta, si dà atto della conclusione dell’accordo nel verbale della seduta, sottoscritto dalle parti e dall’Organo Arbitrale.» Dunque, se il tentativo di conciliazione non riesce, si instaura ufficialmente il giudizio dinanzi all’organo collegiale, il quale si concluderà con l’emissione di un provvedimento vincolante. Ma, proprio in virtù del fatto che il Collegio di Garanzia rappresenta l’ultimo organo di chiusura della giustizia sportiva, si ritiene che l’istituzione di fasi conciliative in organi già esistenti, magari già nelle prime fasi del giudizio, così come l’apposita creazione di enti ad hoc, potrebbe creare i presupposti per un utilizzo più importante degli strumenti di ADR, qualificandoli come alternativi e complementari (e non come fenomeni residuali) alle vie ordinarie di risoluzione delle controversie, permettendo non solo una minore ingerenza degli organi giustiziali dello Stato, ma anche una risoluzione più celere e dinamica delle controversie, perfettamente rispondente alle logiche procedimentali della giustizia sportiva.

CONCLUSIONI

Alla luce del presente studio, si ha avuto modo di avvicinarci ad una materia, concernente le problematiche e le dinamiche che ruotano attorno all’ordinamento sportivo e alla giustizia sportiva, di grande complessità. Si è cercato di comprendere e di dare una spiegazione alla natura vera e propria dello sport organizzato in Italia, nonché a quelli che sono i difficili rapporti che, da sempre, lo legano all’ordinamento generale della Repubblica. In seguito, si è avuto