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Problematiche in merito alla normazione tecnica delle Federazion

2. Il vincolo di giustizia: caratteristiche e profili di problematicità costituzionale

2.3. Problematiche in merito alla normazione tecnica delle Federazion

Come è già stato rilevato, la giustizia di tipo tecnico si occupa dell’aspetto prettamente agonistico dell’attività sportiva in senso stretto, risultando tra i vari ambiti di rilevanza della giustizia interna quello che più di tutti incarna una prerogativa essenziale e fondamentale di tutto l’ordinamento sportivo. Non a caso, si tratta di un’area da sempre ritenuta come indifferente da parte del legislatore italiano ed in quanto tale completamente lasciata alla disciplina dell’ordinamento sportivo, dato che in linea generale da sempre si ritiene che non sia possibile che dalla violazione di norme legate all’organizzazione ed alla regolarità della competizione sportiva possa derivare una violazione di situazioni giuridiche soggettive di interesse generale, quali sono i diritti soggettivi e gli interessi legittimi. In altri termini, in questo specifico ambito di rilevanza della giustizia sportiva, la decisione è sempre stata rimessa all’insindacabile apprezzamento del giudice sportivo, difettando quindi la giurisdizione del giudice statale in quanto la questione tecnica nasce e si esaurisce all’interno dell’ordinamento sportivo, senza poter creare alcun tipo di collegamento con gli organi della giurisdizione

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statale125. Inizialmente, si dubitava addirittura della effettiva natura giuridica delle regole tecniche: infatti, dato il contenuto tecnico-sportivo ed il suo campo di applicazione relativo esclusivamente alla gara, la regola tecnica sarebbe regola non giuridica. In realtà, si tratta di un orientamento oramai del tutto superato, anche perché non vi è ragione alcuna, anche dal punto di vista formale, di negare valenza e rilevanza giuridica ai regolamenti federali, dato che quest’ultimi sono approvati secondo le proprie procedure di ogni Federazione sportiva, non diversamente da quanto avviene anche per gli altri testi normativi, quali ad esempio i codici disciplinari. Infatti, data la rilevanza giuridica dell’ordinamento sportivo, risulta evidente come tale valenza debba necessariamente essere acquisita dai regolamenti, dagli statuti, e dunque dalle norme ivi contenute e che disciplinano e regolano l’intera attività sportiva. Posto questo primo importante tassello però, si è da sempre sostenuta la totale irrilevanza di tali norme nell’ambito dell’ordinamento generale, in quanto esse regolano aspetti esclusivamente legati allo sport: non di meno, è la stessa autonomia dell’ordinamento sportivo che si basa fortemente sul vincolo di giustizia e, di conseguenza, sulla competenza assoluta degli organi di giustizia sportiva relativamente alle questioni di carattere tecnico e disciplinare. In linea di massima, pur di fatto non potendosi assolutamente negare che dal conseguimento definitivo del risultato di gara possano sorgere interessi di varia natura in capo ai partecipanti quali atleti, società ed associazioni, si afferma che altrettanto innegabile risulta il fatto per il quale mai possano essere vantati da questi ultimi diritti soggettivi o interessi legittimi in caso di violazione delle suddette norme tecniche. Infatti, per un verso, nelle regole tecniche manca la possibilità di identificare l’esistenza di “norme di relazione”, tali da dar luogo alla configurazione eventuale di diritti soggettivi; per altro verso, per la configurazione di interessi legittimi, in quanto tali rilevanti dinanzi al giudice amministrativo, occorrerebbe che l’atto costituisca un vero e proprio provvedimento amministrativo emanato da un soggetto di diritto pubblico nell’esercizio di una pubblica potestà126. Da quest’ultimo punto di vista riemerge, ancora una volta, la duplice e ambigua natura delle Federazioni sportive, le quali rappresentano soggetti di diritto privato che ricevono dal CONI una sorta di investitura di carattere pubblico solo per emanare determinate tipologie di norme, tra le quali non rientrerebbero di diritto quelle concernenti i risultati e l’organizzazione delle competizioni agonistiche127. Si è già discusso sulle problematicità che

125 AA. VV., REMO, MORZENTI, PELLEGRINI, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento

statale, Milano, 2007, cit. p. 204.

126 AA. VV., REMO, MORZENTI, PELLEGRINI, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento

statale, Milano, 2007, cit. p. 206.

127 In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, sez. civ., 26 ottobre 1989, n. 4399, la quale ha deciso

che, con riguardo alle decisioni delle Federazioni sportive ed i loro organi di giustizia sportiva in sede di verifica delle competizioni agonistiche, debba escludersi la possibilità di sindacato giurisdizionale sia davanti al giudice

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comporta la doppia natura delle Federazioni, soprattutto alla luce della differente valenza che occorra dare di volta in volta agli atti ed ai provvedimenti da queste emanate, in ottemperanza dell’obiettivo e del fine cui tali provvedimenti mirano nel momento in cui vengano emessi. Su questo aspetto, risulta quantomai evidente come sia assolutamente necessario un intervento chiarificatore del legislatore, mirante alla definitiva disciplina della reale natura delle Federazioni e, soprattutto, riguardante la valenza degli atti emessi dalle stesse.

Ma andando anche oltre alla ambivalente natura delle Federazioni sportive, e riservandoci di esaminare più avanti il tema della limitazione al diritto di difesa che i procedimenti di giustizia tecnica esercitano nei confronti dei soggetti tesserati coinvolti, occorre comunque prendere coscienza del fatto che, alla luce della già citata trasformazione ed evoluzione del mondo sportivo, oramai qualsiasi ambito di tale fenomeno risulta in realtà suscettibile di determinare ingerenze nei confronti delle situazioni giuridiche soggettive dei tesserati, andando a creare dei sempre più frequenti punti di contatto (o meglio, di frizione) con la giustizia statale, anche con riguardo a quegli ambiti (come appunto quello prettamente tecnico) che da sempre sono ritenuti del tutto irrilevanti dall’ordinamento generale e rimessi alla esclusiva giurisdizione del giudice sportivo. Tutto ciò, ovviamente, determina delle crepe sempre più tangibili sulla barriera del vincolo di giustizia e, conseguentemente, sull’autonomia del fenomeno sportivo rispetto alle ingerenze dell’ordinamento generale. Infatti, al di là del fatto delle innumerevoli volte in cui la giurisprudenza amministrativa, tramite il TAR del Lazio, è intervenuta nell’omologazione di risultati di gare sportive (in quanto tali teoricamente rimessi alla sola disciplina interna dell’ordinamento sportivo), non si può non prendere in considerazione quanto i crescenti interessi economici determinino una necessaria e naturale evoluzione della natura e, insieme, dei confini delle questioni prettamente sportive, quali appunto quelle tecniche. Si prenda infatti l’esempio di un evidente errore arbitrale in una partita di calcio che determini un risultato sfavorevole ad una squadra che sia in lotta per obiettivi importanti, come ad esempio la permanenza della massima serie o la qualificazione nelle competizioni europee128. Si noti come

ordinario che davanti al giudice amministrativo. Si afferma, inoltre, che i provvedimenti di una Federazione che vadano ad incidere esclusivamente sulla sfera tecnica dell’attività agonistica non danno luogo alla lesione di posizioni giuridiche tutelate dall’ordinamento giuridico generale, per cui l’impugnazione degli stessi è da considerarsi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

128 Da questo punto di vista, fortunatamente negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo della tecnologia

in supporto alle decisioni degli arbitri di gara, in modo tale da garantire il più possibile la regolarità della competizione. Si pensi, ad esempio, per quanto riguarda il mondo del calcio, all’avvento prima della Gol Line Technology e poi del VAR (Video Assistant Referee). In realtà, l’ingresso della tecnologia nel mondo del calcio professionistico è avvenuto con un consistente ritardo, se consideriamo che si tratta dello sport più importante a livello non solo nazionale ma anche mondiale, mentre invece in moltissimi altri sport si è usufruito degli strumenti tecnologici già da moltissimi anni (come ad esempio nel Tennis o nella Pallavolo). Ovviamente, è stato giudicato

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tali aspetti, se da un primo punto di vista riguardanti elementi prettamente tecnici e dunque irrilevanti per l’ordinamento generale, in realtà concernano ingenti interessi economici legati alle suddette qualificazioni dei club (in scala di milioni di euro, sia nel senso della permanenza in serie A, sia nel caso di qualificazione nelle coppe europee). Se espressa in tali termini, la questione inizia ad assumere contorni poco legittimi circa la sua valenza relegata ai meri interessi tecnico-sportivi. Infatti, se è pur vero che una società affiliata o i tesserati abbiano accettato il regolamento sportivo predisposto dalla Federazione al momento della affiliazione o del tesseramento, risulta comunque compromettente in ordine alla tutela degli interessi di tali soggetti fare in modo che questi siano impossibilitati ad adire organi giudiziari statali qualora fossero coinvolti interessi di tale caratura e rilevanza. Si tratta, a parziale discolpa del legislatore, di un fenomeno che ha assunto dimensioni enormi solo col trascorrere del tempo, dato che al momento di genesi del CONI e dell’ordinamento sportivo in generale si può dire che vi fossero interessi economici neanche lontanamente paragonabili a quelli che oggi caratterizzano sempre di più tale fenomeno. Prova ne è il fatto che sempre più imprenditori si affacciano nel mondo del calcio e dello sport in generale, investendo quantità enormi di denaro. Questo dato, anche considerato nella sua singolarità, sembra da solo poter legittimare appunto più di una riflessione circa la tenuta dell’organizzazione sportiva, la quale al giorno d’oggi non può assolutamente avere le stesse caratteristiche antiquate di prima, ma deve necessariamente evolversi rispondendo a dinamiche non più e non solo concernenti la mera attività fisica e la singolarità della competizione sportiva, bensì riguardanti le regole del mercato, dell’imprenditoria e del business oramai indissolubilmente legate allo sport. Tutto questo non può dunque essere ignorato dal giurista, dato che il fenomeno in esame inevitabilmente si riflette anche sul tema della tutela dei soggetti coinvolti, a rischio anche di dover ridisegnare i confini dell’ordinamento sportivo e della giustizia interna di cui si è dotato. Infatti, ad oggi l’unica possibilità oggettivamente percorribile per far sì che la controversia tecnica possa avere ripercussioni anche in ambito generale, andando a creare una sorta di pertugio sul muro eretto dalla giustizia sportiva, concerne l’ipotesi di una sanzione tecnica (ad es. per fallo di gioco) che abbia delle conseguenze di carattere disciplinare (come una squalifica per un certo numero di gare)129. Infatti, laddove l’atleta sanzionato lamentasse il mancato rispetto, non già del regolamento tecnico in sé, quanto di quelle che sono le sue garanzie processuali (su cui ci soffermeremo nel prossimo capitolo) come ad esempio la lesione del suo diritto di difesa o la

opportuno ricorrere all’uso della tecnologia solo in seguito a numerosissime polemiche scatenatesi nel corso degli anni.

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proverbiale mancanza del contraddittorio dinanzi al giudice sportivo, allora si ritiene che la giurisprudenza statale potrebbe (anzi, dovrebbe) definitivamente superare la propria riluttanza e diffidenza a decidere su tali tipologie di controversie.