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3. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico statuale

3.1. L’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale

Il fenomeno sportivo in Italia, inteso nella sua ottica di organizzazione, nasce e si sviluppa compiutamente da una matrice di carattere internazionale, a seguito dell’istituzione del CIO e della conseguente nascita, in ambito nazionale, del CONI. Fin dall’inizio, dunque, tale fenomeno denuncia un forte radicamento non già nel diritto statuale, bensì in una dimensione prettamente e marcatamente transazionale, volgendo lo sguardo verso una dimensione che travalica quelli che sono i confini del singolo Stato. Questo deve essere preso come necessario punto di partenza per affermare, non solo la singolarità del fenomeno sportivo quale ordinamento giuridico, ma anche e soprattutto quella che risulta essere l’autonomia organizzativa e funzionale che lo stesso rivendica nei confronti dell’ordinamento statuale. Il fenomeno sportivo, dunque, risulta essere un ordinamento giuridico sui generis che potremmo definire come particolare o settoriale, dato che il centro focale attorno al quale si sviluppa concerne solo ed esclusivamente la materia sportiva. Quest’ultima, infatti, pur rappresentando un interesse di carattere collettivo dal punto di vista della vastità del fenomeno, tale che non si possa neanche far riferimento ai confini nazionali di un determinato territorio (essendo per l’appunto una materia che trascende certe limitazioni e che si rivolge a qualsiasi soggetto indistintamente), comunque si riferisce ad un singolo e determinato aspetto della multiforme e variegata realtà sociale. Il che risulta essere del tutto sufficiente per riconoscere che un siffatto ordinamento giuridico possa essere definito come settoriale, ponendo già un primo e fondamentale punto di differenziazione rispetto a qualsiasi ordinamento statale, stante la primaria caratteristica di quest’ultimo in relazione alla cura, all’interesse, allo sviluppo, nonché alla tutela giurisdizionale di ogni aspetto della realtà sociale. Si tratta, dunque, di due ordinamenti a sé stanti, i quali convivono e coesistono nello stesso contesto territoriale. Ciò che, però, non può assolutamente essere tralasciato, e che di fatto comporta comunque necessarie rivalutazioni circa la reale natura dell’ordinamento sportivo, è dato da una dovuta differenziazione sussistente tra, da un lato, il contesto sociale e giuridico in cui il fenomeno sportivo “nasce” come ordinamento giuridico e, dall’altro, l’inevitabile percorso di trasformazione che ha coinvolto lo stesso nel corso della storia. Non a caso, non deve destare alcun tipo di perplessità il fatto che l’ordinamento sportivo, agli albori della sua nascita, venisse

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considerato come un qualcosa di totalmente avulso dagli interessi dello Stato, nonché come un ordinamento giuridico caratterizzato dall’elemento della originalità, stante la sua indiscussa derivazione di carattere internazionale50. Testimonianza di ciò è certamente la nascita del CONI

quale organizzazione di carattere prettamente privatistico ed il solo successivo coinvolgimento ad opera dello Stato attraverso il processo di pubblicizzazione dell’ente51. Ora, se da un lato

sono pochi i dubbi circa l’effettiva originalità dell’ordinamento sportivo, data la sua nascita quale peculiare esito di un percorso di carattere universale e transnazionale, ad una soluzione evidentemente meno certa e sicura si giunge qualora ci si chiedesse se effettivamente tale ordinamento, alla luce dell’evoluzione sociale ed economica che lo ha contraddistinto, possa ancora considerarsi come un fenomeno peculiare e settoriale. Infatti, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, si è verificata un notevole (a tratti smisurata) intensificazione degli investimenti e, nel complesso, del capitale economico ruotante attorno al mondo dello sport, al punto tale che lo si possa considerare non più solo come una mera attività ludica, bensì come un vero e proprio spettacolo da vendere al pubblico. Sintomatico risulta essere in tal senso il comportamento dell’Unione Europea nei confronti dello sport: negli ultimi trent’anni infatti l’incidenza del diritto comunitario verso il fenomeno sportivo ha avuto come punto di riferimento assoluto la sua connotazione come attività di natura strettamente economica, la quale ne ha permesso l’attrazione all’interno dell’art. 2 del Trattato CE, il quale assegna appunto alla Comunità il compito di promuovere uno «sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche»52. L’Unione Europea, a conferma di ciò, ha più volte

esternato (neanche tanto velatamente) come la sua volontà normativa nei confronti dello sport concerna solo ed esclusivamente gli aspetti di matrice economica di tale settore, lasciando poi ai singoli Stati compiti più generali come ad esempio la promozione a tutti i livelli dello sport quale fenomeno sociale. Per non parlare poi degli sponsor o dell’annosa questione circa i diritti e gli introiti televisivi degli incontri delle squadre di calcio, tanto nella Serie A italiana quanto in tutte le altre prime divisioni degli Stati Europei, i quali registrano movimenti di milioni e milioni di euro all’anno53. Tutto ciò sembra dunque palesare un fatto oramai evidente ed

50 Si badi al fatto che è sicuramente considerato come originario l’ordinamento giuridico per eccellenza, ossia

l’ordinamento statuale, il quale però si è detto essere connotato da elementi nettamente differenti rispetto a quelli che concernono la settorialità dell’ordinamento sportivo, che pure risulta caratterizzato dalla stessa qualifica di originalità.

51 Si veda a tal proposito la l. n.426/1942 sulla personalità giuridica del CONI, soprattutto alla luce

dell’interpretazione datane dalla dottrina, ed i conseguenti interventi normativi del legislatore circa la specifica attribuzione della personalità giuridica di carattere pubblico (l. n. 91/1981).

52 AA.VV. REMO, MORZENTI, PELLEGRINI, L’evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento

statale, Milano, 2007, p. 149 e ss.

53 Il momento in cui si scrive il presente lavoro, infatti, coincide con l’inizio delle competizioni sportive di calcio

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acclarato circa la trasformazione del fenomeno sportivo: data l’immensa crescita degli interessi economici di tale settore, risulta infatti sempre più difficile riferirsi all’ordinamento sportivo quale ordinamento di carattere settoriale e particolare54, rivolto cioè alla disciplina di interessi

di carattere prettamente sportivo, visto e considerato come gli stessi coinvolti in tale contesto giuridico vadano ben al di là della semplice competizione sportiva. Alla luce di ciò, si capisce come i confini tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale vadano via via sempre più sfumandosi, non essendo sempre chiaro quando una situazione concerna strettamente l’uno o l’altro: il che significa che l’autonomia tanto affermata quanto voluta e difesa dall’ordinamento sportivo rischia sempre di più di venire meno e di subire le ingerenze da parte dell’ordinamento giuridico statale.