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La mancanza di terzietà e di indipendenza degli organi giudicanti

2. Il processo di omogeneizzazione della giustizia sportiva ed il

2.2. La mancanza di terzietà e di indipendenza degli organi giudicanti

Quello che ci apprestiamo ad esaminare rappresenta, probabilmente, il problema di maggior rilevanza della giustizia sportiva, nonché una delle dirette conseguenze dell’autodichia di tale apparato giustiziale (la cui legittimità è, come si è già detto, di dubbia compatibilità con l’ordinamento giuridico generale). Infatti, nell’ambito della giustizia domestica che fa capo all’ordinamento sportivo, le controversie (siano esse di natura tecnica oppure disciplinare) vengono decise da organi giudicanti i cui titolari dell’ufficio vengono nominati direttamente

178 Nonostante l’apertura e la trasparenza dell’Amministrazione, è chiaro che permangono comunque alcune zone

d’ombra assolutamente inaccessibili ai soggetti interessati, quali ad esempio i documenti coperti dal segreto di Stato o dal segreto di divulgazione, oppure gli atti dei procedimenti tributari, configurando delle eccezioni al diritto di accesso in senso generale.

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dalle Federazioni sportive, le quali molto spesso rappresentano una delle parti in causa179. Come si può notare, l’anomalia è evidente: la garanzia di terzietà dei giudici rappresenta, nell’ambito della giustizia sportiva, un aspetto particolarmente problematico proprio perché un giudice, nominato dal Consiglio Federale, non potrà mai essere autenticamente terzo all’interno di un procedimento di giustizia nel quale è parte la Federazione stessa (invero, nemo iudex in causa propria). L’art. 26, 1 comma, CGS disciplina come «i componenti degli organi di giustizia federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente o eletti dall’Assemblea, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia». Ebbene, la loro nomina avviene sulla base di una scelta, compiuta in seno alla Federazione, tra un insieme di soggetti che la Commissione Federale di Garanzia dichiara idonei a ricoprire l’ufficio. In ogni caso, dunque, la previa individuazione dei soggetti potenzialmente idonei ad esercitare la funzione giudicante avviene da parte delle Commissioni di Garanzia: tuttavia, essa non assume il carattere di atto vincolato per il soggetto (la Federazione) che procede concretamente alla nomina, potendo essa scegliere tra coloro che hanno ricevuto l’attestazione di idoneità, attingendo dall’apposito elenco. Tale meccanismo, del resto, si ritiene (erroneamente) che assicuri la competenza del soggetto nominato, nonché la sua neutralità. Invece, la circostanza per la quale tale nomina avvenga all’interno della Federazione, si ritiene che non possa in alcun modo consentire alla parte coinvolta nella controversia (e contrapposta alla Federazione stessa) di fugare ogni dubbio sull’effettiva indipendenza e neutralità del giudice e, di conseguenza, del giudizio. Anzi, si ritiene che la parte venga posta in una scomoda posizione, nella quale risulta quantomeno difficile avvertire come una garanzia vera e propria quella che le viene fornita dalla giustizia sportiva in generale sull’indipendenza dell’organo giudicante. Occorre precisare, del resto, che il ragionamento sin qui portato avanti non è volto a ritenere che ogni giudizio, avvenuto in ambito sportivo, sia necessariamente ed inevitabilmente macchiato da una evidente mancanza di indipendenza e neutralità dell’organo giudicante: ciò che si vuole rilevare è, però, che in linea astratta e di principio, l’attuale meccanismo di nomina dei giudici sportivi non consente di assicurare alla parte, e l’effettiva terzietà del soggetto giudicante, e la veridicità del giudizio emanato all’esito del procedimento. E questo, a ben vedere, risulta già di per sé una irregolarità, posto che il giudice non deve solo essere, ma anche apparire imparziale. Quella a cui ci si riferisce, dunque, altro non è che la mera potenzialità e possibilità della mancanza di una effettiva indipendenza degli organi di giustizia

179 Nei giudizi di materia disciplinare, peraltro, le Federazioni, non solo sono sempre una delle parti in causa, ma

anzi esse costituiscono, per il tramite della relativa Procura Federale, il soggetto promotore dell’azione disciplinare stessa.

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sportiva rispetto alla Federazione che ne ha nominato i componenti, anche a seguito di condizionamenti involontari e inconsci, derivanti dalla sola ed obiettiva circostanza che l’investitura nella titolarità della funzione avviene da parte federale180. Inoltre, prima ancora dell’intervento del Codice del 2014, i Principi di Giustizia sportiva si limitavano, in tal senso, ad enunciare formalmente il principio di terzietà, senza tuttavia elaborare un efficace meccanismo volto a garantire effettivamente tale garanzia. Infatti, oltre alla disciplina (peraltro sterile, come si è visto) della preselezione dei soggetti idonei da parte della Commissione di Garanzia, l’art. 3 CGS imponeva a «ciascun componente degli organi di giustizia federale, all’atto di accettazione dell’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro con la Federazione o altro genere di rapporti di tipo personale con soggetti membri degli organi rappresentativi della Federazione medesima181». Pur in presenza di tale espressa previsione da parte del previgente Codice, si evince come il problema fosse comunque percepito, ma al quale non si volle opporre alcun tipo di meccanismo di garanzia volto, se non ad eliminarlo, quantomeno a delimitarne parzialmente le conseguenze, posto che la soluzione ivi prospettata, è intuibile, non può che essere considerata scarna e povera di efficacia. Inoltre, il potere di nomina degli organi di giustizia federale che le Federazioni hanno trattenuto, pur a seguito della riforma attuata del 2014, determina una evidente aporia del sistema di giustizia sportiva delineato tuttora in funzione. Il problema in questione, peraltro, si pone alla radice del sistema di giustizia sportiva e, come tale, non può che eliminarsi se non attraverso un intervento legislativo che operi allo stesso livello, recidendo quel legame che, seppur formale, determina una sorta di “cordone ombelicale” tra Federazioni ed organi giudicanti, il quale non garantisce, almeno da un punto di vista di principio, l’effettiva indipendenza dell’organo giudicante e, conseguentemente, la piena fiducia in un giusto processo. Ecco allora che, posta l’innegabile importanza di un principio (quale è quello della terzietà ed indipendenza) come assolutamente necessario e fondamentale per qualsivoglia sistema giustiziale, nonché tutelato e garantito dalla stessa Costituzione, sembra inevitabile e quantomai urgente un prossimo intervento legislativo. Da questo punto di vista, potrebbe

180 Nel calcio, ad esempio, si è affermata nel tempo la infelice espressione della “sudditanza psicologica”(a ben

vedere, riguardante gli arbitri di gioco, che comunque rappresentano dei giudici veri e propri, anche se sul campo) che, sebbene rivolta a fenomeni sostanzialmente diversi, bene evidenzia la mancanza di fiducia nei confronti dei soggetti giudicanti, siano essi gli arbitri di una partita o i giudici sportivi veri e propria durante una controversia.

181 Ad oggi, in seguito alla Riforma, il nuovo Codice ha preferito mantenere in vigore tale disciplina, modificando

parzialmente l’art.3, il quale ora dispone che ciascun componente, all’atto di accettazione dell’incarico, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con cui garantisce e attesta di non avere «rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze».

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rivelarsi già risolutiva l’attribuzione della nomina vera e propria dei giudici sportivi direttamente alla Commissione Federale di Garanzia, oppure il riconoscimento alla stessa di un potere di designazione, non già formale e ininfluente, ma vincolante per la Federazione, la quale non potrebbe in tal modo discostarsi da essa.

2.2.1. Astensione, incompatibilità e ricusazione.

In considerazione di quanto esposto nel paragrafo precedente, occorre dire che, al di là degli elementi di doglianza che riguardano evidentemente il meccanismo di nomina dei giudici federali, il Codice di Giustizia Sportiva ha comunque avuto premura di predisporre alcuni istituti che, in circostanze di poca chiarezza circa l’effettiva terzietà ed indipendenza del giudice, possono essere utilizzati dalle parti (sebbene si tratti di una tutela, per così dire, parziale). Innanzitutto, il già citato art. 3, comma 3 CGS, così come modificato in seguito alla Riforma del 2014, prevede delle fattispecie di astensione più ampie rispetto a quelle disciplinate all’interno del sistema previgente, posto che esso non si limita a ritenere che la presunzione di condizionamenti ideologici possa avvenire solo ed esclusivamente in presenza di un rapporto di subordinazione, economico o affettivo, ma amplifica il ventaglio di possibilità ammettendo una qualunque forma di appartenenza associativa che sia tale da condizionare il giudice nell’espletamento delle proprie funzioni e nell’emanazione della decisione finale. Dunque, in presenza di una di queste circostanze, il giudice eventualmente nominato deve necessariamente astenersi (ed il Consiglio Federale procederà ad una nuova nomina). Il successivo comma 5 del medesimo articolo, inoltre, prevede delle specifiche ipotesi di incompatibilità, legate alla possibilità, piuttosto diffusa nel recente passato (il che è certamente sintomatico di un meccanismo mal strutturato) di rivestire contestualmente cariche presso gli organi di giustizia del CONI e delle Federazioni, ovvero di giudice e/o procuratore presso un numero non definito di Federazioni182. Nel sistema attuale non è solo prevista l’incompatibilità tra le cariche presso gli organi di giustizia federale e quelli del Comitato olimpico, ma è stato anche drasticamente ridotto, portandolo a due, il numero di organi di giustizia e procure federali in cui il singolo giudice possa ricoprire incarichi. Del resto, però, sebbene sia palese il tentativo di predisporre un sistema più trasparente e garantista, esso non è stato supportato adeguatamente da un

182 A. MERONE, Nomina dei giudici sportivi e federali. Terzietà, imparzialità e indipendenza., in Riv. Dir. Sport.,

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adeguato apparato di disposizioni sanzionatorie, poiché la Commissione di Garanzia, una volta interpellata sulle discrasie eventualmente verificatesi, ha la possibilità di agire in una posizione di totale discrezionalità. Ne consegue che essa possa anche optare per la sanzione del mero richiamo, ossia la più blanda e meno incisiva, in luogo invece della rimozione dell’incarico, che sarebbe ben più efficace in queste circostanze. Infine, un istituto rimesso alla volontà delle parti in causa è quello della ricusazione nei confronti del giudice sportivo di primo grado (territoriale o nazionale) sulla quale sarà chiamata a decidere la Corte sportiva d’Appello, competente altresì a decidere sui ricorsi avverso le decisioni dei giudici sportivi territoriali e nazionali. In tal senso, l’art. 2, comma 6 CGS richiama, a completamento della disciplina, le norme in materia di astensione e ricusazione espressamente previste dal Codice di procedura civile. Inoltre, qualora il motivo della ricusazione non sia circoscritto solamente al contenzioso pendente, ma anzi evidenzi la presenza di incompatibilità (siano esse taciute o sopravvenite alla dichiarazione di cui all’art. 3, comma 3 CGS) tale circostanza dovrà essere immediatamente denunciata alla Commissione di Garanzia, la quale provvederà di conseguenza183.

Ebbene, alla luce della disciplina riguardante, in generale, la terzietà e l’indipendenza dei giudici sportivi, nonché la previsione degli istituti appositamente previsti dal Codice, sembra doverosa una considerazione finale, peraltro già anticipata. Infatti, nonostante il tentativo del Codice di costituire un sistema trasparente e garantista nei confronti delle parti coinvolte nel contenzioso, appare ancora piuttosto lontano il risultato di ottenere un meccanismo garantista di una effettiva indipendenza degli organi giudicanti, posto che ancora troppo vicine risultano essere le posizioni ricoperte da soggetti esercitanti funzioni sia nell’ambito della giustizia sportiva, sia nell’ambito più prettamente politico della Federazione. Quest’ultima, infatti, pur essendo un organo “politico” dell’ordinamento giuridico sportivo, nonché predisposto a tutta una serie di funzioni (sia pubbliche che private) in stretta collaborazione con il Comitato olimpico, è potenzialmente in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sulle decisioni degli organi giudicanti, influenzandone il risultato: il che, si ritiene, è certamente dovuto al semplice rapporto tra la nomina dei giudici e la sua posizione di parte in causa nella maggioranza delle controversie sportive, non anche ad una sua effettiva volontà di voler determinare la decisione finale del procedimento. Ecco che, allora, la semplice esistenza dell’ipotesi che ciò possa accadere, non può assolutamente considerarsi lecita e legittima, soprattutto in considerazione delle stringenti norme che invece sono predisposte nel campo

183 In tal senso, si ritiene che sia direttamente la Corte sportiva di Appello a trasmettere, direttamente oppure

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dell’ordinamento giuridico generale (il quale si preoccupa, anche a livello costituzionale, di garantire la più ampia ed effettiva indipendenza degli organi della giustizia rispetto a quelli predisposti alla vita politica dello Stato184) all’interno del quale quello sportivo esiste e trova la sua ragion d’essere. Proprio per questo motivo, dunque, si ritiene che l’unica soluzione possibile possa essere quella di intervenire alla radice del problema attraverso una nuova ed organica disciplina, che possa una volta per tutte recidere il legame tra le Federazioni ed i giudici sportivi.