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Diritto alla salute degli stranieri regolari

CAPITOLO II: DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI STRANIER

7. Diritto alla salute degli stranieri regolari

L’art. 2 del Testo Unico di immigrazione, il cui titolo è Diritti e doveri

dello straniero, al comma 1 impone di prescindere alla cittadinanza

laddove siano in gioco i diritti Fondamentali. Un punto di partenza difficilmente contestabile è che ogni qualvolta un diritto sia riconosciuto tale per i cittadini italiani, tale deve essere considerato anche per i non-cittadini. La disposizione recita che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle Convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”; da qui, il passaggio al diritto alla salute, vale a dire l’estensione di tale identità di posizione tra cittadino e straniero, entrambi persone umane124, ad un diritto ritenuto esplicitamente fondamentale dalla Costituzione125 e in quanto tale è da riconoscere anche agli stranieri

comunque presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato (art. 2

T.U. comma 1).

Anche le pronunce della giurisprudenza costituzionale in materia sembrano ferme nel vietare di considerare in maniera diseguale per cittadini italiani e stranieri. Dopo le iniziali enunciazioni di principio, tuttavia, il Testo Unico, scende più nel dettaglio e agli articoli 34, 35 e 36, detta una specifica disciplina sulla tutela del diritto alla salute degli stranieri, differenziando la tutela secondo la loro posizione giuridica rispetto agli obblighi relativi all’ingresso e al soggiorno; va da sé che la protezione è maggiore con riguardo ai regolari rispetto agli irregolari.

124 Ovvero singoli cui spettano diritti “non in quanto partecipi di una determinata

comunità politica, ma in quanto esseri umani” così affermato dalla sentenza n. 105 del 2001, spesso in seguito ripresa dalla stessa Corte.

125 GENTILINI ALESSANDRO, La tutela della salute dei migranti, in Issirfa –

Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie, consiglio nazionale delle ricerche, quaderni per la ricerca, I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni, a cura di L. RONCHETTI, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

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L’art. 34 del d.lgs. 286/1998, dal titolo “Assistenza per gli stranieri

iscritti al servizio sanitario nazionale, contiene le norme per gli

stranieri regolarmente soggiornanti sul nostro territorio, cioè con una titolarità giuridica di presenza testimoniata da un permesso di soggiorno o da una carta di soggiorno in corso di validità126.

Ai sensi dell’art. 34 T.U. e dell’art. 42 del Regolamento di attuazione, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per: gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa di adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per cure mediche nei confronti di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui provvedono; i familiari a carico (regolarmente soggiornanti) dei cittadini stranieri rientranti nelle categorie sopra indicate. L’iscrizione al SSN degli stranieri prevede parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri, rispetto ai cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale e alla sua validità temporale127. Inoltre l’art. 34 prevede che l’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al SSN ai minori figli di stranieri iscritti al

126 BELLOCCHII PAOLA e STAINO ROCCHINA, L’integrazione degli immigrati

extracomunitari: una verifica sull’assistenza socio – sanitaria, in F. RIMOLI (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. Cit., p. 99.

127 Il permesso di soggiorno per motivi di salute può essere prorogato in tutti quei

casi nei quali il cittadino straniero abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentono di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiorno. In caso di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, o in caso di espulsione, l’iscrizione cessa, salvo che l’interessato comprovi di aver presentato ricorso contro i suddetti provvedimenti.

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Servizio Sanitario Nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

I commi 3 e 4 dell’art. 34 regolano i casi in cui l’iscrizione al SSN dello straniero regolarmente soggiornante (ma non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo) è volontaria; in alternativa lo straniero dovrà assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale128, valida anche per i familiari a carico dietro pagamento di un contributo annuale a titolo di partecipazione alla spesa, calcolato in percentuale sul reddito.

Per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

L'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale può essere altresì richiesta: dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24

128 DE MASI MASSIMILIANO, L’erogazione delle prestazioni sociali agli

immigrati: il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, in F. RIMOLI (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. Cit., p. 132.

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novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304129.

I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 34 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3. In più al comma 6 l’art. 34 ci dice che il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettera a e b non è valido per i familiari a carico. Infine l’’ultimo comma dell’articolo in questione afferma che lo straniero assicurato al Servizio Sanitario Nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

8. Diritto alla salute degli stranieri non iscritti al Servizio