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Il sistema a geometria variabile dei diritti fondamentali

CAPITOLO I: I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI STRANIERI

6. Il sistema a geometria variabile dei diritti fondamentali

Il sistema a geometria variabile59 si configura come un sistema che varia di intensità in relazione a quanto sia il rapporto, la regolarità di soggiorno dell’interessato. Perciò potremmo affermare che non tutti gli stranieri seppur regolarmente residenti sul territorio godono la medesima ampiezza dei diritti fondamentali. Il godimento dei diritti fondamentali da parte dei cittadini stranieri extracomunitari residenti sul territorio si basa sulla regolarità che intercorre con lo Stato ospitante. L’art. 3 della nostra Costituzione non lascia spazio alla discriminazione fra cittadini e stranieri, ma quando si parla di effettivo godimento dei diritti civili degli stranieri le cose possono cambiare. La Corte costituzionale ha più volte evidenziato che in base alle situazioni de facto vi possono essere dei trattamenti differenti basati e rispettando il principio di ragionevolezza. Oltre la titolarità, l’effettivo godimento dei diritti fondamentali dipende a monte dalla possibilità di

56 “La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

57 “Non è ammessa la pena di morte”.

58 “L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente

prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici”.

59 FAMIGLIETTI GIANLUCA, I diritti dei non cittadini, in E. CATELANI, S.

PANIZZA e R. ROMBOLI (a cura di), Profili attuali di diritto costituzionale, Pisa University Press, Pisa, 2015.

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ingresso e di soggiorno regolare dello straniero nel nostro paese. Lo straniero, non appartiene al popolo, è il non cittadino, perciò lo Stato stesso può controllare, limitare, impedire l’accesso e il soggiorno sul territorio. Lo stato può disporre l’allontanamento una volta che lo straniero sia entrato, accompagnato anche da misure coercitive rispettando sempre le garanzie costituzionali. Tali provvedimenti di allontanamento non possono mai assumere una dimensione collettiva, devono essere sempre calibrati su una misura individuale. L’art. 460

del protocollo addizionale della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmato a Strasburgo nel 1963, vieta l’espulsione collettiva, ossia impone al legislatore nazionale di procedere legittimamente nella previsione di misure di allontanamento del cittadino straniero ma sempre calibrato su comportamenti individuali. La Corte costituzionale con la sentenza n. 250 dell’anno 2010 afferma che vi è piena conformità alla Costituzione la previsione del reato di ingresso e soggiorno irregolare nel nostro paese previsto dall’art. 10 bis del Testo Unico sull’immigrazione; sono ammissibili dice la Corte l’adozione di misure come il provvedimento di espulsione o di allontanamento in quanto fanno parte di un ragionevole esercizio della discrezionalità della sovranità nazionale. Sussiste, per alcune categorie di stranieri, invece un diritto ad essere ammessi nel nostro territorio mentre per tutti gli altri è configurabile come un interesse legittimo. Per gli stranieri che l’ingresso costituisce un diritto ad entrare nel nostro Paese sono: i cittadini comunitari, salvo i casi in cui tale diritto può essere limitato per ragioni di sicurezza interna dello stato; così come costituiscono un diritto qualificabile come assoluti quei ingressi dei cittadini stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto esercitano il loro diritto di ricongiungimento familiare, coloro cioè che si ricongiungono ai propri familiare residenti in Italia i quali hanno fatto richiesta per il diritto al ricongiungimento familiare previsto

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dall’art. 29 del Testo Unico di immigrazione; inoltre rientrano in tali categorie anche gli stranieri extracomunitari che esercitano il diritto di asilo, i quali hanno diritto di essere accolti nel Paese in attesa dell’esame e del perfezionamento della loro domanda ai sensi dell’art. 10 terzo comma della Costituzione. Secondo cui lo status di rifugiato ha come requisito il fondato timore di ritenere che nel Paese di origine sia impedito l’effettivo esercizio e il godimento delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione.

Ritornando al concetto del sistema a geometria variabile dei diritti con il quale intendiamo uno status giuridico a tutele variabili nel senso che i diritti dei migranti restano su un piano puramente descrittivo, sono diritti flessibili ovvero a tutele crescenti61 o riconosciuti in misura attenuta. Sono diritti sub conditione, ovvero subordinati alla regolarità della presenza e/o al contempo di permanenza nel territorio dello Stato, e con l’utilizzo solo in chiave residuale del riconoscimento dei diritti allo straniero in quanto persona umana. Quando i diritti sono riconosciuti, invece, domina la gradualità, ossia con declinazioni differenti, secondo 2 variabili: il tipo di diritto, ossia se si tratta di diritti civili, sociali e politici; e lo status giuridico del migrante, ossia la regolarità e il carattere stabile del soggiorno che non deve essere episodico e occasionale. Roberto Cherchi infatti ci parla di soggiorno legale, stabile e durevole62. I titoli di soggiorno sono differenziati per ciò che concerne la loro durata e di conseguenza dalla durata del permesso di soggiorno la legge fa discendere la titolarità di alcuni

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ALGOSTINO ALESSANDRA, I diritti fondamentali alla prova: migranti e beni

vitali, relazione di sintesi, convengo annuale dell’associazione “GRUPPO DI

PISA”, Cos’è un diritto fondamentale? Cassino, 10-11 giugno 2016.

62 CHERCHI ROBERTO, I diritti dello straniero e la democrazia, convegno

annuale dell’associazione “GRUPPO DI PISA”, Cos’è un diritto fondamentale? Cassino, 10-11 giugno 2016.

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diritti. Va da sé che più il titolo di soggiorno è stabile e durevole, maggiori saranno i diritti riconosciuti.

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