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Il permesso temporaneo di soggiorno per cure mediche

CAPITOLO II: DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI STRANIER

9. Il permesso temporaneo di soggiorno per cure mediche

L’art. 36 TU prevede la possibilità di ottenere uno specifico visto di ingresso e il relativo permesso di soggiorno a favore dello straniero (e dell’eventuale accompagnatore) che intende entrare in Italia allo scopo di ricevere cure mediche141. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico; devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, (pari al 30% del costo delle cure) tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste secondo modalità stabilite dal Regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le Regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo

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Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell’ambito di programmi umanitari.

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sanitario nazionale. L’ultimo comma dell’art 36 ci dice che sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Oltre al permesso di soggiorno tipico, previsto dall’art 36, in giurisprudenza si è individuato anche un permesso atipico142. Tale permesso di soggiorno costituisce un’autorizzazione speciale, con cui raccordare la disciplina dell’immigrazione ai principi espressi in materia di tutela della salute di tutti gli individui dall’art.32 della Costituzione.

La normativa vigente consente il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno atipico e temporaneo per cure mediche a favore dello straniero bisognoso di cure mediche ma entrato irregolarmente nel territorio nazionale. (C.D.S., III Sez. n. 5286 del 2011).

La giurisprudenza amministrativa maggioritaria ha chiarito che da tale quadro normativo non può che discendere il diritto dello straniero, anche se entrato o rimasto irregolarmente in Italia, di ottenere, per tutto il tempo necessario ad effettuare cure mediche d’urgenza o che non potrebbe ricevere nel suo paese di origine, un permesso di soggiorno idoneo a regolarizzare la situazione di inespellibilità sancita dalla Corte costituzionale143.

Dalla regola della non espellibilità dello straniero, configurante un vero e proprio status, deriva la corrispondente necessità di formalizzare la speciale autorizzazione affinché il cittadino straniero irregolare possa restare in Italia al solo fine di curarsi e per il tempo necessario alle cure. In tale ipotesi si dovrà provvedere di conseguenza e quindi la P.A. dovrà provvedere a rilasciare un

142 DE MASI MASSIMILIANO, L’erogazione delle prestazioni sociali agli

immigrati: il diritto all’istruzione e il diritto alla salute, in F. RIMOLI (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014. Cit., p. 141.

143 Cfr. TAR Veneto, sez. III, 15 luglio 2004, n. 3747; TAR Lazio, I-ter, 9 giugno

2005, n. 5344; TAR Liguria, sez. II, 15 marzo 2006, n. 218; TAR Piemonte Torino, sez. II, 6 marzo 2009, n. 652.

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permesso di cura atipico (diverso da quello ex art. 36 del Testo Unico), consistente, in sostanza, nella dichiarazione di non espellibilità dello straniero irregolare. Il titolo attribuirebbe allo straniero il diritto di soggiornare in Italia nel periodo di sottoposizione alle cure di cui ha provato di aver bisogno con la documentazione sanitaria allegata all’istanza di rilascio del permesso144. Qualora lo straniero presenti un’istanza di permesso di soggiorno per cure mediche con la documentazione attestante la propria situazione sanitaria e la necessità delle cure, sarà compito della P.A. provvedere su detta richiesta con un provvedimento di accoglimento o di diniego in esito ad una valutazione comunque discrezionale: tale valutazione avrà ad oggetto non la tutelabilità del diritto alla salute, ma la presenza o meno delle condizioni previste dalla legge per il rilascio del permesso per cure mediche. La questione sarà solo quella della spettanza del permesso di soggiorno (atipico), riconnesso alle cure mediche.

Forse più correttamente, altro filone giurisprudenziale ha evidenziato che la procedura ex art. 36 è stringente e non va assimilata alla situazione di inespellibilità, rilevando che l’art. 35 (Testo Unico) si limita a contemplare la somministrazione di cure mediche urgenti anche a favore dello straniero che si trova in posizione irregolare, ma non impone il rilascio di un permesso di soggiorno (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 8055 del 15 novembre 2010, TAR Emilia Romagna, Bologna , Sez. I, n. 4522/2010, da ultimo, TAR Umbria, 13 novembre 2012, n. 489).

Nel caso dello straniero irregolare presente sul territorio nazionale, fermo restando il diritto di quest’ultimo di ricevere le cure mediche essenziali ed urgenti, il d.lgs. n. 286/1998 non consente tuttavia di rilasciare il permesso di soggiorno per cure mediche, in quanto l’art.

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Cfr. TAR Veneto, Sez. III, 12 maggio 2008, n. 1303; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 954/2010.

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35, comma 3, del Testo Unico non contempla tale possibilità, laddove, invece, i casi in cui ne è consentito il rilascio debbono essere espressamente previsti dalla legge (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 30 maggio 2008, n. 1902). Infatti compete al legislatore l’individuazione delle tipologie di permessi di soggiorno e dei presupposti di questi, essendo precluso al giudice di dilatare gli ambiti normativi fissati dal legislatore, salva restando la possibilità del vaglio di sospetta incostituzionalità delle norme in materia (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 14 gennaio 2008, n. 41).

In particolare, il TAR Toscana, precisa che l’art 35, non prevede per lo straniero irregolarmente presente il rilascio di un permesso di soggiorno per sottoporsi alle cure mediche, dovendosi giudicare sufficiente il divieto di espulsione dello straniero.