• Non ci sono risultati.

Il diritto alla salute dello straniero nelle fonti internazionali

CAPITOLO II: DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI STRANIER

2. Il diritto alla salute dello straniero nelle fonti internazionali

Sul piano del diritto internazionale è opportuno ricordare le norme pattizie attraverso le quali il diritto alla salute rappresenta oggi per la maggioranza degli Stati un inevitabile obbligo giuridico di proteggere e promuovere la salute84. Il diritto alla salute trova un diretto riconoscimento in molteplici fonti internazionali.

82

Cassazione n°10504 del 2009; n°4484 del 2010; n°450 del 2011; n°1493 del 2012. Tribunale di Roma, 16 marzo 2012 n°7581.

83 Superando il proprio precedente orientamento (cassazione n°1681 del 1993). 84

DE PERTIS ANDREA, Il diritto alla salute degli immigrati irregolari in ordinamenti decentrati: una prospettiva comparata, in F. RIMOLI (a cura di),

55

Si ricorda la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948, nella quale, all’art. 2585

, si trova la prima proclamazione del diritto alla salute, quale diritto di tutti gli individui in quanto tali. L’enunciazione in essa contenuta merita una specifica attenzione, per l’ampia portata riconosciuta al diritto in questione. In particolare, si prevede che ogni individuo, perciò anche lo straniero, abbia diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali. Come si evince dalla lettura di tale disposizione, il diritto individuale ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia non viene quindi limitato all’esclusiva assistenza sanitaria, ma si pone in stretta connessione con altri diritti sociali, quali appunto l’abitazione e l’assistenza sociale86.

Infatti nelle stesse fonti internazionali il diritto alla salute trova un’ampia estensione, quale diritto di ogni individuo “a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire”, così previsto dall’art. 12 del Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali87. Inoltre l’art. 12 al comma 2 punto 4 impegna tutti gli Stati parti del Patto in questione ad assumere tutte le misure necessarie per “la creazione di condizioni che assicurino a tutti i servizi medici e assistenza medica in caso di

Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

85 Il primo comma dell’art. 25 della Dichiarazione recita: “Ogni individuo ha diritto

ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari”.

86 BIONDI DAL MONTE FRANCESCA, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La

condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, G. Giappichelli Editore – Torino, 2013.

87

La Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è un trattato delle Nazioni Unite, nato dall'esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottato a New York il 16 dicembre del 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976. Tutti i membri dell'ONU hanno sottoscritto e ratificato il Trattato.

56

malattia”. Ulteriormente specificato e ampliato “come stato di benessere fisico, sociale e mentale e non solo come assenza di malattia e di infermità” come previsto dall’art. 1 della Dichiarazione Internazionale di Alma Lata sull’assistenza primaria del settembre 197888.

Si pensi poi alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 196589 il cui art. 5 lettera e punto iv vincola gli Stati contraenti “a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a garantire a ciascuno il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzioni di razza, colore od origine nazionale o etnica [tra l’altro] …del diritto alla sanità e alle cure mediche”.

Pensiamo alla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979, il cui art. 21 impone agli Stati firmatari di “prendere tutte le misure adeguate ed eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo dell’assistenza sanitaria al fine di assicurare loro l’accesso ai servizi sanitari, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare su una base di uguaglianza fra uomini e donne”.

Lo stesso atto costitutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1949 definisce la salute “come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia” e ne

88

La Dichiarazione di Alma Ata sull'assistenza sanitaria primaria venne adottata alla Conferenza Internazionale sull'assistenza sanitaria primaria tenuta il 6-12 settembre 1978 ad Alma Ata, (ex-Unione Sovietica). Nell’occasione della Conferenza si è riconosciuta la necessità di un’azione urgente da parte di tutti i governi, di tutti gli operatori sanitari e dello sviluppo e di tutta la comunità mondiale di proteggere e promuovere la salute di tutti i popoli del mondo. Nella conferenza parteciparono 134 Paesi e 67 Organizzazioni Internazionali, con l'assenza importante della Repubblica Popolare Cinese.

89 Tale Convenzione è stata adottata il 21 dicembre del 1965 a New York ed è

entrata in vigore il 4 gennaio del 1969. Il documento è stato prodotto dall’ ONU – Organizzazioni delle Nazioni Unite. Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzioni dati in Italia con legge n. 654 del 13 ottobre 1975 (Gazzetta Ufficiale n. 337 del 23 dicembre 1975). Data della ratifica: 5 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 3 marzo 1976). Entrata in vigore per l'Italia: 4 febbraio 1976.

57

sottolinea la rilevanza come diritto di ogni individuo, senza distinzioni. Non deve quindi essere inteso solo come diritto all’assistenza sanitaria, dal momento che questa ne rappresenta solo una componente. Inoltre, tale documento afferma che il diritto alla salute “non deve essere concepito in termini di eguaglianza, ma di equità. La non equità della salute si riferisce alle differenze non necessarie ed evitabili, che sono, allo stesso tempo, ingiuste. Equità sarà dunque favorire, per ciascun individuo, le condizioni per raggiungere il livello potenziale di salute che gli è proprio”90.

Anche la Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, (dal 2006 Consiglio ONU per i Diritti Umani) nella sua risoluzione n°11 del 1989 riaffermava “il diritto di ogni individuo al godimento del massimo livello possibile di salute fisica e mentale” e ricordava come tutti i diritti umani devono essere riconosciuti a tutti i pazienti senza eccezioni e l’assenza di discriminazioni nel settore sanitario debba applicarsi ad ogni individuo e in ogni circostanza.

Un esplicito riferimento al diritto alla salute degli stranieri non regolarmente presenti sul territorio è invece contenuta nell’art. 28 della Convenzione Onu sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie91 nel quale si riconosce loro il diritto alle cure mediche urgenti.

La previsione dell’art. 5 della Convenzione OIL n. 9 del 194992

è invece specificatamente dedicata ai lavoratori stranieri. L’art. 5

90 DE PERTIS ANDREA, Il diritto alla salute degli immigrati irregolari in

ordinamenti decentrati: una prospettiva comparata, in F. RIMOLI (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

91 La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea Generale nella sua risoluzione

45/158 del 18 dicembre del 1990. Si fa presente che la Convenzione non è ancora stata ratificata dall’Italia.

92 La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro convocata

a Ginevra per la sua trentaduesima sessione, ha adottato in data 1° luglio 1949 il testo riveduto della Convenzione sui lavoratori migranti entrato in vigore il 22

58

prevede che ogni Stato membro per il quali sia in vigore la presente convenzione si impegna a mantenere, nei limiti della sua competenza, dei servizi medici appropriati incaricati di provvedere affinché i lavoratori emigranti e i membri della loro famiglia godano di una protezione medica sufficiente e di buone condizioni di igiene al momento della loro partenza, durante il viaggio e al loro arrivo nel paese di destinazione.

Per quanto riguarda, invece, la salute del minore straniero, la tutela accordata dallo Stato non può subire alcuna restrizione in ragione della sua condizione di regolarità, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, richiamata espressamente dal Testo Unico di Immigrazione. Tale Convenzione non consente, infatti, distinzioni sulla base della nazionalità del minore nella fruizione dei diritti fondamentali in essa prevista, tra cui appunto quello della salute, ricomprendente ogni prestazione necessaria a garantire lo sviluppo del minore, nonché ogni cura prenatale o postnatale per le madri.

Una specifica attenzione deve inoltre essere dedicata alla persona in condizioni di disabilità. L’art. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità afferma che gli Stati Parti riconoscono a tali persone, senza alcuna specificazione in relazione alla nazionalità, il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità, e adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso ai servizi sanitari, inclusi i servizi di riabilitazione. Si prevede specificatamente che gli Stati Parti debbano, tra l’altro, fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo e a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani.

gennaio 1952. L’Italia ha ratificato la Convezione il 2 agosto 1952 con la Legge n. 1305.

59

Inoltre, nel settore delle assicurazioni è vietata ogni discriminazione a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei Paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita.

Nonostante questa serie di atti normativi internazionali che vincolano chiaramente gli Stati firmatari a garantire un pieno ed indiscriminato accesso alle prestazioni sanitarie agli individui presenti sul proprio territorio, le discipline nazionali in materia si sono in questi anni discostate in misura spesso molto rilevante dagli standard richiesti, soprattutto per quanto attiene al caso degli stranieri irregolari.