CAPITOLO II: DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI STRANIER
4. Unione Europea e salute dei cittadini dei Paesi terzi
In riferimento all’assistenza sanitaria dei cittadini provenienti da Paesi terzi all’Unione Europea, poche sono le indicazioni offerte dalle fonti europee. Probabilmente a causa delle difficoltà di trattare a tale livello le delicate questioni concernenti i diritti sociali e i loro costi, soprattutto in riferimento ai cittadini non europei.
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BIONDI DAL MONTE FRANCESCA, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, G. Giappichelli Editore – Torino, 2013.
95 Si ricorda che ai sensi di tale Convenzione per lavoratore migrante si intende il
cittadino di un Paese Contraente che è stato autorizzato da un’altra Parte Contraente a soggiornare nel proprio territorio per svolgervi un lavoro retribuito.
96 Alla Convenzione hanno aderito solo 18 Paesi. La maggior parte dei quali sono
Stati membri dell’Unione Europea. Tra gli aderenti, come Stato a più forte vocazione emigratoria, si segnala la Turchia.
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In via generale, l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea97
in materia di protezione della salute, prevede che ogni individuo abbia il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell’Unione “è garantito un livello elevato
di protezione della salute umana”.
Le fonti derivate riguardanti la condizione dei migranti trattano la materia sanitaria come requisito di accesso al territorio degli Stati membri. In questo quadro le direttive che disciplinano l’ingresso per ricongiungimento familiare, il riconoscimento dello status di soggiorno di lungo periodo, l’ingresso per lavori altamente qualificati, lo status del familiare del cittadino europeo prevedono che lo straniero disponga di un’assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi di norma coperti per i cittadini degli Stati membri. Unica eccezione è rappresentata dalla direttiva 2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare del rifugiato: in tale ipotesi, infatti, il rifugiato non deve dimostrare di disporre di un’assicurazione medica per sé stesso e per i familiari ai quali vuole ricongiungersi.
La particolare protezione accordata per i rifugiati in tale settore deriva dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che assicura parità di trattamento con i cittadini nazionali in relazione all’assistenza sanitaria. Tale previsione è contenuta anche nell’art. 30 della direttiva europea 2011/95/CE, relativa alla qualifica e al contenuto della protezione dei rifugiati e di coloro che sono ammessi alla protezione sussidiaria, che fa comunque salvo il trattamento di maggiore favore contenuta nella suddetta Convenzione. Si prevede altresì che gli Stati membri forniscano adeguata assistenza sanitaria, a tutti i beneficiari di
97 Il testo della Carta è quello solennemente proclamato a Nizza il 7 dicembre
dell’anno 2000 e riproclamato il 12 dicembre nell’anno 2007, in vista della firma del Trattato di Lisbona, a Strasburgo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
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protezione internazionale (sia rifugiati che titolari di protezione sussidiaria) ivi incluso se necessario, il trattamento dei disturbi psichici, secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato membro che ha concesso la protezione.
Una particolare attenzione è altresì dedicata ai beneficiari di protezione internazionale che presentano particolari esigenze, quali le donne in stato di gravidanza, i disabili, le vittime di tortura, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato.
In conformità con la disciplina internazionale ed europea, la legislazione italiana riconosce ai titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria il medesimo trattamento garantito al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria. Mentre per quanto riguardano gli altri status di derivazione comunitaria, la disciplina interna appare più favorevole rispetto alle condizioni minime fissate a livello europeo: per il riconoscimento dello status di soggiorno di lungo periodo non è infatti richiesta un’assicurazione sanitaria98, mentre, in caso di ricongiungimento, l’assicurazione o altro titolo idoneo è richiesto solo in caso di ricongiungimento con l’ascendente ultrasessantacinquenne. Ciò probabilmente nella finalità di evitare che attraverso la tutela dell’unità familiare si favoriscano indirettamente forme di “turismo sociale”99
.
Con riferimento agli stranieri non regolarmente presenti nel territorio dell’Unione, si evidenzia che la direttiva 2008/115/CE, in tema di rimpatrio, prevede che gli Stati membri debbano tenere in debita
98 Cfr. art. 9, comma 1, Testo Unico Immigrazione.
99 BIONDI DAL MONTE FRANCESCA, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La
condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, G. Giappichelli Editore – Torino, 2013.
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considerazione gli interessi superiori del bambino, la vita familiare, le condizioni di salute della persona interessata e il principio di non respingimento100. Inoltre in caso di trattenimento, particolare attenzione deve essere prestata alla situazione delle persone vulnerabili e devono essere assicurate “le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie”101
.
Con la risoluzione dell’8 marzo 2001, il Parlamento europeo ha inoltre invitato gli Stati membri ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possono di fatto beneficiare della parità di acceso al sistema sanitario, e a valutare le fattibilità di soluzioni volte a sostenere l’assistenza sanitaria per i migranti irregolari, elaborando sulla base di principi comuni una definizione degli elementi di base dell’assistenza sanitaria quale definita nelle relative normative nazionali.
Il Parlamento ha inoltre invitato gli Stati membri a garantire che tutte le donne in stato di gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro status, abbiano diritto “alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano”102
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