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Il diritto alla salute degli stranieri nella legislazione italiana

CAPITOLO II: DIRITTO ALLA SALUTE DEGLI STRANIER

6. Il diritto alla salute degli stranieri nella legislazione italiana

Al termine “immigrati”, abitualmente usato nel linguaggio comune per indicare le persone di nazionalità diversa da quella italiana che per le ragioni più varie entrano nel nostro Paese al fine di stabilirsi. In questa sede si preferisce l’espressione “stranieri” per la sua più puntuale valenza giuridica, quale risulta in particolare dal Testo Unico sull’immigrazione, adottato con il d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286116

. Come nell’art. 1 del citato testo normativo, per stranieri s’intendono i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, ossia tutti i soggetti comunque privi della cittadinanza italiana o europea.

Per quanto riguarda il quadro normativo sull’assistenza sanitaria degli stranieri in Italia dobbiamo senz’altro partire dal Testo Unico sull’Immigrazione che secondo analisti ed operatori del settore, unitamente al Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 393 del 1999, e la Circolare n. 5 del 2000 del Ministero della Sanità, ha rappresentato un momento di svolta importante in materia di tutela della salute per gli stranieri in Italia. Infatti le varie normative in materia di immigrazione, pur successive nel tempo, non hanno modificato la

115 In termini analoghi si è espressa anche la successiva decisione della Corte n. 40

del 2013.

116 D’ANTONIO SIMONA, Appunti introduttivi sul diritto alla salute degli stranieri

nell’ordinamento italiano, in F. RIMOLI (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

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struttura giuridica di accessibilità ai servizi sanitari da parte degli stranieri regolari e non. In sostanza, il T.U.I. ha fissato punti di non ritorno in materia, non scalfiti o rimossi negli anni successivi, dove pure il dibattito politico sull’immigrazione ha assunto toni accesi, a volte, dallo spiacevole sapore demagogico117.

Il Testo Unico, dedica ai diritti sociali e all’integrazione dello straniero un apposito Titolo, il V, che affronta la materia sanitaria nel suo Capo I, dall’art. 34 all’art. 36, segnando appunto una svolta nella legislazione italiana sull’immigrazione, che prima del 1998 non si era mai occupata in maniera sistematica dell’assistenza sanitaria dei non cittadini.

In tema di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il legislatore ha previsto un regime differenziato tra stranieri regolarmente soggiornanti e stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.

I primi infatti, nella misura e per il lasso di tempo in cui dispongano di un valido titolo di soggiorno o siano in attesa del suo rinnovo, sono tendenzialmente equiparati, nei rapporti con il sistema sanitario pubblico, ai cittadini italiani.

Per i secondi invece la tutela è ridimensionata. Precisamente il Testo Unico distingue tra stranieri iscritti e stranieri non iscritti al Servizio sanitario. Mentre gli stranieri iscritti hanno, nei confronti del suddetto servizio, parità di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani, potendo in particolare beneficiare di prestazioni finanziarie in tutto o in parte con fondi pubblici118, quelli non iscritti devono farsi carico del costo

117 GENTILINI ALESSANDRO, La tutela della salute dei migranti, in Issirfa –

Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie, consiglio nazionale delle ricerche, quaderni per la ricerca, I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle regioni, a cura di L. RONCHETTI, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

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Va infatti ricordato che ai sensi dell’art 1, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che ha riordinato il settore della sanità pubblica in Italia, “le prestazioni

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delle cure richieste, secondo il sistema tariffario disciplinato dalla legislazione di settore. Gli stranieri quindi che non posseggono un valido permesso di soggiorno godono solo del “nucleo irriducibile” del diritto alla salute.

Gli stranieri regolarmente soggiornanti si suddividono in due categorie, a seconda che l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale sia per essi prevista come obbligatoria oppure come facoltativa. Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ha adeguato la normativa in tema di diritto alla salute, regolata dalla legge n.833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, allargando il carattere universale ed egualitario dello stesso, estendendo l’erogazione delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione anche alla popolazione straniera soggiornante in Italia. L’intervento legislativo si articola tentando di coniugare la tutela dei diritti fondamentali ed una politica sanitaria fondata sulla prevenzione generale. Per quanto concerne l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e la possibilità di fruire delle sue prestazioni, si distingue appunto tra chi soggiorna regolarmente e chi no, nel primo caso, diversificando le prestazioni riconosciute a seconda del tipo e durata del titolo di soggiorno, e dunque, in sostanza riconoscendo una tutela della salute direttamente proporzionale al grado di integrazione dello straniero119.

Una questione particolarmente critica ha riguardato l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale degli stranieri ultrasessantacinquenni ricongiuntisi con i loro familiari, in relazione ai

sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con la partecipazione alla spesa.

119 DE PERTIS ANDREA, Il diritto alla salute degli immigrati irregolari in

ordinamenti decentrati: una prospettiva comparata, in F. RIMOLI (a cura di), Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alla prospettiva locale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014.

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quali non è mai stato fissato dai Ministeri competenti il contributo da corrispondere120. Tale omissione ha costretto gli interessati a rivolgersi al mercato delle assicurazioni private, assai onerose e più limitate rispetto al SSN sotto il profilo delle coperture sanitarie, ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Nelle more dell’intervento statale, alcune Regioni121

sono intervenute autonomamente determinando un contributo forfettario annuale. La condotta omissiva dei Ministeri è stata dichiarata discriminatoria dal Tribunale di Milano122 che ha ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l’iscrizione al SSN a fronte di un contributo da fissare in analogia a quanto già disposto da altre Regioni italiane. In particolare il giudice ha evidenziato come sia legittima la scelta legislativa di rendere onerosa l’iscrizione al SSN per i cittadini stranieri ricongiunti, ad esempio per esigenze di tenuta dei bilanci pubblici. Tuttavia, qualora una norma abbia espressamente riconosciuto la possibilità per tali stranieri di iscriversi al SSN, integra un’ipotesi di discriminazione il comportamento omissivo della pubblica amministrazione che abbia di fatto privato la fruizione di un diritto di rilievo costituzionale come quello della salute123.

120 L’art. 1 del d.lgs. n. 160/2008 ha richiesto la copertura sanitaria privata ovvero

l’iscrizione volontaria al SSN previo pagamento di un contributo fissato con decreto. Tale adempimento è necessario ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno in Italia. Tale normativa ha fatto venir meno il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN previsto in precedenza.

121 Cfr. Circolare della Regione Emilia-Romagna del 23 luglio 2010 che ha fissato il

contributo in euro 387, 34 annuali. Al riguardo si ricorda anche la Circolare della Regione Friuli Venezia Giulia del 15 maggio 2013. Analoghi provvedimenti sono stati adottati in Lazio, Marche, Trentino-Alto Adige e Veneto.

122 Cfr. Tribunale di Milano, sezione lavoro, ordinanza 28 novembre 2012.

123 BIONDI DAL MONTE FRANCESCA, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La

condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, G. Giappichelli Editore – Torino, 2013.

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