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Segue: il diritto ad un ambiente salubre come proiezione del diritto alla vita privata e familiare: il caso Tatar contro Romania.

Secondo Capitolo Il diritto all’ambiente quale diritto fondamentale europeo 2.1 La protezione dell’ambiente quale componente dei diritti individuali garantiti dalla

2.2. La protezione dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: dal caso Arrondelle contro Regno Unito al caso Guerra contro Italia.

2.2.4. Segue: il diritto ad un ambiente salubre come proiezione del diritto alla vita privata e familiare: il caso Tatar contro Romania.

La tendenza della Corte di Strasburgo volta a considerare l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo quale norma di riferimento nel cui ambito sussumere le denunce derivanti da fenomeni di inquinamento ambientale, ha di recente trovato conferma nell’importante sentenza Tatar contro Romania235 che, andando oltre l’indirizzo giurisprudenziale della Corte innanzi citato, giunge, per la prima volta, a ricomprendere espressamente nel novero dei posizioni soggettive tutelate da tale articolo i diritti al rispetto del domicilio della vita privata e, “plus généralement à la

jouissance d’un environnement sain et protégé236”. Tale sentenza si segnala, inoltre, per il dialogo con altre Corti internazionali – attraverso la citazione di passi di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee237 e della Corte Internazionale di Giustizia238 - oltre che per i ripetuti riferimenti alla normativa dell’Unione Europea ed ai principali strumenti giuridici internazionali in materia di ambiente, riportando per esteso alcune disposizioni della Dichiarazione di Stoccolma, della Dichiarazione di Rio de Janeiro, della Convenzione di Aarhus e della Risoluzione n. 1430/2005 sui rischi industriali dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.

L’esplicito riconoscimento del diritto ad un ambiente sano e protetto, quale estensione dell’articolo 8 della Convenzione in parola, trae origine dal ricorso con cui Signori

Tatar denunciarono la Romania, ai sensi dell’articolo 2 della medesima Convenzione,

per non avere impedito ad una società partecipata dallo Stato (S.C. Transgold S.A., in precedenza denominata S.C. Aurul S.A.), dedita all’estrazione dell’oro e dell’argento in una miniera poco distante dalla loro abitazione, di avvalersi di una teconologia estrattiva considerata estremamente pericolosa per la vita umana e l’ambiente.

235

Application n. 67021/01, Sentenza del 27 Gennaio 2009, ECHR 2009-XIII.

236

Par. 112: “La Cour conclut que les autorités roumaines ont failli à leur obligation d'évaluer au préalable d'une

manière satisfaisante les risques éventuels de l'activité en question et de prendre des mesures adéquates capables de protéger le droits de intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d'un environnement sain et protégé

237 Casi C-180/96, Regno Unito contro Commissione (Rec. I-2265) e National Farmer's Union contro Commissione,

C-157/96 (Rec. I-2211)

238

Caso Ungheria contro Slovacchia del 27 settembre 1997, relativo al progetto della diga sul Danubio denominato

I Signori Tatar ritennero, quindi, che la condotta omissiva della Romania costituisse una violazione del proprio diritto alla vita tutelato dall’articolo 2 della Convenzione e fosse causalmente connessa con i disturbi respiratori lamentati da uno dei ricorrenti. Nello specifico, alla base della denuncia vi era quel che è ritenuto uno dei principali disastri ambientali mai occorsi in Europa, ovvero la rottura di una diga di contenimento nella miniera in cui operava la S.C. Aurul, con conseguente sversamento nelle acque del fiume Sasar di un enorme quantitativo di cianuro di sodio ed altre sostanze estremamente nocive per la salute umana e la salubrità dell’ambiente. La vicenda fu anche oggetto di indagine da parte di importanti organizzazioni internazionali, in primis di una Task Force nominata dall’Unione Europea e di una commissione dell’U.N.E.P., che evidenziarono i rischi per l’ambiente e la salute umana derivanti dal contatto con il cianuro di sodio, sottolineando come in occasione del disastro occorso vi fosse stata una sicura responsabilità da parte della società mineraria, che, peraltro, non aveva interrotto la propria attività.

I numerosi procedimenti penali promossi in varie fasi nei confronti dei responsabili della società mineraria si conclusero, tuttavia, sempre con l’assoluzione degli imputati, in quanto i giudici nazionali ritennero che la rottura della diga fosse stata causata da ragioni di forza maggiore, cosicché nessuna responsabilità poteva essere addebitata ad alcun titolo ai manager della Aurul.

Similmente, nessun esito ebbero le successive denunce penali ed amministrative sporte dai Tatar presso la magistratura locale in cui si denunciava la società mineraria per continuare ad esporre la popolazione della cittadina di Baia Mare a gravi rischi per la salute in virtù dell’uso in miniera del cianuro di sodio. In particolare, il Ministero dell’Ambiente rumeno giudicò legittimo e non pericoloso per la salute pubblica il processo estrattivo utilizzato dalla Aurul, sottolineando come il cianuro di sodio fosse in uso anche in altri Paesi europei.

Investita del caso, la Corte di Strasburgo, in sostanziale applicazione del principio iura

novit curia, procedette innanzitutto a riqualificare i termini giuridici del ricorso al suo

quel filone giurisprudenziale in materia ambientale che ha sistematicamente individuato nell’articolo 8 la disposizione più idonea ad inglobare i ricorsi ambientali239.

Quanto al merito del giudizio, la Corte ravvisò, sotto diversi profili, una sostanziale violazione dell’articolo 8, giungendo all’unanimità a condannare la Romania.

In primis, appellandosi al principio di precauzione240, quale regola giuridica riconosciuta in numerose disposizioni internazionali, nonché norma cardine della politica ambientale dell’Unione Europea241, essa sanzionò la Romania per non avere adeguatamente tenuto in considerazione le indicazioni contenute in diversi dossier in suo possesso che evidenziavano – sin dall’avvio dell’impianto – i gravi rischi per l’ambiente e la salute umana connessi con lo svolgimento dell’attività estrattiva mediante l’uso di cianuro di sodio, nonché la presenza nella regione colpita dall’incidente del 2000 di livelli di inquinamento da metalli pesanti superiore ai limiti di legge consentiti. Nel non avere fermato prudenzialmente quel tipo di attività estrattiva, senza, peraltro, porre in essere alcuna diversa misura preventiva idonea a rassicurare la popolazione locale, specie dopo il grave incidente, la Corte ritenne che la Romania avesse, per l’appunto, violato il diritto dei ricorrenti alla vita privata e familiare e, più generalmente, al godimento di un ambiente sano e protetto242.

Sotto altro profilo la Corte di Strasburgo, similmente a quanto statuito nel precedente caso Guerra contro Italia, censurarono lo Stato per non avere adempiuto ai doveri informativi che pure sono ricompresi, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte, nel seno degli obblighi positivi previsti dall’articolo 8, nonché espressamente

239

Par. 87: “L'article 8 peut donc trouver à s'appliquer dans les affaires d'environnement, que la pollution soit

directement causée par l'État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l'absence d'une réglementation adéquate de l'activité du secteur privé. Si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas d'astreindre l'État à s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plut ôt négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale” .

240

Par. 120: “Pour ce qui est des suites de l'accident de janvier 2000, la Cour observe qu'il ressort des éléments du

dossier que l'activité industrielle en question n'a pas été arrêtée par les autorités, qui ont continué à utiliser la même technologie [...]. En ce sens, la Cour rappelle l'importance du principe de précaution (consacré pour la première fois par la Déclaration de Rio), qui « a vocation à s'appliquer en vue d'assurer un niveau de protection élevée de la santé, de la sécurité des consommateurs et de l'environnement, dans l'ensemble des activités de la Communauté» ”.

241 Cfr. N. D

E SADELEER, Implementing the Precautionary Principle, Earthscan Publications, 2007; id, Environmental

Principles: from Political Slogans to Legal Rules, O.U.P., 2005.

242 Par. 112 : “[...] La Cour conclut que les autorités roumaines ont failli à leur obligation d'évaluer au préalable

d'une manière satisfaisante les risques éventuels de l'activité en question et de prendre des mesures adéquates capables de protéger le droits de intéressés au respect de leur vie privée et de leur domicile et, plus généralement, à la jouissance d'un environnement sain et protégé”.

previsti dalla normativa interna243 ed internazionale, segnatamente dalla nota Convenzione di Aarhus, ratificata dalla Romania sin dal 2002244.

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