• Non ci sono risultati.

Segue: quanto alle modalità di accesso “attivo”.

Terzo Capitolo I mezzi di tutela del diritto all’ambiente: l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia

3.4. L’accesso alle informazioni ambientali nella Convenzione di Aarhus.

3.4.2. Segue: quanto alle modalità di accesso “attivo”.

L’articolo 4 della Convenzione ora esaminato attiene all’aspetto “passivo” dell’accesso alle informazioni ambientali332, mentre l’articolo 5 disciplina l’aspetto “attivo”, cioè le ipotesi in cui si richiede alla pubblica amministrazione degli Stati contraenti di attivarsi spontaneamente per ottenere e rendere pubbliche determinate informazioni ambientali, senza che tale condotta consegua necessariamente ad un’azione di un privato. L’articolo 5 si propone in primo luogo di indicare una serie di specifici doveri in capo agli Stati affinché questi si dotino di una cornice normativa idonea a dare effettività alle disposizioni contenute nell’articolo 4. A tal proposito, il paragrafo 1 lettera a) 333 del

amministrative a pretendere che le richieste di accesso siano formulate per iscritto, così che anche le relative risposte

– positive o negative – non potranno che essere scritte (indipendentemente dal supporto in cui sono contenute).

331

Al riguardo pare interessante segnalare che il testo ufficiale inglese dell’articolo non indica nessuno strumento particolare attraverso il quale trasmettere il provvedimento di diniego. Tuttavia, la traduzione in italiano contenuta nel sito del Ministero dell’Ambiente afferma che “Il rigetto della richiesta deve essere notificato”. In realtà, però, la

Convenzione non pone alcun dovere di adottare una modalità analoga alle nostre notificazioni.

332

Circa la differenza tra l’accesso alle informazioni attivo e passivo, si veda supra alle note 156 e 157.

333

Così dispone il paragrafo 1, lettera a) dell’articolo 5 della Convenzione di Aarhus: “Ciascuna Parte provvede

affinché: a) le autorità pubbliche dispongano delle informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento”.

suddetto articolo richiede, innanzitutto, a ciascuna Parte di provvedere allo scopo di disporre delle “informazioni ambientali rilevanti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni e ne assicurino l'aggiornamento”. E’, infatti, di tutta evidenza che una richiesta di accesso alle informazioni inoltrata, ad esempio, all’ente pubblico locale responsabile della gestione delle acque urbane per appurarne i parametri di qualità, non potrà essere soddisfatta qualora la stessa pubblica amministrazione non sia a conoscenza dei dati richiesti, oppure disponga solo di informazioni non aggiornate. Analogamente, viene imposto di istituire “meccanismi obbligatori per consentire alle autorità pubbliche di essere adeguatamente e costantemente informate delle attività proposte o in corso in grado di incidere significativamente sull'ambiente”334. Al fine di osservare detta prescrizione gli Stati dovranno, quindi, obbligatoriamente dotarsi di strumenti e sistemi in grado di effettuare periodiche valutazioni e monitoraggi di tutte le attività ed i progetti suscettibili di influire in modo significativo sull’ambiente, obiettivo che è possibile raggiungere, ad esempio, attraverso l’obbligo per determinate imprese di trasmettere ad intervalli regolari certificazioni relative ai loro livelli inquinanti, e/o attraverso l’avvio di programmi di ricerca e prevenzione. In tale direzione muove anche il paragrafo 6, ai sensi del quale ciascuna Parte “incoraggia gli operatori le cui attività abbiano effetti significativi sull'ambiente ad informare regolarmente il pubblico dell'impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, eventualmente nel quadro di sistemi volontari di etichettatura o certificazione ambientale o con altri mezzi335”. Sotto altro profilo, l’articolo in questione336 impone, inoltre, agli Stati doveri di azione particolarmente incisivi nei casi in cui la diffusione di informazioni sia necessaria al fine di prevenire o limitare possibili danni alla collettività a seguito di eventi di gravità tale da causare minacce imminenti per la salute umana o per l'ambiente. In presenza di simili ed imminenti minacce, indipendentemente dal fatto che queste siano dovute ad

334

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

335

Articolo 5, paragrafo 6.

336

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) richiede alle Parti di provvedere affinché “in caso di minaccia imminente per

la salute umana o per l'ambiente, imputabile ad attività umane o dovuta a cause naturali, siano diffuse immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in possesso delle autorità pubbliche che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia”.

eventi naturali ovvero attribuibili all’attività dell’uomo337, la Convenzione richiede che le autorità pubbliche si attivino immediatamente per diffondere a chiunque possa esserne colpito ogni informazione di cui sia in possesso, utile ad “adottare le misure atte a prevenire o limitare i danni derivanti da tale minaccia”. La disposizione338, alquanto stringente nella sua formulazione, è di notevole rilevanza anche in considerazione dell’orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di ravvisare, come si è detto in precedenza339, una violazione dell’articolo 8 della C.E.D.U. anche nell’ipotesi di mancata tempestiva comunicazione da parte della autorità pubbliche dei rischi causati da attività industriali pericolose. Con ogni probabilità, tale linea di tendenza non potrà che essere rafforzata dal sempre più frequente riferimento nella giurisprudenza in materia ambientale della Corte di Strasburgo proprio Convenzione di Aarhus340, le cui prescrizioni rappresentano riferimenti normativi di primaria importanza sulla cui scorta parametrare il rispetto da parte degli Stati dei diritti garantiti dalla C.E.D.U. (ed in particolare, aggiungiamo, del nascente diritto ad un ambiente salubre).

L’articolo 5 si preoccupa, inoltre, di garantire che le autorità pubbliche dei singoli Stati prevedano strumenti idonei a rendere noto alla collettività l’esistenza delle disposizioni in materia di accesso alle informazioni ambientali e le modalità per poter concretamente ed efficacemente esercitare dette prerogative341. La sfida della Convenzione di Aarhus

337

Si pensi, ad esempio, al noto caso dell’incidente occorso agli impianti chimici della società ICMESA nei pressi del Comune di Seveso che fu travolto da una nube carica di diossina.

338

Che è evidentemente frutto di alcuni noti disastri per l’ambiente e la vita di numerose persone, tra i quali, per l’appunto, gli incidenti di Seveso e, soprattutto, di Chernobyl, nell’odierna Ucraina, in cui le informazioni in merito alla gravità dell’incidente ed ai rischi elevatissimi corsi dalla popolazione locale nel rimanere nella zona vennero per

molti giorni colpevolmente occultate o minimizzate.

339

Cfr. la sentenza Guerra contro Italia: in quel caso, peraltro, la Corte escluse che si fosse verificata anche una pur invocata violazione dell’art. 10 della C.E.D.U., ritenendo che la libertà di ricevere informazioni - menzionata, appunto, al paragrafo 2 dell’art. 10 della Convenzione - “vieta essenzialmente ad un Governo di impedire a qualcuno

di ricevere informazioni che altri vogliano o possano pemettere di fornirgli” e che la suddetta libertà non potrebbe,

quindi, essere interpretata come impositiva per uno Stato di obblighi positivi di raccolta e divulgazione, motu proprio, delle informazioni.

340

Da ultimo nel caso Tatar contro Romania, su cui vedi supra pag.

341

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione: “Ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della

propria legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali in modo trasparente e ne assicurino l'effettiva accessibilità, in particolare:

a) fornendo al pubblico informazioni sufficienti sul tipo e sul tenore delle informazioni ambientali in possesso delle pubbliche autorità competenti, sulle principali condizioni alle quali è subordinata la loro disponibilità e accessibilità e sulla procedura da seguire per ottenerle;

b) prendendo e mantenendo provvedimenti pratici quali:

è, quindi, quella di andare decisamente oltre il livello, talvolta poco più che clandestino, di diffusione della normativa, chiedendo agli Stati di adeguare le proprie leggi e regolamenti in modo da assicurarne un’“effettiva accessibilità”. Ed in proposito sono di particolare interesse le previsioni relative all'istituzione di specifici elenchi, registri o archivi contenenti informazioni ambientali che siano gratuitamente accessibili al pubblico, ed al corrispondente obbligo dei funzionari pubblici di assistere coloro che intendano accedervi, nonché l’indicazione agli Stati di garantire342 la progressiva “disponibilità delle informazioni ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni343”, con la conseguenziale progressiva istituzione di una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico che contenga un sistema nazionale unitario di inventari o registri relativi all'inquinamento,alimentato mediante dati trasmessi in forma standardizzata344. La disposizione contiene, poi, precise norme volte a garantire un’adeguata diffusione della conoscenza in ogni singolo Paese della normativa interna e internazionale in materia ambientale345, nonché la pubblicazione di un rapporto nazionale sullo stato

ii) l'obbligo per i funzionari di assistere il pubblico che intende accedere alle informazioni in virtù della presente convenzione; e

iii) la designazione di punti di contatto;

c) fornendo accesso gratuito alle informazioni ambientali contenute negli elenchi, nei registri e negli archivi di cui alla lettera b), punto i).

342

Già nel 1998, anno di stipula della Convenzione.

343

Cfr. l’Articolo 5, paragrafo 3: “Ciascuna Parte assicura la progressiva disponibilità delle informazioni

ambientali in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico attraverso reti pubbliche di telecomunicazioni. Le informazioni accessibili in questa forma devono comprendere:

a) i rapporti sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 4;

b) i testi legislativi riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente;

c) ove opportuno, i piani, i programmi e le politiche riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e gli accordi ambientali; e

d) altre informazioni, nella misura in cui la loro accessibilità in questa forma sia in grado di agevolare l'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente Convenzione, a condizione che tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica.”

344

Cfr. l’Articolo 5, paragrafo 9: “Tenendo conto delle procedure internazionali eventualmente applicabili, ciascuna

Parte prende i provvedimenti necessari al fine di istituire progressivamente un sistema nazionale coerente di inventari o registri relativi all'inquinamento, basato su una banca dati strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata mediante dati trasmessi in forma standardizzata. Tale sistema può comprendere le immissioni, le emissioni e i trasferimenti nei vari comparti ambientali e negli impianti di trattamento e smaltimento interni o esterni al sito di una serie definita di sostanze e di prodotti (compreso il consumo di acqua, energia e risorse) provenienti da un determinato complesso di attività.”

345

Cfr. l’articolo 5, paragrafo 5: “Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte adotta

dell’ambiente “contenente informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto346”. Tale enunciato, ancorché alquanto generico, rafforza l’obiettivo di giungere ad una maggiore responsabilizzazione degli Stati membri circa una ponderata gestione delle risorse naturali, da raggiungere mediante il contributo sinergico di una pubblica amministrazione efficiente ed aperta347, ed una società civile informata e consapevole del proprio ruolo nella sfida allo sviluppo sostenibile.

E’ interessante, infine, il paragrafo 8348 dell’articolo in commento, che introduce nell’ambito della Convenzione di Aarhus lo stretto legame tra la tutela dell’ambiente e un’adeguata informazione dei consumatori circa il contenuto e/o le modalità di realizzazione dei prodotti. Apporre, infatti, ai prodotti particolari etichette (ad es.: la c.d.

Eco-label che indica la compatibilità ambientale dei prodotti commercializzati

nell’Unione Europea), nonché marchi (ad es.: i marchi D.O.P. ed I.G.P.) e/o certificazioni (es.: la certificazione ISO 14021 per i prodotti riciclabili e compostabili, ovvero le ISO 14024 e 14025 per la compatibilità ambientale), che danno indicazioni riguardo alla loro origine, ai processi di lavorazione, agli ingredienti, ecc., consente sicuramente scelte commerciali maggiormente consapevoli, permettendo, quindi, ai consumatori più sensibili ai temi ambientali scelte coerenti con tale vocazione.

a) testi legislativi e atti di indirizzo politico, ad esempio documenti riguardanti le strategie, le politiche, i programmi e i piani d'azione in materia ambientale, nonché rapporti sul loro stato di attuazione, predisposti ai vari livelli della pubblica amministrazione;

b) trattati, convenzioni e accordi internazionali in materia ambientale; e

c) ove opportuno, altri importanti documenti internazionali in materia ambientale.”

346

Cfr.l’articolo 5, paragrafo 4.

347

Citiamo sul punto anche il paragrafo 7 dell’Articolo 5 ai sensi del quale: “Ciascuna Parte:

a) rende noti i fatti e le analisi dei fatti da essa ritenuti rilevanti e importanti ai fini della definizione delle principali proposte in materia di politica ambientale;

b) pubblica o rende in altro modo accessibile il materiale esplicativo disponibile riguardante le sue relazioni con il pubblico nelle materie disciplinate dalla presente convenzione; e

c) fornisce adeguate informazioni sull'esercizio delle funzioni pubbliche e la prestazione di servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente ai vari livelli dell'amministrazione pubblica.”

348

Articolo 5, paragrafo 8: “Ciascuna Parte mette a punto meccanismi destinati ad assicurare la disponibilità al

pubblico di informazioni sufficienti sui prodotti, in modo da consentire ai consumatori di operare scelte ambientali consapevoli”.

3.5. La pubblica partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale nel

Outline

Documenti correlati