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L’accesso alle informazioni ambientali nel diritto internazionale.

Terzo Capitolo I mezzi di tutela del diritto all’ambiente: l’accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia

3.3. L’accesso alle informazioni ambientali nel diritto internazionale.

Il diritto ad avere accesso alle informazioni, svincolato dallo specifico riferimento al settore ambientale, rappresenta un diritto umano di prima generazione307, espressamente previsto dall’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948, che testualmente riconosce ad ogni individuo “il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Similmente, in ambito regionale, sia la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, sia la Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo e sia la Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli contengono disposizioni volte a tutelare il diritto fondamentale alla libertà di espressione, nel cui seno viene comunemente fatto rientrare, appunto, anche il dirito alla libertà di informazione. In particolare, ai sensi dell’articolo 10 della su menzionata Convenzione Europea il diritto alla libertà di espressione include anche “la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera308”, concetto confermato ed ampliato dall’articolo 13 della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo che, riprendendo il testo dell’articolo 19 della della Dichiarazione Universale, include nel novero dei diritti tutelati dalla libertà

307

E’ prassi diffusa, soprattutto per ragioni di praticità espositiva, distinguere i diritti umani in generazione differenti, a seconda del periodo storico in cui si suole identificarne l’emersione. Si tende, in particolare, a ricomprendere nei diritti umani c.d. di prima generazione i diritti civili e politici; nei diritti si seconda generazione i diritti economici, sociali e culturali, nei diritti umani di terza generazione i diritti di solidarietà e di tipo collettivo, tra i queli viene comunemente ricompreso anche il diritto all’ambiente.

308

Dispone l’articolo 10 (Libertà di Espressione) della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere

o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.”

di espressione anche quello di “ricercare” informazioni309. Con linguaggio più essenziale, invece, l’articolo 9 della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli riconosce che “Ogni persona ha diritto all'informazione” e ad “esprimere e diffondere le proprie opinioni nel quadro delle leggi e dei regolamenti”.

Se da un punto di vista generale il diritto alla libertà di informazione è, quindi, ormai pacificamente inclusa nel novero dei diritti fondamentali garantiti a livello internazionale ed è, almeno formalmente, recepita a livello costituzionale dalla grande maggioranza degli ordinamenti interni, maggiori perplessità emergono in merito alla sua concreta estensione ed ancor di più quando l’analisi riguarda determinati settori.

Con specifico riferimento alla materia ambientale310, la necessità di garantire un adeguato accesso dei privati alle informazioni ambientali, quale precondizione al fine di permettere una consapevole partecipazione pubblica ai processi decisionali311 trae origine – come si è detto in precedenza – dal Principio 10 della Dichiarazione di Rio de Janeiro sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992, disposizione la cui conformità al diritto internazionale generale è, peraltro, ancora dubbia; non è tuttavia casuale che proprio a partire dagli anni ’90 numerosi trattati multilaterali disciplinanti specifici settori

309

L’articolo 13 (Libertà di Pensiero e di Espressione) della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo sancisce che:

“1. Ognuno ha diritto alla libertà di pensiero e di espressione. Tale diritto include la libertà di ricercare, ricevere e

trasmettere informazioni e idee di ogni tipo, senza considerazione di frontiera, oralmente o per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualunque altro mezzo di propria scelta.

2. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo precedente non è soggetto a censura preventiva, ma sarà motivo di responsabilità successiva, come stabilito espressamente dalla legge nella misura necessaria ad assicurare:

a) il rispetto dei diritti e della reputazione di altri;

b) la protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute o della morale pubbliche.

3. Il diritto di espressione non può essere limitato con metodi o mezzi indiretti, quali l’abuso di controlli pubblici o privati sulla stampa periodica, sulle frequenze per le trasmissioni radio, o sulle strumentazioni per la diffusione dell’informazione, o con ogni altro mezzo che tenda ad impedire la comunicazione e la circolazione di idee e opinioni.

4. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2, gli spettacoli pubblici possono essere sottoposti da parte della legge a forme di censura preventiva al solo scopo di regolarne l’accesso per proteggere la morale dell’infanzia e dell’adolescenza.

5. Qualunque propaganda in favore della guerra e qualunque richiamo all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla violenza illegale o ad ogni altra azione simile contro qualunque persona o gruppo di persone per qualsiasi ragione, compresi motivi di razza, colore, religione, lingua o origine nazionale o sociale, deve essere considerato dalla legge come reato.”

310

Si veda: C. SALADIN. Public Partecipation in the Era of Globalization, in Linking Human Rights and

Environment, The University of Arizona Press, pagg. 57 e ss., 2006.

311

A.MORISHIMA, Environmental Information in the Law, in Environmental Policy and Law, 37, 2-3, 194 – 198,

dell’ambiente, abbiano incluso disposizioni volte proprio a tutelare l’accesso alle informazioni312.

A titolo esemplificativo vanno in tal senso ricordati l’articolo 3, paragrafo 8,313 della Convenzione di Espoo sulla Valutazione di Impatto Ambientale; l’articolo 16314 della Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (“Convention on the Protection and Use of

Transboundary Watercourses and International Lakes”, siglata ad Helsinki il 17 marzo

1992), l’articolo 9315 della Convenzione per la Protezione dell’Ambiente Marino del

312

Cfr.: M.MASON, Citizenship Entitlements beyond Borders. Identifying Mechanisms of Access and Redress for

Affected Public International Environmental Law, in Global Governance, pagg. 283-303, 12-2006.

313

Così recita l’articolo 3, paragrafo 8, della Convenzione di Espoo: “Le Parti interessate vigilano affinché il

pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell’attività prevista ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all’Autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.”

314

L’articolo 16, rubricato “Public Information” dispone:

“1. The Riparian Parties shall ensure that information on the conditions of transboundary waters, measures taken or

planned to be taken to prevent, control and reduce transboundary impact, and the effectiveness of those measures, is made available to the public. For this purpose, the Riparian Parties shall ensure that the following information is made available to the public:

(a) Water-quality objectives;

(b) Permits issued and the conditions required to be met;

(c) Results of water and effluent sampling carried out for the purposes of monitoring and assessment, as well as results of checking compliance with the water-quality objectives or the permit conditions.

2. The Riparian Parties shall ensure that this information shall be available to the public at all reasonable times for inspection free of charge, and shall provide members of the public with reasonable facilities for obtaining from the Riparian Parties, on payment of reasonable charges, copies of such information”.

In merito si veda anche l’interessante articolo di: C. Noteboom, “Addressing the External Effects of Internal

Environmental Decisions: Public Access to Environmental Information in the International Law Commission’s Draft Articles on Prevention of Transboudary Harm”, in “New York Environmental Law Journal”, Vol. 3, pagg. 245 – 285,

2003.

315

L’articolo 9 della Convenzione O.S.P.A.R. è di particolare interesse in quanto prevede uno specifico obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che le rispettive autorità rendano agevolmente e rapidamente disponibili tutte le rilevanti informazioni in loro possesso a qualsiasi persona fisica o giuridica ne faccia richiesta, senza necessità che il richiedente provi di avere un particolare interesse nella vicenda concreta, In questo senso, la Convenzione contiene alcune significative disposizioni che saranno successivamente riprese ed ampliate dalla Convenzione di Aarhus.

L’articolo 9 afferma che: “1. The Contracting Parties shall ensure that their competent authorities are required to

make available the information described in paragraph 2 of this Article to any natural or legal person, in response to any reasonable request, without that person's having to prove an interest, without unreasonable charges, as soon as possible and at the latest within two months.

2. The information referred to in paragraph 1 of this Article is any available information in written, visual, aural or data-base form on the state of the maritime area, on activities or measures adversely affecting or likely to affect it and on activities or measures introduced in accordance with the Convention.

3. The provisions of this Article shall not affect the right of Contracting Parties, in accordance with their national legal systems and applicable international regulations, to provide for a request for such information to be refused where it affects:

Nord-Est dell’Atlantico (“Convention For The Protection Of The Marine Environment

Of The North-East Atlantic”, anche nota come O.S.P.A.R. Convention), siglata a Parigi

sempre nel 1992, nonché l’articolo 15 della Convenzione sulle procedure di consenso preventivo nel commercio internazionale di pesticidi e agenti chimici pericolosi (“Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous

Chemicals and Pesticides in International Trade”), stipulata a Rotterdam l’11 settembre

1998316.

Nella stessa direzione occorre, altresì, aggiungere che le citate Convenzioni regionali in materia di tutela dei diritti umani sono state progressivamente interpretate in chiave ambientale. In particolare, la Corte Europea dei Diritti Umani ha in più di un’occasione garantito la libertà di accesso e di diffusione di notizie relative a questioni connesse con la tutela dell’ambiente317, giungendo anche a sancire – sebbene a certe condizioni – uno specifico obbligo di informazione “attiva”, consistente nel dovere da parte delle autorità pubbliche di raccogliere e diffondere al pubblico determinate informazioni, indipendentemente da specifiche richieste, obbligo, quindi, ben diverso da una condotta meramente “passiva”, consistente nella generica proibizione di frapporre ostacoli all’esercizio di tale diritto fondamentale318.

(b) public security;

(c) matters which are, or have been, sub judice, or under enquiry (including disciplinary enquiries), or which are the subject of preliminary investigation proceedings;

(d) commercial and industrial confidentiality, including intellectual property; (e) the confidentiality of personal data and/or files;

(f) material supplied by a third party without that party being under a legal obligation to do so;

(g) material, the disclosure of which would make it more likely that the environment to which such material related would be damaged.

4. The reasons for a refusal to provide the information requested must be given.”

316

Successivamente entrata in vigore il 24 settembre 2004. L’articolo 15, rubricato “Implementation of the

Convention”, stabilisce al paragrafo 2 che:

“Each Party shall ensure, to the extent practicable, that the public has appropriate access to information on chemical

handling and accident management and on alternatives that are safer for human health or the environment than the chemicals listed in Annex III.”.

317

Cfr. il già menzionato caso Guerra contro Italia, nonché il caso Thoma vs. Lussemburgo (in ECHR, 29 Marzo

2001, disponibile on line al sito www.echr.org).

318

Fatte salve le non poche ipotesi derogatorie contemplate dalle varie Convenzioni Internazionali in materia di diritti umani.

Similmente, l’accesso alla informazioni ambientale è specificamente previsto dalla normativa dell’Unione Europea e tutelato dalle relative Corti319; risultato a cui ha contribuito in modo determinante la ratifica da parte dell’allora Comunità Europea della Convenzione di Aarhus.

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