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La protezione dell’ambiente quale componente dei diritti individuali garantiti dalla C.E.D.U.

Secondo Capitolo Il diritto all’ambiente quale diritto fondamentale europeo 2.1 La protezione dell’ambiente quale componente dei diritti individuali garantiti dalla

2.1. La protezione dell’ambiente quale componente dei diritti individuali garantiti dalla C.E.D.U.

La trasposizione sul piano giuridico del rapporto tra uomo e ambiente costituisce il perno centrale attorno a cui si è sviluppata la riflessione della dommatica e della giurisprudenza interna, sovranazionale ed internazionale, che si è prodigata nello sforzo di ricostruire con sufficiente chiarezza i contorni di tale interrelazione.

Acclarata l’interdipendenza e l’inscindibilità tra gli obiettivi della conservazione dell’esistenza umana e della protezione ambientale, le conclusioni proposte per il raggiungimento dei predetti obiettivi sono state alquanto differenti a seconda dell’approccio scelto, del metodo utilizzato e della prospettiva dell’interprete159.

Al riguardo, di notevole interesse si è rivelata la strada aperta nel 1972 dalla nota Conferenza di Stoccolma sull’Ambiente Umano e dalla relativa Dichiarazione, strumento internazionale che, pur nei limiti della sua portata non vincolante, ha, come si è esposto in precedenza, per la prima volta riconosciuto la stretta interconnessione tra la

159 Cfr. al riguardo le riflessioni di: A.

W. REITZE JR., in Environmental Policy – It is time for a New Beginning,

Columbia Journal of Environmental Law, pagg.111 e ss., 1989; E. REHBINDER, States between Economic

Deregulation and Environmental Responsibility, in K. BOSSELMANN – B.J. RICHARDSON: Environmental Justice and

protezione dell’ambiente ed i diritti dell’uomo.

A seguito della Conferenza di Stoccolma si è, quindi, progressivamente andato affermando un approccio c.d. right-based, volto a fare rientrare – con modalità differenti, come appresso si vedrà – la tutela ambientale all’interno dell’ampia cornice dei diritti umani, avvalendosi della particolare efficacia ad essi universalmente riconosciuta e della particolare incisività di taluni organi preposti a vigilare sulla loro osservanza.

La lotta al degrado ambientale si è andata, così, estendendo dal livello interstatale al livello degli individui, che, anche sotto questo aspetto, si affermano sempre più quali nuovi, determinanti, attori nello scenario del diritto internazionale.

Sebbene, infatti, i principali trattati internazionali preposti alla tutela dei diritti umani non contengano espliciti riferimenti ai diritti ambientali (come si è in visto in precedenza), diversi organi a carettere giurisdizionale e quasi-giurisdizionale convenzionalmente istituiti160 hanno sviluppato una giurisprudenza che, attraverso un’interpretazione teleologicamente orientata delle proprie disposizioni, ha progressivamente sussunto la tutela degli interessi ambientali all’interno delle posizioni giuridiche soggettive da esse garantite.

Un ruolo di spicco in tale processo evolutivo lo ha, per l’appunto, svolto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo161 che, partendo da un approccio particolarmente restrittivo, ha progressivamente dato sempre maggiore considerazione alla tutela dell’ambiente, contribuendo in modo determinante a fornire nuovi spunti al dibattito dottrinale in merito alla sussistenza ed al contenuto, quantomeno nell’ambito regionale europep, del diritto all’ambiente, giungendo di recente a parlare esplicitamente

160

Il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani, ma anche la Commissione Africana per i Diritti Umani, il Compliance Committee della Convenzione di Aarhus (di cui si parlerà in dettaglio nei successivi capitoli) e, soprattutto, la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo hanno, infatti, a più riprese adottato pronunce che hanno sancito la centralità della protezione ambientale al fine di promuovere la piena realizzazione di preesistenti diritti umani, facendo, nello specifico, rientrare la difesa dell’ambiente tra le posizioni giuridiche tutelate dal diritto alla vita, dal diritto alla salute e dal diritto al rispetto per la vita privata e familiare,

nonché dai diritti culturali e dal diritto alla proprietà.

161

Sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si segnalano, tra gli altri, i contributi di V.

STARACE, European Court of Human Rights, Introductory Note, in The Global Community Yearbook of International

Law and Jurisprudence, pagg. 259 e ss., 2001; ID,pagg. 983 e ss., vol. 2, 2003; ID, pagg. 1285, vol. 2, 2005; L.

WILDHABER,J.DARCY, European Court of Human Rights, Introductory Note, in The Global Community Yearbook of

International Law and Jurisprudence, pagg. 1183 e ss., vo. 2, 2006; S.NEGRI, Interpreting the European Convention

on Human Rights in Harmony with International Law and Jurisprudence: what Lessons from Ocalan Vs Turkey, in The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence, pagg. 243 e ss, 2004-II, New York, 2005;

A. GALINSOGA, European Court of Human Rights, Introductory Note, in The Global Community Yearbook of

dell’esistenza del diritto umano ad un ambiente salubre; e ciò, nonostante un simile diritto non sia positivamente indicato nel novero dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo si è, infatti, caratterizzata per il suo carattere dinamico ed evolutivo, teso ad adeguare le disposizioni alla cui tutela essa è preposta ai valori ed alle preoccupazioni maggiormente condivisi nei vari momenti storici, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche. La Convenzione venne, infatti, definita in una nota decisione del 1978, poi ripetutamente ripresa da successive pronunce, come “un strumento vivente da interpretare alla luce delle esigenze attuali della società”162. La progressiva emersione a livello planetario dell’emergenza ambientale e la conseguenziale diffusa consapevolezza di sviluppare misure volte alla tutela delle risorse naturali, ha, pertanto, inevitabilmente contribuito ad influenzare anche il metro di valutazione della Corte di Strasburgo, che sin dagli anni ’80 del secolo scorso, ha, in numerose decisioni, individuato nella protezione dell’ambiente uno scopo legittimo idoneo a giustificare l’apposizione di restrizioni all’esercizio dei diritti individuali garantiti dalla Convenzione.

Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso nel caso Fredin contro Svezia163, in cui la Corte

ritenne legittima l’interferenza statale nell’esercizio dei diritti di proprietà giustificata dall’esigenza pubblicistica di preservare l’ambiente. In tale sentenza, tra l’altro, la Corte riconobbe espressamente che “nelle società moderne la protezione dell’ambiente è un’esigenza di crescente importanza”164. Analogamente, la restrizione ai diritti di

proprietà giustificato dalla necessità di tutelare le risorse naturali fu alla base di una decisione di inammissibilità di un ricorso presentato dalla società Photos Photiades Ltd contro lo Stato di Cipro165 a seguito del diniego da parte delle autorità cipriote di

162

Caso Taylor contro Regno Unito, Application n. 5856/72, Judgment del 25 aprile 1978: “The European

Convention on Human Rights is a living instrument which must be interpreted in the light of the present days conditions”. In generale, in merito all’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, si vedano i

pertinenti contributi dottrinali pubblicati nell’annuario di giurisprudenza internazionale The Global Community.

Yearbook of International Law and Jurisprudence, a cura di G.ZICCARDI CAPALDO, New York, anni 2001-2009.

163

Fredin contro Svezia (n. 01), Application n.12033/86, Sentenza del 18 febbraio 1999. Tutte le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono pubblicate on line presso il sito internet della Corte all’indirizzo web: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en, (Database HUDOC).

164

“The Court recognises for its part that in today’s society the protection of the environment is an increasingly

important consideration.”

165

concedere a detta società la concessione di una licenza edilizia in una zona (la costa di Toxeftra) di particolare rilevanza ambientale (habitat naturale delle tartarughe giganti verdi, specie animale protetta in quanto a rischio estinzione). In questo caso, infatti, l’allora Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo, nel sindacare il margine di apprezzamento nella valutazione degli interessi contrapposti - riconosciuto allo Stato ai sensi del citato articolo 1 del primo Protocollo addizionale - reputò conforme alle disposizioni della Convenzione la decisione delle autorità statali di non consentire l’avvio di attività speculative a causa del particolare valore naturale della zona in questione, giungendo – come si è detto – a considerare inammissibile il ricorso166.

2.2. La protezione dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti

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