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La disciplina dei congedi.

LA LEGGE N 53/2000 E LE AZIONI POSITIVE

2. La disciplina dei congedi.

Proseguendo un excursus all’interno della normativa va detto che nel testo unico n. 151/01 con l’ausilio di una nuova terminologia vengono distinti i seguenti congedi160:

• congedo di maternità, ovvero l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

• congedo di paternità, astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;

• congedo parentale, l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

• congedo per malattia del figlio, ovvero l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia.

Secondo quanto esposto dal testo in oggetto, il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato oppure ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento. Il congedo deve però essere fruito durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Un’opportunità di maggior vantaggio è ammessa nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali. In questi casi il congedo di maternità spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età161.

Va detto che per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale, la lavoratrice ha altresì diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e

160. www.cislfpsna.it. 161. www.cislfpsna.it.

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l’affidamento. Il congedo non comporta però indennità né retribuzione. La relativa certificazione viene rilasciata dall’ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

Un’ulteriore agevolazione riconosciuta alla lavoratrice madre è il riposo giornaliero.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un’ora ciascuno (anche cumulabili) durante la giornata. I periodi di riposo si riducono ad uno quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

I riposi giornalieri possono essere estesi anche al lavoratore padre nel caso in cui i figli gli siano affidati in via esclusiva o in caso di morte o grave infermità della madre o, anche, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga oppure nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Va ricordato che in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Per il congedo di maternità le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia ed alle ferie e sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute

contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità. Le stesse prestazioni sono assicurate al lavoratore padre che usufruisca del congedo di paternità.

Quanto al congedo di paternità, invece, è previsto che il padre lavoratore abbia diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Colui il quale intenda avvalersi di questo residuo presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni di morte o grave infermità. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione sostitutiva di notorietà162.

Il congedo di paternità prevede, ex art. 28 D.Lgs. 151/2001, il diritto del padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro nei primi 3 mesi dalla nascita del figlio nelle seguenti ipotesi:

a) morte o grave infermità della madre;

b) abbandono del bambino da parte della madre; c) affidamento esclusivo al padre;

d) riconoscimento del figlio solo da parte del padre.

Ai sensi del citato art. 28 T.U., gli eventi legati al riconoscimento del congedo di paternità sono limitati e tutti di portata negativa rispetto all’evento in sé della nascita del bambino.

Per quanto concerne il congedo per malattia del figlio, la legge predispone in tal senso: il padre o la madre hanno alternativamente diritto ai sensi dell’art. 47 Dlgs 151/2001:

162. www.ilsole24ore.com.

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• nei primi 3 anni di vita del bambino, a congedi per malattia dello stesso, senza limiti di tempo, anche se la malattia non è in fase acuta;

• dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all’anno

(per ciascun genitore) per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente.

Lo stato della malattia deve essere documentato, con certificato medico specialista del SSN o convenzionato.

In entrambi i casi:

• non sono previste visite di controllo;

• i congedi non sono retribuiti;

• è possibile chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto

(TFR).

I periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l’ottavo anno saranno coperti da contribuzione figurativa (punto 8, circ. n. 15/2001).

I criteri di determinazione del valore figurativo si applicano ai periodi di astensione per malattia del bambino successivamente al terzo anno di età e

fino al compimento dell’ottavo anno163

.

Particolari concessioni sono permesse anche nei confronti di genitori con figli disabili.

Secondo le disposizioni di legge, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino164.

163. www.inps.it

164. www.cislfpsna.it.

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A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa165

.

Il diritto in oggetto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Questa possibilità riguarda anche i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave quale alternativa alle altre prerogative previste dal Testo Unico Dlgs. n. 151/2001 sul prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Infine, per congedi parentali s’intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore. Questo significa che terminato il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino166

. Tale diritto appare così articolato167

:

• per la madre, trascorso il periodo di congedo per maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; • per il padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo

o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso

165. Permessi e congedi per l’assistenza di persone con disabilità, in www.uilmpotenza.it. 166. www.cislfpsna.it.

167. www.cislfpsna.it.

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venga fruito un periodo continuativo o frazionato superiore a tre mesi.

In tale modo il limite complessivo fruito dai genitori diventa di undici mesi. A ciò si aggiunge che168

:

• il periodo di astensione facoltativa complessivo dei genitori non può eccedere il limite dei 10 mesi (11 se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi);

• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. La situazione di “genitore solo” fa riferimento oltre che al caso di morte di un genitore o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, anche a quello di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori risultante da provvedimento formale.

In caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale sopra citati.

Ancora, entrambi i genitori sono tenuti a preavvisare il datore di lavoro secondo quanto previsto dai contratti collettivi e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Iniziamo col dire che durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto è previsto il divieto di prestare attività lavorativa. In caso di gravi complicanze nella gestazione o di lavorazioni pericolose, faticose o insalubri, la lavoratrice può essere spostata ad altre mansioni o esentata dal lavoro per uno o più periodi o per tutta la gestazione. A ciò si aggiunge che la lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al

168. M. FINE-DAVIS et al. Padri e madri, cit.

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compimento di un anno di vita del bambino, tranne che in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, di cessazione dell’attività dell’azienda, di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine, di esito negativo della prova. In caso contrario il licenziamento è nullo169.

In tal caso la legge di cui sopra consente alla lavoratrice la scelta di posticipare l’inizio del congedo di maternità. Questo significa che essa può astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e godere di un mese di congedo nel periodo successivo al parto, godendo quindi di quattro mesi di congedo di maternità successivi al parto.

In tutta onestà ritengo che sotto l’aspetto sociologico questo rappresenti non poco nella realtà lavorativa dove le donne in gravidanza o, comunque, madri costituiscono un peso che va alleggerito per primo nei momenti di difficoltà.